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16.2009.123 • TRAC TI 16.2009.123 Generato dall'IA

Consultant Dismissal Appeal Dismissed for Procedural Defects

Numero d'incarto 16.2009.123
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant, dismissed immediately from their position as a private client consultant, filed a submission challenging the lower court's decision which had upheld the termination as justified and timely, seeking payment equivalent to the notice period salary. The appellate court dismissed the appeal because the appellant's submission failed to meet the formal requirements for a cassation appeal, as it lacked specific demands and legal grounds, instead expressing a desire to oppose the ruling for reasons other than money and requesting an extension of time, which the court noted was unavailable as the appeal deadline is peremptory; furthermore, the court found that the lower court's determination that the employer acted timely in dismissing the employee once "reasonable certainties" were formed regarding misconduct was not manifestly arbitrary, thus precluding a successful challenge on the merits even if the procedural defects were overlooked.

Regesto Legislator

Ufficiale

Lavoro - licenziamento immediato - termine per la notifica in caso di comportamento ripetutamente scorretto - termine di ricorso non prorogabile

Parole chiave

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vizio di procedura disdetta immediata termine processuale perentorio licenziamento del pubblico dipendente motivi di cassazione contratto di consulenza

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 125 III 13
che, in altri termini, i fatti constatati in una sentenza di primo grado non possono essere integrati solo per un astratto esercizio di completezza ma devono avere incidenza sul dispositivo della sentenza, sola parte del giudizio suscettibile di passare in giudicato (DTF 125 III 13 consid.
DTF 134 I 148
g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove (sulla nozione d'arbitrio: DTF 134 I 148 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313§bis CPC

The court applied this article (analogously) to reject the appeal without notifying the counterparty because it was inadmissible or manifestly ill-founded.

art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

This article was cited to justify the non-collection of court fees and expenses because the action arose from an employment contract.

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Testo completo

Incarto n. 16.2009.123 · Lugano 30 dicembre 2009/jm · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Pellegrini ed Ermotti

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul “ricorso per cassazione”15 dicembre 2009 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 7 dicembre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa DI.2009.96 (contratto di lavoro) promossa con istanza 23 gennaio 2009 nei confronti di

CO 1 (patrocinata dall' PA 1 );

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che il 1°ottobre 2007 RI 1 è stato assunto dalla CO 1 come consulente alla clientela privata;

che il 30 settembre 2008 la compagnia d'assicurazione ha licenziato con effetto immediato il dipendente;

che con istanza del 23 gennaio 2009 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 15 000.– corrispondenti al salario rivendicato per il normale periodo di disdetta ovvero il mese di ottobre 2008, importo successivamente ridotto in considerazione delle indennità di disoccupazione nel frattempo percepite;

che all'udienza di discussione del 9 marzo 2009 proseguita il 6 maggio successivo, l'istante ha ridotto la sua pretesa a fr. 7264.85 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2008 mentre la convenuta ha proposto di respingere l'istanza;

che esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale limitandosi a memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le loro domande, l'istante precisando in fr. 7348.60 la sua pretesa;

che statuendo il 7 dicembre 2009 il Pretore, ritenuto giustificato e tempestivo il licenziamento in tronco del lavoratore, ha respinto l’istanza;

che con scritto 15 dicembre 2009 RI 1 si è rivolto al Pretore “per precisare alcune cose”;

che il 17 dicembre 2009 il Pretore ha trasmesso a questa Camera lo scritto citato, per essere trattato quale ricorso per cassazione;

che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che per l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere, pena la nullità (cpv. 3), le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato;

che in

concreto nello scritto indirizzato al Pretore RI 1 afferma di voler “fare opposizione… ma non posso perché non ho i soldi per farlo”,

prosegue sostenendo di “non volere soldi o altro” chiede “una proroga di tempo per fare opposizione” ribadisce di volersi opporre alla sentenza “non per avere dei soldi ma per far capire che quanto hanno detto i signori della CO 1 non corrisponde a verità” e conclude scusandosi per lo sfogo;

che, ciò premesso, sussistono dubbi sull'effettiva volontà dell'istante di impugnare la sentenza, nessun motivo di cassazione essendo stato indicato né alcuna precisa domanda essendo stata formulata;

che per di più, nella misura in cui RI 1 intende porre alcune sue precisazioni sulla fattispecie, egli dimentica che davanti a un'autorità di ricorso non basta contrapporre la propria esposizione dell'accaduto a quella del Pretore: occorre indicare quale accertamento del primo giudice sia erroneo oppure quale accertamento il primo giudice avrebbe omesso di compiere e perché quel determinato accertamento sia di rilievo giuridico ai fini della decisione;

che, in altri termini, i fatti constatati in una sentenza di primo grado non possono essere integrati solo per un astratto esercizio di completezza ma devono avere incidenza sul dispositivo della sentenza, sola parte del giudizio suscettibile di passare in giudicato (DTF 125 III 13 consid. 3b, 123 III 18 consid. 2a, 121 III

478 a metà, 120 IV 12 consid. 2b);

che, infine, una proroga del termine per ricorrere in cassazione non entra in considerazione, quello di 10 giorni, fissato dalla legge, è perentorio e non soggetto a proroghe (art. 129 CPC);

che il rimedio andrebbe quindi d'acchito dichiarato irricevibile;

che si volesse da ciò prescindere ed esaminare se la conclusione del Pretore, secondo cui il licenziamento in tronco del dipendente è stato tempestivo, è frutto di un'errata e incompleta valutazione delle risultanze istruttorie come sostiene l'istante, il ricorso è destinato all'insuccesso;

che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove (sulla nozione d'arbitrio: DTF 134 I 148 consid. 5.4);

che di principio una disdetta con effetto immediato deve essere esercitata entro breve termine dalla violazione contrattuale su cui si fonda giacché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo superiore a un breve periodo di riflessione viene di fatto a escludere l'esistenza di una situazione di gravità tale da rendere intollerabile la continuazione del contratto fino al prossimo termine di disdetta ordinaria, con conseguente perenzione del diritto di pronunciare la disdetta per motivi gravi (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 17 ad art. 337 CO; Reh-binder in: Berner Kommentar, n. 16 ad art. 337 CO; Decurtins, Die fristlose Entlassung, 1981, pag. 37);

che se di regola il termine per notificare formalmente la disdetta immediata deve essere limitato a 2/3 giorni o comunque al tempo necessario per chiarire la fattispecie e per valutarne la portata, non esiste un criterio fisso di valutazione poiché la conformità del termine all'esigenza di tempestività della notifica deve essere considerata di caso in caso (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 17 ad art. 337 CO; Rehbinder, op. cit., n. 16 ad art. 337 CO; Decurtins, op. cit. loc. cit.) fermo restando che il termine inizia a decorrere da quando il datore di lavoro dispone di una sufficiente conoscenza della situazione (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, pag. 557);

che in questo senso la conclusione del primo giudice secondo cui la reazione della convenuta è stata tempestiva avendo notificato il licenziamento in tronco non appena i suoi sospetti sull'agire del dipendente ”si sono tradotti in ragionevoli certezze“ ( sentenza impugnata pag. 4) non appare manifestamente insostenibile il Tribunale federale avendo recentemente giustificato un licenziamento in tronco dal momento in cui la violazione degli obblighi contrattuali appariva chiaramente nel caso di un comportamento ripetutamente scorretto del dipendente, ovvero non in presenza di un atto isolato estremamente grave (sentenza 4A_559/2008 del 12 marzo 2009 consid. 4.3);

che giusta l'art. 313*bis* CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro, ragione per la quale non si prelevano tasse né spese;

che non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313*bis* CPC

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è respinto.

2. Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.

3.Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.