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16.2008.74 • TRAC TI 16.2008.74 Generato dall'IA

Jurisdiction Over Extraordinary Child Expense Contribution

Numero d'incarto 16.2008.74
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal challenged a lower court's decision granting an ex-spouse's request for an extraordinary child expense contribution for orthodontic care, with the appellant arguing, among other things, that the initial court lacked subject-matter jurisdiction. The appellate court sustained the cassation appeal, reasoning that a claim based on Article 286 paragraph 3 of the Civil Code regarding special child needs falls under the special procedure for maintenance claims, which mandates exclusive jurisdiction with the District Judge (Pretore) rather than the Justice of the Peace, thereby rendering the original judgment void.

Regesto Legislator

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Art. 286 cpv. 3 CC, Art. 425 cpv. 1 CPC, Art. 6 LAC, Art. 126 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Jurisdiction Over Extraordinary Child Expense Contribution: The appellate court sustained the cassation appeal, reasoning that a claim based on Article 286 paragraph 3 of the Civil Code regarding special child needs falls under the special procedure for maintenance claims, which mandates exclusive jurisdiction with the District Judge (Pretore) rather than the Justice of the Peace, thereby rendering the original judgment void.

Parole chiave

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competenze speciali sentenza civile credito di contributi obbligo di mantenimento filiale sostanza del figlio contributo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313*bis* CPC

This provision was analogically applied to grant the appeal, leading to the nullity of the lower court's decision.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article concerning the allocation of costs was referenced in the reasoning, although the final order waived the collection of costs.

art. 126 CPC

This article was cited in the reasoning to establish that the lower court should have declared itself incompetent and transmitted the case, which justifies the nullity decision.

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Testo completo

Incarto n. 16.2008.74 · Lugano 25 agosto 2008/sc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d' appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 11 aprile 2008 presentato da

RI 1 (patrocinato dall' RA 1)

contro la sentenza emessa il 27 marzo 2008 dal Giudice di pace del circolo di Capriasca, nella causa n. 7/28/O (contributo alimentare) promossa con istanza 7 dicembre 2007 da

CO 1;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che con istanza 7 dicembre 2007 CO 1 ha convenuto l' ex marito RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Capriasca per ottenere il pagamento di fr. 704.– oltre al rigetto definitivo dell' opposizione da questi interposta al PE n. __________ dell' UE di Lugano;

che tale importo si riferisce alla partecipazione di RI 1 alle spese scolastiche e di cura ortodentistica per i due figli minorenni M__________ e K__________ affidati alla madre e al cui sostentamento il padre provvede sulla base della sentenza di divorzio del 13 novembre 2000 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 6;

che all' udienza del 29 febbraio 2008, indetta per la discussione, l'istante, unica parte comparsa, ha ridotto la sua pretesa a fr. 341.05 corrispondenti alla partecipazione del padre alle sole spese straordinarie per le cure dentarie del figlio K__________;

che statuendo il 27 marzo 2008 il giudice di pace, richiamato l'art.

286 cpv. 3 CC e preso atto che l'istante ha comprovato la sussistenza del credito relativo alle spese per cure ortodentistiche sostenute per il figlio K__________, ha posto a carico del convenuto la sua quota del 50%, donde l'accoglimento dell'istanza;

che con ricorso per cassazione dell'11 aprile 2008 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento lamentando l'incompetenza del giudice adito, la carenza di legittimazione attiva dell'istante e l'inconsistenza del credito vantato dall'istante anche perché prescritto e già compreso nel contributo alimentare dallo stesso versato ai figli;

che con decreto del 22 luglio 2008 il presidente di questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo;

che il ricorso non è stato oggetto di intimazione;

considerando

in diritto: che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa se esistono – rispettivamente se sono esistiti – i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia (art. 97 n. 3 CPC);

che in concreto l'istante ha fondato la sua richiesta sull'art. 286 cpv. 3 CC secondo cui il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio;

che per l'art. 425 cpv. 1 CPC l'azione di mantenimento e di modifica del contributo (art. 279 e 286 CC) è proposta mediante istanza scritta al Pretore ed è trattata con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC (“dell'assistenza tra parenti”);

che la competenza esclusiva del Pretore per tali azioni è inoltre prevista anche dall'art.

6 LAC;

che, pertanto, il giudice di pace avrebbe dovuto dichiararsi incompetente per materia e trasmettere l'istanza al Pretore competente (art. 126 CPC);

che ciò comporta l'annullamento della decisione impugnata senza che occorre esaminare le ulteriori censure sollevate dal ricorrente;

che la tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma nella fattispecie il ricorso non ha formato oggetto di intimazione e nessuno ha proposto la reiezione del ricorso sicché non sussiste di conseguenza alcun “soccombente” cui possano essere addebitati i costi (v. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4);

che, in merito alle ripetibili, vale la medesima conclusione per l'istante, sicché esse vanno poste a carico dello Stato del Cantone Ticino (sentenza del Tribunale federale 5P.402/2004 de 24 marzo 2005 consid. 6);

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313*bis* CPC

pronuncia: 1.Il ricorso è accolto. Di conseguenza è accertata la nullità della sentenza 27 marzo 2008 del Giudice di pace del circolo di Capriasca.

2.Non si riscuotono tasse ospese. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente fr. 300.– per ripetibili.

3. Intimazione a:

–; .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall' art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall' art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall' art. 115 LTF.