Tax Collection Enforcement Appeal Regarding Enforceable Title and Failure to Appear
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involves an appeal challenging a lower court's decision to uphold the definitive rejection of an opposition to a tax collection enforcement procedure for unpaid cantonal tax from a specific year, where the opposer failed to appear at the hearing, despite arguing on appeal that the underlying tax assessment decision was not a valid enforceable title because a timely administrative appeal against it was still pending. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the administrative tax decision, confirmed as final by the collection authority, constituted a valid enforceable title under the relevant debt enforcement law as recognized by cantonal law, and furthermore, the appellant's claim regarding a pending appeal, which would have constituted a new fact, was inadmissible in the cassation appeal proceedings, especially since the appellant forfeited the opportunity to raise such defenses by not appearing at the prior contradictory hearing.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto definitivo - decisione di tassazione - titolo esecutivo - contestazioni proponibili solo all'udienza - indicazione rimedi di diritto non necessaria
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied analogously to reject the appeal with a brief justification.
This article was used in the reasoning to establish the valid enforcement title, which is the context for the decision, but it is not cited in the dispositive orders.
This article concerning the allocation of judicial costs is cited in the reasoning regarding the decision not to charge costs, even though the costs themselves are addressed in order 2.
Testo completo
Incarto n. 16.2009.116 · Lugano 16 dicembre 2009/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 30 novembre 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 12 novembre 2009 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa EF.2009.272 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 21 luglio 2009 da
CO 1 (rappresentato dall'RA 1 ),
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza del 21 luglio 2009 lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UEF di Locarno notificatogli per l'incasso di fr. 5296.20 oltre accessori rivendicati a saldo dell'imposta cantonale 2006 oltre agli interessi (fr. 343.35) e alla tassa di diffida (fr. 30.–);
che a sostegno della sua domanda l'istante ha prodotto la decisione di tassazione dopo tassazione d'ufficio del 16 gennaio 2008 concernente l'imposta cantonale 2006, con l'attestazione del suo passaggio in giudicato;
che all'udienza dell'11 novembre 2009 indetta per il contraddittorio, il convenuto non è comparso ed è rimasto precluso;
che statuendo il 12 novembre 2009 il Pretore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto la sua domanda;
che con ricorso per cassazione del 30 novembre 2009 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che per il ricorrente la decisione di tassazione non costituisce un valido titolo esecutivo giacché il reclamo da lui interposto contro la medesima non è stato ancora deciso;
RI 1
e considerando
in diritto: che giusta l'art.
327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa la presenza di un valido titolo esecutivo atto a permettere il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF (D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 LEF e n. 50 ad art. 84 LEF);
che simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle decisioni definitive delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF), ciò che è il caso nel Cantone Ticino (art. 28 LALEF);
che la documentazione prodotta dall'istante, in particolare la decisione di tassazione dopo tassazione d'ufficio del 16 gennaio 2008 con l'attestazione del suo passaggio in giudicato, è titolo idoneo per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF;
che in concreto il convenuto non contesta di aver ricevuto la decisione di tassazione ma sostiene, per la prima volta in questa sede, di avere interposto tempestivo reclamo contro la medesima;
che l'allegazione con relativa documentazione è irricevibile giacché l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti di addurre in cassazione nuovi fatti, prove o eccezioni;
che per di più, è solo nell'ambito dell'udienza di contraddittorio che le parti hanno la facoltà di far valere le loro argomentazioni e contestazioni (cfr. art. 20 cpv. 2 LALEF; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese annotato e massimato, Lugano 2000, n. 5 e 6 ad art. 20 LALEF);
che quindi non presenziando all'udienza il convenuto si è precluso la possibilità di addurre le sue eccezioni;
che in merito alla pretesa nullità della sentenza per carenza dell'indicazione dei rimedi di diritto, contrariamente a quanto vale in linea di principio nell'ambito del diritto pubblico, nel diritto civile l'indicazione dei rimedi di diritto non rappresenta presupposto formale della sentenza ai sensi dell'art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/ trezzini, op. cit., n. 22 ad art. 285 e n. 3 ad art. 308), ragione per la quale la censura si rivela infondata;
che giusta l'art. 313*bis* CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che gli oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze specifiche inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.
Per questi motivi
in applicazione analogica dell'art. 313*bis* CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.