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16.2009.24 • TRAC TI 16.2009.24 Generato dall'IA

Office Sublease Debt Enforcement Appeal Acquiescence

Numero d'incarto 16.2009.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning the enforcement of a debt originating from an office sublease, where the claimant initiated enforcement proceedings which were subsequently opposed and led to a first instance decision partially granting the claim, both respondents filed cassation appeals, but the claimant, in their observations, acquiesced to the appeals and withdrew their claim. The appellate court recognized this acquiescence, leading to the dismissal of the initial claim against both respondents and the cancellation of the enforcement order, ultimately nullifying the lower court's judgment and imposing court fees and costs upon the claimant, treating the acquiescence as a procedural defeat for the party who initiated the action.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 320 CPC, Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 151 CPC, Art. 21 LTG; Office Sublease Debt Enforcement Appeal Acquiescence: The appellate court recognized this acquiescence, leading to the dismissal of the initial claim against both respondents and the cancellation of the enforcement order, ultimately nullifying the lower court's judgment and imposing court fees and costs upon the claimant, treating the acquiescence as a procedural defeat for the party who initiated the action.

Parole chiave

Generato dall'IA
credito in esecuzione legittimazione a ricorrere sublocazione decisione d'esecuzione sentenza civile decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 2 CPC

Used to justify taking note of the acquiescence and striking the case from the roll.

art. 352 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for the finality of the judgment in Ticino following acquiescence and the termination of the process without judicial intervention.

art. 151 CPC

Cited to establish that the court sets and divides court fees, expenses, and indemnities in case of withdrawal, transaction, or acquiescence.

art. 77 cpv. 3 CPC

Cited as justification for the equitable moderation of the indemnity for reimbursement that the successful party is entitled to.

art. 21 LTG

Cited as justification for the equitable reduction of the court fee when the case ends without a judgment.

art. 76 LTF

Cited to regulate the standing to appeal in the event a civil appeal to the Federal Tribunal were admissible.

art. 74 LTF

Cited as part of the conditions for admissibility of a civil appeal to the Federal Tribunal.

art. 72 LTF

Cited as the basis for admissibility of a civil appeal to the Federal Tribunal in pecuniary matters.

art. 116 LTF

Cited as the basis for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal when a civil appeal is inadmissible.

art. 115 LTF

Cited to regulate the standing to appeal for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 95 a 98 LTF

Cited as the grounds for a civil appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited to establish the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2009.24 · Lugano 29 gennaio 2010/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione 26 e

27 febbraio 2009 presentati da

RI 2, e RI 1

contro la sentenza emessa il 17 febbraio 2009 dal Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona, nella causa inc. 05-09 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 14 gennaio 2009 da

CO 1 (rappresentata da );

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che nel 2004 RI 2 ha sublocato CO 1 parte dei suoi uffici a __________, locazione che si è conclusa il 29 ottobre 2008 con la restituzione dell'ente locato;

che il 10 novembre 2008 sul conto della RI 2 è stato accreditato l'importo di fr. 1000.– versato CO 1 che il 9 gennaio 2009 CO

1 ha fatto notificare a RI 1 il PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona per ottenere la restituzione di fr. 1000.– oltre accessori rivendicati a titolo di “errore di accredito non ristornato”;

che vista l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo, con istanza del 14 gennaio 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 e la RI 2 davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 1070.– e gli interessi di mora del 5 %, così come il rigetto dell'opposizione interposta da RI 1 al menzionato PE;

che all'udienza del 4 febbraio 2009, indetta per la discussione, i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza mentre l'istante ha riconosciuto alla RI 2 l'importo di fr. 368.20 concernente tre fatture per spese telefoniche;

che statuendo il 17 febbraio 2009 il Giudice di pace, preso atto dell'ammissione dell'istante ha obbligato “la parte convenuta…. a pagare la somma di fr. 701.80 che deve essere versata alla signora __________”, ordinando, a pagamento effettuato, la cancellazione del PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona;

che con separati ricorsi per cassazione del 26 e 27 febbraio 2009 la RI 2 e RI 1 sono insorti contro il giudizio appena citato postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

che nelle sue osservazioni del 18 marzo 2009 CO 1 conclude per l'accoglimento dei due ricorsi;

considerando

in diritto: che in applicazione dell'art. 320 CPC i due ricorsi possono essere decisi con un'unica motivazione siccome diretti contro la stessa sentenza e riferiti allo stesso complesso di fatti (DTF 123 V 214 consid. 1; 122 II 367 consid. 1a);

che, come si è detto, nelle sue osservazioni del 18 marzo 2009 l'istante conclude per l'accoglimento di entrambi i ricorsi;

che tale dichiarazione unilaterale, con cui la parte aderisce alla pretesa della controparte, raffigura acquiescenza;

che in tali circostanze questa Camera non può dunque statuire nel merito, ma deva prendere atto dell'acquiescenza e stralciare la causa dai ruoli (art. 352 cpv.

2 CPC);

che nel Cantone Ticino, infatti, una dichiarazione di acquiescenza ha già di per sé forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta la fine del processo senza l'intervento del giudice (art. 352 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 4P.215/2002 del 23 aprile 2003, consid. 3.2.1);

che, nondimeno, in un caso come quello in rassegna, occorre prendere atto altresì del ritiro dell'istanza, in difetto di che la sentenza del Giudice di pace passerebbe in giudicato;

che, per quanto riguarda gli oneri processuali, in caso di desistenza, transazione o acquiescenza la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili sono fissate e suddivise, a richiesta di par­te, dal giudice adito (art. 151 CPC);

che l'acquiescenza va equiparata, in linea di principio e ai fini del giudizio sulle spese e le ripetibili, a soccombenza (v. RtiD I-2004 pag. 487 consid. 5);

che non v'è ragione di scostarsi da tale principio, l'odierno procedimento essendo dovuto all'iniziativa dell'istante (v. anche Rep. 1985 pag. 146 in alto);

che comunque sia, terminando senza sentenza la tassa di giustizia va equitativamente ridotta (cfr. art. 21 LTG), così come può essere moderata equitativamente l'indennità per ripetibili che spetta alla parte vittoriosa (art. 77 cpv. 3 CPC);

che gli oneri di prima istanza devono essere addebitati alla parte che li ha cagionati;

Per questi motivi

decreta: I. Si prende atto dell'adesione ai ricorsi per cassazione e del ritiro dell'istanza. La causa è stralciata dai ruoli per acquiescenza.

II.La sentenza 17 febbraio 2009 del Giudice di pace supplente del Circolo del Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza promossa CO 1 nei confronti di RI 1 è respinta.

2. È ordinata la cancellazione del PE n. dell'UEF di Bellinzona.

3. L'istanza promossa CO 1 nei confronti di RI 2 è respinta.

4. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 20.–, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere ai convenuti RI

2 e RI 1 un'indennità di fr. 50.– ognuno.

III.

Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

già anticipati dai ricorrenti, sono posti a carico CO 1, che rifonderà a ciascuno dei ricorrenti un'indennità di fr. 100.–.

IV. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.