Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies in Challenging Enforcement Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal sought to overturn a lower court's decision which provisionally rejected an objection against an enforcement order for a debt, based on a payment plan and debt acknowledgment signed by the appellant, who subsequently failed to appear at the hearing. The reviewing court dismissed the appeal because the filing did not meet the formal requirements for a cassation appeal, as it failed to specify grounds of law or fact against the lower court's findings, instead merely disputing the total amount based on a personal belief that it was doubled, while the existing acknowledgment documented a higher, executable sum, making review impossible under procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 82 LEF, Art. 329 lett. d CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF; Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies in Challenging Enforcement Order: The reviewing court dismissed the appeal because the filing did not meet the formal requirements for a cassation appeal, as it failed to specify grounds of law or fact against the lower court's findings, instead merely disputing the total amount based on a personal belief that it was doubled, while the existing acknowledgment documented a higher, executable sum, making review impossible under procedural rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied analogously to rule on the inadmissibility of the appeal for cassation.
Cited to establish that the costs of the current judgment would follow the event of losing the appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.2008.98 · Lugano 31 ottobre 2008/sc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 16 ottobre 2008 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 6 ottobre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2008.2009) promossa con istanza 6 agosto 2008 da
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza del 6 agosto 2008 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, di rigettare in via provvisoria l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 6970.60 oltre accessori;
che a sostegno della sua domanda l'istante ha prodotto il “contratto di rateizzazione e riconoscimento di debito” sottoscritto dalla convenuta il 16 aprile 2007;
che all'udienza del 6 ottobre 2008, indetta per il contraddittorio, la convenuta non è comparsa ed è rimasta preclusa;
che statuendo lo stesso giorno il Pretore, deducendo dalla documentazione prodotta dall'istante un valido riconoscimento di debito, ha accolto l'istanza e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo;
che con scritto 16 ottobre 2008 RI 1, scusando la propria assenza all'udienza, ha chiesto una nuova convocazione contestando comunque l'ammontare del credito posto in esecuzione;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);
che in concreto il contenuto dello scritto 16 ottobre 2008 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che la ricorrente non indica a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti in particolare l'applicazione dell'art. 82 LEF, ma si limita a contestare “il totale della somma richiesta“ dall'istante sostenendo di non aver “mai firmato un accordo in quanto l'importo richiesto è praticamente il doppio dell'importo inizialmente dovuto”;
che per contro dal riconoscimento di debito sottoscritto dalla ricorrente il 16 aprile 2007 si evince che l'importo di cui questa si è resa responsabile ammonta a complessivi fr. 7265.70, somma immediatamente esigibile in caso di mancato ossequio dei pagamenti rateali pattuiti, come sembra essere stato il caso in concreto;
che del resto la richiesta di una convocazione a una nuova udienza per poter esporre le proprie ragioni è improponibile, la ricorrente non contestando di aver ricevuto la citazione per il contraddittorio del 6 ottobre 2008;
che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure chiesto nelle domande di giudizio contrariamente a quanto impone l'art. 329 lett. d CPC (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese annotato e massimato, Lugano 2000, m. 3 ad art. 329);
che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione.
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313*bis* CPC,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione RI 1
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
-; -.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.