Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.2009.7 • TRAC TI 16.2009.7 Generato dall'IA

Debt Disavowal Reclassified as Appeal Due to Lack of Reasoning in Judgment

Numero d'incarto 16.2009.7
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant initiated a debt disavowal action following a lower court judgment that partially granted the opposing party's claim for payment of approximately 2000 monetary units, representing an unpaid loan and the value of furniture, which judgment was rendered after the appellant failed to appear at the hearing. The reviewing court determined that while the initial request was improperly framed as a debt disavowal rather than a proper appeal, the substance of the claim warranted treating it as a recourse appeal, ultimately annulling the lower court's decision *ex officio* because it suffered from a complete lack of reasoning concerning the factual and legal grounds for the award, necessitating a referral back to the first judge for a new decision that provides adequate justification.

Regesto Legislator

Ufficiale

Obbligo di motivazione della sentenza - valido anche se parte preclusa - nullità della sentenza che si limita a rinviare alla documentazione

Parole chiave

Generato dall'IA
debito insoddisfatto condanna al pagamento pecuniario giudizio di valore pagamento degli arretrati annullamento della dichiarazione di fallimento revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 132 I 198
che, al riguardo, il destinatario della sentenza deve poter capire perché il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e l'autorità di ricorso deve essere in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 132 I 198 consid.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 313*bis* CPC

Applied analogously to admit the appeal and send the case back to the lower court without notifying the opposing party.

art. 142 CPC

Cited in the reasoning as the basis for the court to officially note the nullity of the sentence.

art. 285 cpv. 2 lett. e CPC

Cited as the legal basis establishing the requirement for the judgment to state the factual and legal reasons, the violation of which leads to nullity.

art. 327 lett. g CPC

Cited as the general basis allowing the annulment of a judgment from a Justice of the Peace for manifest violation of law or erroneous assessment of facts/evidence.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.2009.7 · Lugano 16 gennaio 2009/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione (“azione di disconoscimento di debito”) del 23 dicembre 2008 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 16 dicembre 2008 dal Giudice di pace supplente del circolo di Vezia, nella causa n. 282-46 promossa con istanza 11 giugno 2008 da

CO 1 ;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che con istanza 11 giugno 2008 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr. 2000.–;

che tale importo si riferisce al saldo di un prestito concesso al convenuto e non rimborsato (fr. 1200.–) e al controvalore di “mobilia rimasta nell'appartamento dopo l'interruzione di convivenza da parte di mia figlia”;

che all'udienza del 15 dicembre, 2008 indetta per la discussione, il convenuto non è comparso ed è rimasto precluso;

che statuendo il 16 dicembre 2008 il Giudice di pace supplente ha accolto parzialmente l'istanza obbligando il convenuto a versare all'istante fr. 1964.–;

che il 23 dicembre 2008 RI 1 si è rivolto al Giudice di pace con un'istanza di disconoscimento del debito nella quale ha chiesto sia l'annullamento del predetto giudizio così come il disconoscimento del debito oggetto del medesimo;

che l'8 gennaio 2009 il Giudice di pace ha trasmesso l'atto a questa Camera per trattarlo come ricorso per cassazione;

che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che, in concreto, l'istanza di disconoscimento di debito presentata da RI 1, inoltrata su suggerimento del Giudice di pace supplente (v. lettera del 23 dicembre 2008 agli atti), è manifestamente irricevibile non trattandosi di una sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 83 cpv. 2 LEF);

che, nondimeno, nella misura in cui RI 1 chiede l'annullamento della sentenza 15 dicembre 2008 l'atto può essere trattato come ricorso per cassazione;

che, a prescindere dalle censure ricorsuali, la sentenza impugnata è nulla per carenza di motivazione;

che, infatti, per l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC le sentenze devono contenere, “a pena di nullità”, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto;

che, invero, senza disattendere i requisiti minimi di motivazione discendenti dal diritto federale, il giudice può anche limitarsi a enunciare le circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio;

che, al riguardo, il destinatario della sentenza deve poter capire perché il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e l'autorità di ricorso deve essere in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 132 I 198 consid. 3, 131 I 20 consid. 3,

129 I 236 consid. 3.2 con richiamo).

che quest'obbligo di motivazione sussiste anche ove un convenuto sia precluso, trattandosi del solo mezzo atto a permettere a quest'ultimo di eventualmente impugnare la sentenza con riferimento al merito della causa (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 285 e m. 7 ad art. 169);

che in concreto il giudice di pace, accogliendo l'istanza con un semplice rinvio alla documentazione agli atti e senza darne spiegazione alcuna, ha emanato una sentenza del tutto priva di valida motivazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 285);

che in virtù dell'art. 142 CPC, la nullità della sentenza (in concreto espressamente comminata dalla legge) deve essere rilevata d'ufficio, senza che sia necessario verificare le ulteriori censure ricorsuali, con il conseguente rinvio degli atti al primo giudice perché spieghi i motivi che sorreggono la sua decisione;

che in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto ai sensi dell'art. 313*bis* CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 313*bis*), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC);

che a dipendenza dell'esito del gravame e della particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. La

sentenza 16 dicembre 2008 del Giudice di pace supplente del circolo di Vezia è nulla e gli atti sono rinviati al Giudice

di pace per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione a:

- ; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.