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16.2008.66 • TRAC TI 16.2008.66 Generato dall'IA

Enforcement of Administrative Costs: Finality of Agency Decision During Appeal Period

Numero d'incarto 16.2008.66
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged a lower court's decision to reject its request to definitively dismiss an opposition to an enforcement order for administrative costs previously assessed against the opposing party by a federal communications authority. The appellant argued that the lower court erred by considering the federal authority's decision void due to a supposed withdrawal, despite it having achieved final, res judicata status, which should have mandated the dismissal of the opposition under enforcement law. The court reasoned that for an administrative decision to serve as a valid enforceable title, it must have achieved finality, and since the debtor had timely requested the authority to annul its decision—an action considered an appeal under administrative procedure—the authority failed to correctly handle the matter, meaning the decision had not become final and therefore could not serve as a basis for definitive dismissal of the opposition; consequently, the appeal was dismissed, affirming the lower court's outcome despite the appellant's differing legal argument regarding the enforceability of the title.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo - decisione amministrativa quale titolo esecutivo - incasso canoni TV - carattere definitivo - obbligo di allestire il verbale

Parole chiave

Generato dall'IA
decisione d'esecuzione licenziamento amministrativo spese amministrative titolo esecutivo revoca dell'opposizione forza di cosa giudicata

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

This provision was cited by the appellant as the basis for their appeal, which the court ultimately addressed in its final order rejecting the appeal.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article was cited as the general procedural basis for imposing litigation costs based on the outcome of the decision.

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Testo completo

Incarto n. 16.2008.66 · Lugano 25 agosto 2008/sc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 9 giugno 2008 presentato dalla

RI 1 (rappresentata dall'RA 1 a)

contro la sentenza 2 giugno 2008 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa n. 238-2007 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 21 agosto 2007 nei confronti di

CO 1;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che statuendo il 9 dicembre 2003 nell'ambito di una vertenza tra CO 1 e __________ SA, l'Ufficio federale delle comunicazioni ha posto a carico di CO 1 spese processuali per complessivi fr. 140.–;

che con istanza del 21 agosto 2007 la RI 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Bellinzona di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona notificatole per l'incasso di fr. 140.– oltre interessi del 5% dal 28 agosto 2004;

che all'udienza del 5 [recte: 10] settembre 2007, indetta per il contraddittorio, CO 1 ha proposto di respingere l'istanza;

che con

sentenza del 2 giugno 2008, il Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha respinto l'istanza;

che contro la sentenza appena citata la RI

1 è insorta a questa Camera il 9 giugno 2008 per ottenere l'annullamento del giudizio impugnato sulla base dell'art. 327 lett. g CPC;

che nelle sue osservazioni del 31 luglio 2008 CO 1 ha concluso per la reiezione del ricorso;

e considerando

in diritto: che il Giudice di pace ha respinto l'istanza di rigetto dell'opposizione ritenendo determinante la documentazione prodotta dall'escussa, segnatamente le affermazioni di __________ e l'interessamento da lei dimostrato a mezzo di corrispondenza nell'ambito della controversia venutasi a creare con l'istante;

che la ricorrente, oltre a contestare la procedura probatoria adottata in prima sede, rimprovera al Giudice di pace di avere considerato nulla per un “presunto ritiro del ricorso” la decisione 9 dicembre 2003 dell'UFCOM, e questo nonostante avesse acquisito forza di cosa giudicata e quindi – per l'art. 80 cpv. 2 LEF – legittimasse il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla convenuta;

che, giusta l'art. 327 lett. g CPC, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF);

che questo esame tende ad accertare l'identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo così come la fondatezza di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all'art. 81 LEF;

che oltre le sentenze, anche le decisioni di autorità amministrative federali concernenti il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di una garanzia consentono

il rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF; A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 103 ad art. 80);

che per poter giustificare il rigetto definitivo dell'opposizione la richiesta di pagamento dell'ente pubblico deve essere oggetto di una decisione, ossia di un provvedimento adottato dall'autorità “*iure imperii*”, in un caso concreto, inteso a costituire, modificare o sopprimere diritti e obblighi dell'amministratore fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 112, 116 e 119);

che l'Ufficio federale delle comunicazioni, autorità cui compete la vigilanza in materia di telecomunicazioni e di comunicazione elettronica di massa individuale, emette decisioni in materia di sorveglianza dell'Ufficio di riscossione dei canoni radiotelevisivi (art. 11 cpv. 1 e cpv. 3 lett. a dell'Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RS 172.217.1); art. 1 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a e art. 5 PA (RS 172.021);

che quindi, di per sé, la decisione del 9 dicembre 2003 emana da un'autorità amministrativa federale;

che la decisione deve inoltre aver assunto carattere definitivo, presupposto che, nel caso di una decisione amministrativa, si determina dall'assenza di una sua impugnazione nei termini stabiliti;

che tale circostanza deve risultare dal titolo (attestazione di passaggio in

giudicato) o comunque essere comprovata dal procedente (A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 110 segg. ad art. 80 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000,

pag. 224);

che, in concreto, la convenuta dopo avere ricevuto la decisione 9 dicembre 2003 ha dapprima interpellato telefonicamente un collaboratore dell'Ufficio federale delle comunicazioni e

successivamente, il 10 dicembre 2003 ha chiesto allo stesso di ”voler annullare la vostra decisione 9 dicembre 2003 nonché la vostra

fattura n__________ di fr. 140.–“ (doc. 4);

che formulato nel termine di 30 giorni (art. 50 PA) e nel rispetto dei requisiti minimi di contenuto e di forma stabiliti dalla procedura amministrativa (art. 52 cpv.

1 PA), tale scritto doveva essere considerato alla stregua di un ricorso contro la decisione 9 dicembre 2003;

che in tali circostanze l'Ufficio federale delle comunicazioni lo avrebbe quindi dovuto trasmettere senza indugio a chi di competenza (art. 8 cpv. 1 e 21 cpv. 2 PA);

che, nella misura in cui è sprovvisto di una comminatoria in caso di inosservanza del termine, la mancata reazione della convenuta all'invito con cui l'Ufficio medesimo le ha chiesto il 9 luglio 2004 di indicare per iscritto entro il successivo 23 luglio l'intenzione di proseguire o no con una procedura amministrativa presso il competente dipartimento, non può essere interpretato come volontà della stessa di desistere dalla lite;

che, nelle circostanze descritte, la decisione 9 dicembre 2003 non è passata in giudicato sicché l'attestazione di passaggio in giudicato rilasciata il 12 marzo 2007 dal medesimo Ufficio federale delle comunicazioni è prematura;

che, difettando del carattere definitivo, la decisione emessa dall'UFCOM il 9 dicembre 2003 non può essere parificata a un valido titolo esecutivo e non legittima l'esecuzione nei confronti dell'escussa;

che, pertanto, indipendentemente da quanto dichiarato da __________, la cui audizione era peraltro inammissibile (art. 20 cpv. 3 LALEF), la sentenza impugnata non è, nel suo risultato, arbitraria;

che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre alla convenuta è assegnata un'indennità per l'incomodo cagionato (RtiD II-2005 pag.

680 consid. 9);

che a titolo abbondanziale al giudice di pace va ricordato l'obbligo di allestire un verbale d'udienza (art. 298 CPC e 5 del Regolamento delle Giudicature di pace), unica esigenza procedurale in grado di attestare l'avvenuto rispetto del contraddittorio e i termini esatti della discussione che, nel caso concreto, emergono soltanto e sommariamente dalle motivazioni della sentenza;

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF,

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 9 giugno 2008 della RI 1 è respinto.

2. Gli oneri processuali, di complessivi fr. 120.–, sono posti a carico della ricorrente, che rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 50.–.

3. Intimazione a:

–a; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.