Employee v. Former Employer (Withheld Wages and Vehicle Damage Compensation)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA former employee sued a former employer to recover CHF 2,000 withheld from final salary payments, which the employer claimed as compensation for damages to a vehicle caused by the employee's alleged gross negligence (answering a cell phone call while driving) and for damage to a tool compartment. The lower court found the employee liable for the vehicle damage due to gross negligence, justifying the deduction, but found no liability for the tool compartment damage. The appellate court accepted the employee's cassation appeal, reasoning that the lower court arbitrarily evaluated the evidence by relying on inadmissible documentation produced late by the employer regarding the claimed deductible amount, which the employee had contested, thus overturning the decision and ordering the full payment of the CHF 2,000 plus interest to the employee.
Regesto Legislator
UfficialeContratto di lavoro - responsabilità del lavoratore - presupposti - prova del danno - massima inquisitoria sociale non dispensa le parti dall'onere della prova - dibattimento finale dopo l'assunzione di tutte le prove o conclusioni scritte
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article established the ground for allowing the appeal due to the arbitrary assessment of evidence and subsequent incorrect application of substantive law by the lower court.
This procedural rule was applied to justify substituting the lower court's decision with a new ruling by the Court of Cassation.
This procedural rule was cited when discussing the procedural issues regarding the final hearing, even though the main order did not explicitly apply it to the final decision.
This procedural rule was cited when discussing the conditions under which the final hearing could be waived.
This article was cited in relation to the principle that court proceedings in employment disputes are free of charge, unless in cases of temerity.
This article was cited in relation to the inadmissibility of submitting documents with final briefs.
This article was cited to describe the principle of official fact-finding in employment contract disputes.
This article was cited in relation to the principle of official fact-finding in employment contract disputes.
This article established the legal basis for employee liability for damages caused to the employer, which was central to the initial ruling being appealed.
This article governs the time limit for filing an appeal to the Federal Tribunal.
These articles define the grounds for filing a civil law appeal to the Federal Tribunal.
These articles define the admissibility requirements for filing a civil law appeal to the Federal Tribunal.
This article establishes the requirement of a question of fundamental importance for admissibility of the appeal.
This article governs the standing to appeal to the Federal Tribunal.
This article specifies the grounds for filing a subsidiary appeal in constitutional matters to the Federal Tribunal.
This article governs the admissibility of a subsidiary appeal in constitutional matters to the Federal Tribunal.
This article governs the standing to file a subsidiary appeal in constitutional matters to the Federal Tribunal.
These articles concern the definition of 'party' for cost allocation purposes, cited in the reasoning regarding costs.
This article (not explicitly cited in the dispositive, but its equivalent procedure for costs in the cantonal context is mentioned) deals with legal aid, but since it is not in the dispositive orders (I, II, III), it is excluded, even though cost considerations are present.
This article (not explicitly cited in the dispositive, but its equivalent procedure for costs in the cantonal context is mentioned) deals with costs, but since it is not in the dispositive orders (I, II, III), it is excluded, even though cost considerations are present.
Testo completo
Incarto n. 16.2008.53 · Lugano 6 marzo 2009/sc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione (“appello”) 7 aprile 2008 presentato da
RI 1 (patrocinato dall'PA 1
contro la sentenza emessa il 27 marzo 2008 dal Giudice di pace del circolo di Airolo nella causa inc. n. 2/07 (contratto di lavoro) promossa con istanza 18 maggio 2007 nei confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RI
1 ha lavorato per il CO 1 come soccorritore stradale dal 31 luglio 2006 al 31 gennaio 2007. L'8 febbraio 2007 la datrice di lavoro ha versato al lavoratore fr. 4637.65 a saldo delle sue pretese salariali, trattenendo però fr. 2000.– quale risarcimento danni. Essa ha ritenuto il dipendente responsabile di due danni cagionati a un veicolo in sua dotazione, il primo causato allorquando stava parlando al cellulare mentre si trovava alla guida, il secondo in relazione alla rottura di un cassetto porta attrezzi situato all'esterno del veicolo che il dipendente non aveva chiuso prima della messa in moto del medesimo, ragione per la quale essa ha trattenuto la franchigia di fr. 2000.- sulla liquidazione finale del lavoratore.
B. Con istanza del 18 maggio 2007 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Airolo per ottenere il pagamento di fr. 2000.– oltre interessi del 5% dal 18 maggio 2007. All'udienza del 15 giugno 2007, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza ribadendo la responsabilità dell'istante per i danni cagionati a un veicolo di sua proprietà.
C. Statuendo il 27 marzo 2008 il Giudice di pace, accertata una violazione da parte dell'istante dell'art. 321*e* CO e 8 cpv. 5 del Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino, CCL, ovvero per aver commesso una grave negligenza rispondendo a una chiamata telefonica mentre il veicolo era in movimento con conseguente danneggiamento della carrozzeria del medesimo, lo ha ritenuto responsabile di questo danno, ma non di quello al cassetto degli attrezzi e ha ritenuto giustificata la trattenuta di fr. 2000.– respingendo quindi l'istanza.
D. Con ricorso per cassazione (“appello”) del 7 aprile 2008 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendo di accogliere la sua istanza. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di averlo erroneamente ritenuto responsabile del danno occorso al veicolo della convenuta, nonostante questo rientrasse nel rischio insito nella sua professione di soccorritore stradale. Egli contesta altresì il fatto per il primo giudice di essersi riferito alla documentazione prodotta dalla convenuta con le conclusioni di causa senza averla potuta visionare, così come il fatto di aver ritenuto giustificata la trattenuta di fr. 2000.– nonostante l'assenza di una prova documentale sull'entità del danno e della franchigia. La convenuta non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).
2. Il primo giudice ha rimproverato all'istante di avere commesso una grave negligenza telefonando mentre era alla guida ciò che ha comportato la perdita di padronanza del veicolo che in seguito a un urto ha causato un danno allo stesso. Il ricorrente contesta questa conclusione e rimprovera al primo giudice di aver concluso alla sua responsabilità per il danno in questione, non avendo in particolare commesso alcuna grave negligenza nel rispondere a una telefonata urgente.
a) Secondo l'art. 321*e* CO il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro. Questa responsabilità è subordinata a quattro condizioni: il danno, una violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 4 ad art. 321*e* CO). Mentre al datore di lavoro incombe l'onere della prova della violazione degli obblighi contrattuali, del danno e del nesso di causalità (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 13 ad art. 321*e* CO; Favre/ Munoz/Tobler, Le contrat de
travail, Code annoté, 2001, n. 1.13 ad art. 321*e* CO), spetta al lavoratore addurre e provare le circostanze che escludono
la sua colpa (Streiff/von Kaenel, loc. cit.; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 17 ad art. 321*e* CO).
b) Ora, nella misura in cui il ricorrente si limita a contestare la gravità della negligenza da lui commessa, il ricorso sarebbe infondato giacché per motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile appaia, ma occorre spiegare perché la conclusione del giudice di pace sarebbe arbitraria, ovvero viziata di errore qualificato. Il rimedio, di natura prevalentemente appellatoria, è quindi improprio a sostanziare una critica di arbitrio.
c) Resta il fatto che nella fattispecie tutto si ignora sul danno subìto dalla convenuta. Se il danneggiamento al veicolo può essere ammesso, ciò che manca in concreto è la prova sull'entità della franchigia trattenuta. E come si è visto, spettava alla convenuta produrre dei documenti a comprova di detto suo credito, ciò a maggior ragione di fronte alle chiare contestazioni sollevate dall'istante all'udienza di discussione. Né giova il richiamo alla “perizia dell'esperto veicoli assicurati” dalla stessa allegata al suo memoriale conclusivo 7 febbraio 2008. Per tacere del fatto che il referto nulla dice sull'entità della pretesa della convenuta, il giudice di pace nemmeno avrebbe potuto
riferirsi a questa documentazione poiché inammissibile. La massima inquisitoria a carattere sociale che vige nelle procedure derivanti da contratto di lavoro e che
impone al giudice l'accertamento d'ufficio dei fatti e il libero apprezzamento delle prove (art. 343 cpv. 4 CO), non dispensa le parti dal presentare tutti gli elementi di prova utili alla valutazione del caso (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1, 2 e 4 ad art. 417; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 14 ad art. 343 CO), ciò che deve avvenire nei momenti previsti dal Codice di procedura e non in qualsiasi momento. La facoltà concessa al giudice di accertare d'ufficio i fatti, non sovverte il principio che impone alle parti di produrre fino a un determinato stadio della procedura tutti i mezzi di attacco e di difesa. Domande, rispettivamente documenti, proposti per la prima volta con le conclusioni di causa non sono quindi ammissibili (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 417).
3. Visto quanto precede il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie e conseguente errata applicazione del diritto sostanziale ad opera del primo giudice, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente integrale accoglimento dell'istanza.
4. La sentenza odierna impone ancora una chiosa d'ordine giuridico sulla procedura adottata dal Giudice di pace. Davanti a lui, in effetti, l'assunzione delle prove si era conclusa il 20 dicembre 2007 e per l'art. 297 cpv. 1 CPC il dibattimento finale si sarebbe dovuto tenere seduta stante o tutt'al più in una successiva udienza (cpv. 2). Il giudice può bensì rinunciare a indire il dibattimento finale e fissare alle parti un termine per presentare memoriali scritti ma ciò deve avvenire su richiesta concorde delle parti e il consenso del giudice (art. 119*a* cpv. 3 CPC). In concreto nulla si evince dagli atti sulla concorde volontà delle parti di rinunciare al dibattimento finale.
5. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv.
1 lett. e CPC ) e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel giudicare sulle spese del sindacato odierno. Per quanto attiene alle ripetibili, la convenuta avendo rinunciato a formulare osservazioni al ricorso non può essere considerata soccombente e quindi non può essere tenuta a versare indennità, mentre lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa (sulla nozione di “parte”: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 156 e n. 1 ad art. 159) e non può essere tenuto a rifondere alcunché (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4).
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto e di conseguenza la sentenza
27 marzo 2008 del Giudice di pace del circolo di Airolo è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L'istanza è accolta.
1. Di conseguenza CO 1 è condannata a versare ad RI 1 l'importo di fr. 2000.– oltre interessi del 5% dal
18 maggio 2007.
2. Non si prelevano tasse o spese, la procedura essendo gratuita. CO 1 rifonderà ad RI 1 un'indennità di fr. 100.–.
II. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Airolo.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.