Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects in Cassation Request
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party's appeal seeking cassation against a lower court's decision, which had declared a conciliation request void because the requesting party was represented by an attorney in a matter where the relevant statute prohibited such representation before the Justice of the Peace, was declared inadmissible by the appellate court. The court found the appeal inadmissible because the initial document lacked the clear intent to appeal the judgment, and a subsequent request to be excused from personal appearance at the conciliation hearing was deemed nonsensical given the procedural purpose of that hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 301 CPC, Art. 359 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects in Cassation Request: The court found the appeal inadmissible because the initial document lacked the clear intent to appeal the judgment, and a subsequent request to be excused from personal appearance at the conciliation hearing was deemed nonsensical given the procedural purpose of that hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed in the reasoning to justify the pointlessness of requesting exemption from appearance at the conciliation hearing, even though it was not cited in the dispositive order itself.
Cited in the premises as the basis for the lower court's decision to declare the conciliation request void (prohibition of lawyers in justice of the peace cases).
Cited in the reasoning when clarifying the nature of the appeal as a cassation appeal.
This article concerns costs, but is not explicitly cited in order No. 2, which states that costs will not be levied.
Testo completo
Incarto n. 16.2009.107 · Lugano 16 dicembre 2009/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul “ricorso per cassazione” del 10 novembre 2009 presentato da
RI 1, (patrocinata dall' PA 1)
contro la sentenza emessa il 9 novembre 2009 dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa O. 31/2009 promossa con istanza 2 novembre 2009 nei confronti di
CO 1;
premesso che con sentenza 9 novembre 2009 il Giudice di pace del circolo di Mendrisio ha dichiarato nulla un'istanza di conciliazione presentata dall'avv. __________
per conto della RI 1 nei confronti della società CO 1, l'art. 301 CPC vietando il patrocinio di avvocati nelle cause di competenza del giudice di pace;
ricordato che con scritto del 10 novembre 2009 l'avvocato __________ si è rivolto al Giudice di pace chiedendogli di “dispensare la mia cliente dalla presenza in persona e d'accettare la richiesta di mediazione”;
osservato che l'atto è stato trasmesso a questa Camera per essere trattato come ricorso per cassazione;
rammentato che il 17 novembre 2009 il presidente di questa Camera ha chiesto all'avvocato __________ di volere specificare se la sua lettera fosse da intendersi quale ricorso per cassazione contro la sentenza 9 novembre 2009 del Giudice di pace (art. 327 segg. CPC);
preso atto che nel termine indicato nulla è pervenuto a questa Camera sicché l'atto deve essere considerato irricevibile, tanto più che nello stesso difetta manifestamente la volontà di ricorrere;
posto che, comunque sia, la richiesta di dispensare la parte a comparire a un'udienza di conciliazione appare senza senso proprio per lo scopo della procedura stessa (art. 359 CPC);
stabilito che le circostanze del caso giustificano di rinunciare a prelevare oneri processuali mentre non si pone problema di ripetibili alla controparte alla quale non è stata chiesta la presentazione di eventuali osservazioni,
Per questi motivi
pronuncia: 1. Trattato come ricorso per cassazione lo scritto 10 novembre 2009 è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
; .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.