Debtor's Appeal Dismissed: Valid Service via Registered Mail to Former Address
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court granted a provisional rejection of an opposition to an enforcement procedure based on a written debt acknowledgment, where the debtor failed to appear at the hearing. The debtor subsequently appealed, claiming a violation of the right to be heard because the notice for the hearing, sent via registered mail to a former address, was returned to the sender and thus not received, resulting in their default. However, the appellate court dismissed the appeal, reasoning that a judicial act sent by registered mail is considered notified when delivered or, at the latest, by the end of the seventh day it is held at the post office, and since the notice was properly addressed to the debtor's former address and remained in custody at the post office for that period, the notification was legally valid, placing the responsibility for non-appearance solely on the debtor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. e CPC, Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 14 cpv. 1 lett. a Lag, Art. 100 cpv. 1 LTF; Debtor's Appeal Dismissed: Valid Service via Registered Mail to Former Address: The debtor subsequently appealed, claiming a violation of the right to be heard because the notice for the hearing, sent via registered mail to a former address, was returned to the sender and thus not received, resulting in their default. However, the appellate court dismissed the appeal, reasoning that a judicial act sent by registered mail is considered notified when delivered or, at the latest, by the end of the seventh day it is held at the post office, and since the notice was properly addressed to the debtor's former address and remained in custody at the post office for that period, the notification was legally valid, placing the responsibility for non-appearance solely on the debtor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied analogically to rule on the rejection of the appeal without notifying the counterparty.
Cited in the reasoning as the basis for the appeal, which was subsequently rejected.
Cited as the basis for rejecting the request for legal aid because the appeal lacked the prospect of success.
Cited as the basis for ordering the costs to follow the event (though waived in the final order).
Testo completo
Incarto n. 16.2008.95 · Lugano 14 ottobre 2008/sc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 2 ottobre 2008 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 19 settembre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2008.1615) promossa con istanza 27 giugno 2008 da
CO 1 (patrocinata dall' PA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza 27 giugno 2008 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano sezione 5, di pronunciare il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 6284.–;
che a sostegno della domanda l'istante ha prodotto un “riconoscimento del debito con accordo di rimborso” sottoscritto dal convenuto il 23 marzo 2007;
che all'udienza del 19 settembre 2008, indetta per il contraddittorio, il convenuto non è comparso ed è rimasto precluso;
che statuendo quello stesso 19 settembre 2008 il Pretore, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, alla quale il convenuto non ha opposto alcuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con ricorso per cassazione del 2 ottobre 2008 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e CPC;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio, non essendogli pervenuta la relativa citazione, indirizzata al suo precedente domicilio a __________ anziché al domicilio attuale a __________;
che, in concreto, il plico raccomandato contenente l'istanza di rigetto dell'opposizione con a retro la citazione all'udienza è stato intimato dalla Pretura il 30 giugno 2008;
che tale invio, ancorché indicante il precedente indirizzo del ricorrente a __________, è stato correttamente distribuito all'ufficio postale di Pregassona il 1° luglio 2008, dove è rimasto in giacenza sino al successivo 9 luglio per poi essere ritornato al mittente (‹www. posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________);
che un atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene notificato al momento in cui è consegnato al destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo dei sette giorni durante i quali è conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF 132 III 492 consid. 1; 127 I 34 consid. 2a/aa; Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 124);
che la citazione al contraddittorio è quindi regolarmente pervenuta al domicilio del convenuto sicché quest'ultimo non può dolersi di una violazione del diritto di essere sentito essendo il solo responsabile della sua mancata comparizione all'udienza;
che ciò posto il ricorso, basato su questa sola censura, deve essere respinto;
che giusta l'art. 313*bis* CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che gli oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che la richiesta del ricorrente di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria non può essere accolta, poiché al ricorso mancava il requisito cumulativo della probabilità di buon esito, tant'è che non è stato intimato per osservazioni (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);
che
comunque sia, vista la situazione in cui versa il ricorrente, conviene tuttavia soprassedere a ogni prelievo, che riuscirebbe
verosimilmente infruttuoso e che comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale;
che non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato intimato all'istante per osservazioni;
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313*bis* CPC,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.