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16.2008.71 • TRAC TI 16.2008.71 Generato dall'IA

Former Employee v. Former Employer: Withholding Final Wages for Damages

Numero d'incarto 16.2008.71
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A former employee sued their former employer to recover an amount withheld from final wages to cover damages allegedly caused by the employee to a client's vehicle; the lower court partially upheld the employer's deduction by finding shared responsibility, but the appellate court, on cassation review, found that the lower court's attribution of fault to the employee for failing to communicate the status of the work was arbitrary and unsustainable, especially as the employee provided evidence of attempts to contact the employer and justified absence due to illness, leading the appellate court to rule that the employer failed to prove a breach of duty by the employee under the relevant labor code article, thus overturning the prior judgment and fully granting the employee's claim.

Regesto Legislator

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Art. 321e CO, Art. 327 lett. g CPC, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 417 cpv. 1 lett. e CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF; Former Employee v. Former Employer: Withholding Final Wages for Damages: a) Secondo l'art. 321*e* CO il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro. Questa responsabilità è subordinata a quattro condizioni: il danno, una violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 4 ad art. 321e CO). Mentre il datore di lavoro deve dimostrare la violazione degli obblighi contrattuali, il danno e il nesso di causalità, al lavoratore incombe addurre e provare le circostanze che escludono la sua colpa (Streiff/von Kaenel, op. cit., n.

Parole chiave

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trattenuta violazione del dovere indennità per perdita guadagno indennità di buonuscita risarcimento contrattuale del danno controversie di lavoro Contratto di lavoro - responsabilità lavoratore - presupposti

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 134 I 148
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321e CO

This article concerning employee liability for damage caused to the employer was the substantive ground used to assess and overturn the lower court's decision.

art. 332 cpv. 2 CPC

This procedural rule justified the appellate court making a new decision on the merits following the admission of the appeal.

art. 327 lett. g CPC

This article was cited as the general basis for annulling a decision by the lower court based on manifest violation of law or arbitrary assessment of facts.

art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

This provision was mentioned regarding the exception for imposing costs (temerity) in labor law cases, although the procedure was deemed gratuitous.

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Testo completo

Incarto n. 16.2008.71 · Lugano 1 dicembre 2008/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 1° luglio 2008 presentato da

RI 1 (rappresentato dall'PA 1 )

contro la sentenza emessa il 20 giugno 2008 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa n. 41-2007 (contratto di lavoro) promossa con istanza 5 giugno 2007 nei confronti di

CO 1 (rappresentata dall'amministratore unico PA 2 );

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. RI

1 ha lavorato come meccanico per il garage CO 1 di __________ dal 1° aprile 2005 al 17 agosto 2006, giorno in cui le parti hanno deciso di porre fine al rapporto di lavoro. Il 31 ottobre 2006 la datrice di lavoro ha versato al lavoratore fr. 2065.25 per le sue pretese salariali trattenendo fr. 386.05 quale risarcimento per il danno causato dal dipendente a un veicolo di un cliente.

B. Con istanza del 5 giugno 2007 RI 1 ha convenuto la __________ davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 386.05 oltre interessi del 5% dal 1° novembre 2006. All'udienza del 27 giugno 2007, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza.

C. Statuendo il 20 giugno 2008 il Giudice di pace, attribuita a entrambe le parti una parte di responsabilità per il danno causato al veicolo di un cliente, ha parzialmente accolto l'istanza obbligando la convenuta a versare all'istante fr. 193.–.

D. Con ricorso per cassazione del 1° luglio 2008 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente censura l'errata applicazione da parte del primo giudice dell'art. 321e CO, nessuna responsabilità per il danno subito dal veicolo di un cliente potendogli essere attribuita. Il 22 luglio 2008 la convenuta ha proposto di confermare il giudizio impugnato.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una

sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).

2. Il Giudice di pace ha rimproverato all'istante di non avere comunicato al responsabile del garage lo stato del lavoro, donde una sua parte di responsabilità nel danno subìto da un cliente della convenuta. Il ricorrente censura tale conclusione rilevando di avere invano tentato in due occasioni di mettersi in contatto telefonico con il datore di lavoro. Né egli ha potuto sottoscrivere la cartella di lavoro poiché malato.

a) Secondo l'art. 321*e* CO il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro. Questa responsabilità è subordinata a quattro condizioni: il danno, una violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 4 ad art. 321e CO). Mentre il datore di lavoro deve dimostrare la violazione degli obblighi contrattuali, il danno e il nesso di causalità, al lavoratore incombe addurre e provare le circostanze che escludono la sua colpa (Streiff/von Kaenel, op. cit., n.

13 ad art. 321e CO; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 17 ad art. 321e CO).

b) Nella fattispecie, l'istante ha addotto di avere dovuto interrompere il lavoro sul veicolo del cliente in seguito a una malattia ma di avere tentato invano di avvisare il datore di lavoro per informarlo sullo stato di avanzamento dei lavori. La convenuta, per contro, si è limitata a sostenere che spettava al lavoratore verificare il fissaggio delle ruote poiché incaricato della sostituzione delle pastiglie dei freni. Non è contestato che la sera prima che il lavoratore si assentasse “ tutte 4 le ruote del veicolo [erano] applicate al mozzo con l'avvitamento dei bulloni eseguito a mano. Il veicolo era sul ponte…” (replica del 27 giugno 2007, verbali pag. 2). Ora, è possibile che il controllo finale dell'avvitamento dei bulloni viene effettuato con il veicolo a terra e che spettava all'istante eseguirlo, nondimeno la convenuta non ha contestato che ciò non potuto avvenire poiché il lavoratore era assente giustificato. Per di più, __________ C__________, responsabile del garage, ha confermato di avere riattaccato il telefono ciò che ha impedito al lavoratore di informarlo sullo stato d'avanzamento dei lavori e in particolare dei lavori ancora da effettuare (v. verbale del 27 giugno 2007, pag. 2 in alto). La conclusione del primo giudice secondo cui il lavoratore ha omesso di comunicare alla controparte lo stato dei lavori è pertanto arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Ne discende che la convenuta non ha provato una violazione degli obblighi da parte del lavoratore sicché nulla può essere rimproverato a quest'ultimo. Ciò posto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'errata applicazione dell'art. 321*e* CO ad opera del primo giudice, deve essere accolto.

3. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente integrale accoglimento dell'istanza per fr. 386.05 oltre interessi del 5% dal 1° novembre 2006 (data di esigibilità del credito salariale). Ove la convenuta avesse già versato fr. 193.05, essa – con tutta evidenza – dovrà versare solo la differenza.

4. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC ) e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel giudicare sulle spese del sindacato odierno. La convenuta rifonderà per contro al ricorrente un'adeguata indennità.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto e di conseguenza la sentenza

20 giugno 2007 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è accolta.

2. Di conseguenza CO 1 è condannata a versare a RI 1 l'importo di fr. 386.05 oltre interessi del 5% dal 1° novembre 2006.

3. Non si prelevano tasse o spese, la procedura essendo gratuita. CO 1 rifonderà a RI 1 un'indennità di fr. 100.–.

II. Non si prelevano tasse o spese. CO 1 rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 100.–.

III. Intimazione a:

- ; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.