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16.2008.67 • TRAC TI 16.2008.67 Generato dall'IA

Contractual Liability and Compensation Claim Dispute

Numero d'incarto 16.2008.67
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court decision that found them liable for payment of Fr. 1475.45, arguing that they were not the proper contracting party and that the debt should be extinguished by compensation for a larger claim related to defective memory cards they returned. The appellate court rejected the cassation appeal, affirming the lower court's finding of passive standing based on evidence of contractual communication signed by the appellant's sole director, and further ruled that the appellant failed to sufficiently prove the existence or extent of the alleged counterclaim for compensation, as the mere production of an invoice was insufficient evidence.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Contractual Liability and Compensation Claim Dispute: 1475.45, arguing that they were not the proper contracting party and that the debt should be extinguished by compensation for a larger claim related to defective memory cards they returned. The appellate court rejected the cassation appeal, affirming the lower court's finding of passive standing based on evidence of contractual communication signed by the appellant's sole director, and further ruled that the appellant failed to sufficiently prove the existence or extent of the alleged counterclaim for compensation, as the mere production of an invoice was insufficient evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda riconvenzionale responsabilità contrattuale legittimazione a ricorrere parte contraente estinzione del debito oggetto della lite

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the allocation of procedural costs, which follows the outcome in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 16.2008.67 · Lugano 31 ottobre 2008/sc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 9 giugno 2008 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 23 maggio 2008 dal Giudice di pace del circolo di Vezia, nella causa inc. n. 109-15 (creditoria) promossa con istanza 21 febbraio 2007 da

CO 1;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che il 18 aprile 2006 la ditta CO 1 ha fornito alla __________ 59 schede di memoria al prezzo di fr. 4353.10;

che in seguito a reclami sulla difettosità di carte di memoria fornite in precedenza la venditrice ha rilasciato all'acquirente una nota di credito di fr. 2877.75;

che con istanza 21 febbraio 2007 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr. 1475.45 oltre interessi del 7% e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;

che all'udienza dell'8 maggio 2007, indetta per la discussione, la convenuta non è comparsa;

che statuendo il 9 maggio 2008 il Giudice di pace del circolo di Vezia ha accolto l'istanza;

che in accoglimento di un ricorso per cassazione del 22 maggio 2007 introdotto da RI 1 con sentenza dell'11 luglio 2007 questa Camera ha annullato la decisione appena citata e ha rinviato gli atti al primo giudice per nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti (inc. 16.__________);

che all'udienza del 30 ottobre 2007, indetta per la discussione, la convenuta ha contestato la propria legittimazione passiva, controparte contrattuale dell'istante essendo la società __________ mentre nel merito ha opposto in compensazione un suo credito di importo superiore a quello fatto valere in giudizio, e corrispondente al valore delle schede di memoria difettose ritornate all'istante con sua fattura del 25 aprile 2006 di complessivi fr. 7734.70;

che statuendo il 23 maggio 2008 il Giudice di pace, accertata la legittimazione passiva della convenuta, ha accolto l'istanza e ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;

che con ricorso per cassazione del 9 giugno 2008 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla sua legittimazione passiva e di non aver accolto la sua eccezione di estinzione del debito per compensazione;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

e considerando

in diritto: che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) non è ammissibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che la legittimazione delle parti – attiva o passiva – è un presupposto di merito che determina la proponibilità materiale dell'azione contro una determinata persona. Il giudice verifica tale presupposto d'ufficio in ogni stadio di cau­sa (DTF 126 II 63 consid. 1) e la sua mancanza comporta la reiezione della domanda senza riguardo al verificarsi degli elementi oggettivi che connotano la pretesa;

che in tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale la controparte procede (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato Appendice 2000/2004, n. 23 ad art. 181).

che in concreto la conclusione del primo giudice secondo il quale tra l'istante e la convenuta è sorto un rapporto contrattuale trova sufficiente riscontro nelle risultanze istruttorie;

che se l'intestazione della fattura n. 1047 del 18 aprile 2006 di complessivi fr. 4353.10 può destare perplessità poiché indirizzata a __________ (doc. A), la corrispondenza intercorsa tra le parti, e segnatamente le e-mail indirizzate all'istante in relazione alla citata fattura (doc. D, E ed F), risultano tutte essere *firmate* da __________ *__________*, amministratore unico della società convenuta, regolarmente iscritto nel Registro di commercio e quindi legittimato a rappresentarla;

che tanto basta per ritenere data la legittimazione passiva della società convenuta;

che per quanto attiene al credito opposto in compensazione dalla convenuta, contestato dall'istante, la sola produzione della fattura 25 aprile 2006 non basta per attestare la sussistenza del credito di fr. 7734.70 fatto valere dalla convenuta, anche perché per le schede ritornate il 14 dicembre 2006 (cfr. doc. 3) l'istante ha bonificato il 15 dicembre 2006 fr. 2895.62 deducendoli dalla fattura del 18 aprile 2006;

che in tali circostanze, salvo quanto già riconosciuto dall'istante, non vi è per la differenza alcuna prova della consistenza del credito né tantomeno del suo riconoscimento da parte dell'istante, il timbro apposto sulla fattura della convenuta non appartenendo all'istante e attestando unicamente il ricevimento della merce;

che non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, il ricorso deve essere respinto;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'istante avendo rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 110.–

b) spese fr. 50.–

fr. 160.-

già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

-; -.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.