Settlement Agreement Leading to Discontinuance of Cassation Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision which had upheld the definitive objection to an enforcement order, obligating the appellant to pay a specific sum with interest and execution costs. During the cassation appeal proceedings, the appellant informed the court that a settlement agreement had been reached between the parties, requesting the procedure be discontinued. The court acknowledged the settlement, noting that a transaction in this jurisdiction has the effect of a judgment and replaces the contested ruling; consequently, the court struck the cassation appeal from the rolls due to the transaction, waived procedural fees given the parties' goodwill and lack of substantive review, and did not award costs because the opposing party did not file observations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Settlement Agreement Leading to Discontinuance of Cassation Appeal: During the cassation appeal proceedings, the appellant informed the court that a settlement agreement had been reached between the parties, requesting the procedure be discontinued. The court acknowledged the settlement, noting that a transaction in this jurisdiction has the effect of a judgment and replaces the contested ruling; consequently, the court struck the cassation appeal from the rolls due to the transaction, waived procedural fees given the parties' goodwill and lack of substantive review, and did not award costs because the opposing party did not file observations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the decree to apply the decision regarding the withdrawal of procedural costs.
Cited in the reasoning as the basis for the binding effect of the transaction, which leads to the appeal being struck out.
Testo completo
Incarto n. 16.2009.101 · Lugano 7 dicembre 2009/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 13 ottobre 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 6 ottobre 2009 dal Giudice di pace del circolo di Agno, nella causa 15/2009 promossa con istanza 12 marzo 2009 dall’
CO 1 (rappresentata da );
premesso che in esito a un'istanza introdotta il 12 marzo 2009 CO 1, con sentenza del 6 ottobre 2009 il Giudice di pace del circolo di Agno ha obbligato RI 1 al versare all'istante fr. 1900.40 oltre interessi del 5% dal 6 ottobre 2008 e spese esecutive, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano;
ricordato che contro tale sentenza RI 1è insorto con un ricorso per cassazione del 13 ottobre 2009, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;
osservato che CO 1 non ha presentato osservazioni;
preso
atto che il 26 novembre 2009 RI 1 ha comunicato alla Camera “che tra le parti è stato perfezionato un accordo che pone fine alle
varie controversie” e chiede di “voler stralciare le procedure”;
ritenuto che nel Cantone Ticino la transazione, come l'acquiescenza o la desistenza, pone fine essa medesima alla lite e “ha forza di giudicato” (art. 352 cpv. 1 CPC) nel senso che si sostituisce per volontà delle parti – in cassazione – alla sentenza impugnata;
stabilito che, in materia di oneri processuali, la buona volontà dimostrata dai contendenti e il fatto che il processo termina senza un sindacato di merito, giustifica di rinunciare al prelievo di oneri processuali;
appurato che non si pone problema di ripetibili, l'istante avendo rinunciato a formulare osservazioni al ricorso,
in applicazione dell'art. 352 cpv. 2 CPC
decreta: 1. Si prende atto dell'intervenuto accordo. Il ricorso per cassazione è stralciato dai ruoli per transazione.
2. Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
; .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.