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16.2008.75 • TRAC TI 16.2008.75 Generato dall'IA

Social Security Fund v. Individual (Interest Calculation on Unpaid Contributions)

Numero d'incarto 16.2008.75
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A social security compensation fund sought the definitive rejection of an individual's objection to a payment enforcement for unpaid contributions, which a lower court granted but set the default interest start date to a later date than the fund requested. The appellate court rejected the appeal for cassation, reasoning that the lower court's decision to start interest from July 16, 2007, aligning with the general rule for interest on overdue personal contributions, was not manifestly arbitrary, especially since the fund failed to submit the relevant invoice establishing an earlier payment deadline (June 16, 2007) during the initial proceedings, thus precluding consideration of new evidence under the procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Social Security Fund v. Individual (Interest Calculation on Unpaid Contributions): The appellate court rejected the appeal for cassation, reasoning that the lower court's decision to start interest from July 16, 2007, aligning with the general rule for interest on overdue personal contributions, was not manifestly arbitrary, especially since the fund failed to submit the relevant invoice establishing an earlier payment deadline (June 16, 2007) during the initial proceedings, thus precluding consideration of new evidence under the procedural code.

Parole chiave

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cassa di compensazione contributo sociale pagamento di interessi termine processuale perentorio contributi di previdenza impagati regime di risarcimento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 134 I 148
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 327 lett. g CPC

The appeal was rejected because the appellant failed to demonstrate a ground for cassation based on this article.

Art. 148 cpv. 1 CPC

This article was used to regulate the allocation of procedural costs following the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2008.75 · Lugano 31 ottobre 2008/sc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18 luglio 2008 presentato dalla

RI 1

contro la sentenza emessa il 9 luglio 2008 dal Pretore del Distretto di Blenio nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2008.11) promossa con istanza 19 febbraio 2008 nei confronti di

CO 1;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che con istanza 19 febbraio 2008 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto al Pretore del Distretto di Blenio di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UEF di Blenio notificatogli per l'incasso di fr. 2297.20 oltre interessi al 5% dal 16 giugno 2007, rivendicati per il mancato pagamento di contributi personali dal 1° gennaio al

31 dicembre 2003;

che a sostegno della sua domanda l'istante ha prodotto una decisione del 15 giugno 2007 della Cassa medesima, passata in giudicato mediante attestazione 18 febbraio 2008 del Servizio incassi, una diffida di pagamento 10 agosto 2007 e un estratto conto 18 febbraio 2008;

che all'udienza del 2 aprile 2008, indetta per il contraddittorio, nessuna parte è comparsa;

~~in fatto:~~~~A.~~

che statuendo il 9 luglio 2008 il Pretore ha rigettato in via definitiva l'opposizione per fr. 2297.– oltre interessi al 5% con decorrenza dal 16 luglio 2007;

che con ricorso per cassazione del 19 luglio 2008 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, basandosi sul titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, insorge contro il predetto giudizio chiedendo che gli interessi di mora decorrano già dal 16 giugno 2007;

che il convenuto non ha presentato osservazioni;

e considerando

in diritto: che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

~~considerando~~

che con il ricorso la creditrice produce per la prima volta una fattura 15 giugno 2007, denominata “Conguaglio contributi personali” e indicata quale doc. C, con cui è stato fissato al contribuente un termine di pagamento di 30 giorni;

~~in diritto:~~~~1.~~

che la predetta fattura deve essere estromessa dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1~~Giusta l'art. 327~~ lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove ed eccezioni;~~g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).~~

che secondo l'art. 41*bis* lett. a OAVS le persone tenute a pagare i contributi, devono pagare gli interessi di mora dalla scadenza dei 30 giorni dal termine di pagamento;

che, nondimeno, per l'art. 41*bis* lett. e OAVS le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, devono pagare gli interessi di mora a partire da tale fatturazione;

che, avendo omesso di presentare in prima sede la fattura del 15 giugno 2007, la decisione del primo giudice di far decorrere gli interessi di mora dal 16 luglio 2007 così come previsto dall'art. 41 *bis* cpv. 1 lett. a OAVS non appare arbitraria;

che non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art.

327 lett. g CPC, il ricorso deve essere respinto;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili il convenuto non avendo presentato osservazioni al ricorso.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 120.–, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

-; -.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.