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16.2009.103 • TRAC TI 16.2009.103 Generato dall'IA

Settlement and Withdrawal of Cassation Appeal

Numero d'incarto 16.2009.103
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following a lower court decision that confirmed the non-existence of a debt of 2000 francs, the appellant filed a cassation appeal, but subsequently informed the court that the parties had reached a settlement resolving their disputes, which, under local law, has the force of a judgment and replaces the challenged decision. Consequently, the court acknowledged the settlement, struck the cassation appeal from the record, and, given the parties' good faith and the lack of substantive review, waived the collection of procedural fees and costs and awarded no costs of reprisal since the opposing party did not file observations.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Settlement and Withdrawal of Cassation Appeal: Consequently, the court acknowledged the settlement, struck the cassation appeal from the record, and, given the parties' good faith and the lack of substantive review, waived the collection of procedural fees and costs and awarded no costs of reprisal since the opposing party did not file observations.

Parole chiave

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ritiro a seguito di transazione esame di cassazione incasso spese di procedura arbitrato appuramento dell'elenco oneri Stralcio per transazione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 2 CPC

Cited as the basis for the court's decision to acknowledge the settlement and strike the appeal from the roll.

art. 352 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to establish that the settlement has the force of a final judgment, justifying the procedure applied under Art. 352 para. 2 CPC.

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Testo completo

Incarto n. 16.2009.103 · Lugano 7 dicembre 2009/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 6 ottobre 2009 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 15 ottobre 2009 dal Giudice di pace del circolo di Agno, nella causa 26/2009 (accertamento dell’inesistenza del debito) promossa con istanza 24 giugno 2009 da

CO 1 ;

premesso che in esito a un'istanza introdotta il 24 giugno 2009 da CO 1, con sentenza del 15 settembre 2009 il Giudice di pace del circolo di Agno ha “accertato l’inesistenza del credito di fr. 2000.– professato da RI 1, __________ con il PE n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio”, con conseguente richiesta all’UEF di cancellazione del menzionato precetto esecutivo;

rammentato che contro tale sentenza RI 1è insorto con un ricorso per cassazione del 6 ottobre 2009, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

osservato che CO 1 non ha presentato osservazioni al ricorso;

preso

atto che il 26 novembre 2009 RI 1 ha comunicato alla Camera “che tra le parti è stato perfezionato un accordo che pone fine alle

varie controversie” e chiede di “voler stralciare le procedure”;

ritenuto che nel Cantone Ticino la transazione, come l'acquiescenza o la desistenza, pone fine essa medesima alla lite e “ha forza di giudicato” (art. 352 cpv. 1 CPC) nel senso che si sostituisce per volontà delle parti – in cassazione – alla sentenza impugnata;

stabilito che, in materia di oneri processuali, la buona volontà dimostrata dai contendenti e il fatto che il processo termina senza un sindacato di merito, giustifica di rinunciare al prelievo di oneri processuali;

appurato che non si pone problema di ripetibili, l'istante avendo rinunciato a formulare osservazioni al ricorso,

in applicazione dell'art. 352 cpv. 2 CPC

decreta: 1. Si prende atto dell'intervenuto accordo. Il ricorso per cassazione è stralciato dai ruoli per transazione.

2. Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

; .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.