Condominium Owner Granted Exclusive Parking Signage; Standing to Appeal Limited in Possessory Protection Cases
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn owner of a condominium unit sought and obtained authorization from the Justice of the Peace to post a sign prohibiting the use of specific outdoor parking spaces which were assigned for their exclusive use but were being occupied by other unit owners. Other unit owners appealed this decision, arguing the applicant lacked standing because such a measure required approval from the co-owners' assembly and that a tacit agreement permitted their use of the spaces. The appellate court dismissed the appeals because, in a non-contentious proceeding initiated under the relevant article for possessory protection, only the applicant who initiated the request has standing to appeal a decision regarding the granting of that request, and furthermore, the individual owner is entitled to seek protection for common parts granted for their reserved use, such as an exclusively assigned parking space.
Regesto Legislator
UfficialeAutorizzazione alla posa del cartello di divieto di posteggio - richiesta da parte di proprietario PPP - legittimazione a ricorrere solo alla parte istante - scopo e natura dell'art. 375 bis CPC - 2 ricorsi evasi con 1 sentenza
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article established the basis for the initial request whose resulting decision the appeals challenged, although the appeal was ultimately rejected based on procedural standing rules.
Cited to confirm that decisions made by the justice of the peace under art. 375bis CPC are only appealable via the remedy of cassation.
Cited as the general rule for allocating procedural costs, although the court decided exceptionally not to apply it in this case.
Testo completo
Incarto n. 16.2008.28 · Lugano 16 aprile 2008/sc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Zali
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione (“appelli”) 5 marzo 2008 presentati da
RI 1 RI 3
contro la sentenza emessa il 25 febbraio 2008 dal Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa (inc. n. 05/2008) promossa con istanza 22 gennaio 2008 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO
1 è titolare della proprietà per piani n. 12348 (unità 13 pari a 26/1000) della particella n__________ __________. Secondo il piano di assegnazione
i posteggi esterni contrassegnati con le lettere *q*, *r*, *j*, *x* e *y* sono stati assegnati per l'uso alla proprietà per piani n. 12348 e locati dalla titolare alla società __________ SA. Quest'ultima si è più volte lamentata con la locatrice in merito all'impossibilità di utilizzare i posteggi in quanto occupati da altri proprietari dello stabile.
B. Il
22 gennaio 2008 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del Circolo della Magliasina per ottenere l'autorizzazione ad affiggere un cartello indicante il divieto di utilizzare i menzionati posteggi, così come previsto dall'art. 375*bis* CPC. La domanda è stata accolta dal giudice con sentenza del 25 febbraio 2007 (*recte*: 2008).
C. Con separati ricorsi per cassazione (“appelli”) del 5 marzo 2008 RI 1 con RI 2, e RI 3 con RI 4 titolari di altre proprietà per piani del Condominio “__________”, si sono rivolti a questa Camera chiedendo di
dichiarare nulla l'istanza presentata da CO 1. I ricorrenti, in sostanza, contestano la legittimazione attiva dell'istante rilevando che la
domanda di posa del cartello di divieto di posteggio deve essere approvata e autorizzata dall'assemblea dei comproprietari. Essi sostengono poi che il diritto medesimo dell'istante di chiedere la posa del citato cartello è contrario a un accordo tacito tra le parti e in virtù del quale l'utilizzo dei posteggi, destinati a uffici, era stato concesso anche agli altri comproprietari durante le chiusure degli uffici. I ricorsi non sono stati oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. I due rimedi di identico contenuto, possono essere esaminati simultaneamente e decisi con un'unica sentenza, trattandosi della stessa fattispecie (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 214 segg.; Rep. 1989 pag. 334). Gli stessi devono essere trattati come ricorsi in cassazione. Ancorché l'art. 375*bis* cpv. 3 CPC rinvii alla procedura di camera di consiglio (art. 360 segg. CPC), la causa rientra infatti nelle competenze del giudice di pace (art. 375*bis* cpv. 1 CPC) le cui decisioni sono impugnabili solo con il rimedio della cassazione (art. 300 CPC; Rep. 1990 pag. 284).
2. Tra i presupposti processuali che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti, rispettivamente della loro legittimazione a ricorrere (art. 97 n. 4 CPC).
L'istanza fondata sull'art. 375*bis* CPC tende a tutelare il possesso nei confronti di qualsivoglia futuro e potenziale perturbatore, ossia una cerchia indeterminata di persone. Trattasi quindi di una procedura non contenziosa nella quale non esiste una parte convenuta (messaggio del 26 febbraio 1985 concernente la modifica di alcune disposizioni del CPC del 17 febbraio 1971 e del diritto giudiziario, in Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1987, vol. 1, pag. 130). Ne discende che nell'ambito di una tale causa solo la parte istante è legittimata a ricorrere nel caso in cui ritenga errato il giudizio del giudice di pace (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 e 2 ad art. 375*bis*). Ciò posto, difettando ai ricorrenti la legittimazione a ricorrere, i loro ricorsi devono essere dichiarati irricevibili. Si volesse da ciò prescindere, anche nel merito i ricorsi non sarebbero destinati a miglior sorte.
3. Il procedimento dell'art. 375*bis* CPC si configura essenzialmente quale mezzo inteso a rimuovere le turbative del possesso. La legittimazione attiva compete a chiunque possa vantare un diritto, che però risulta turbato, all'uso di un fondo nella sua qualità di proprietario o ad altro titolo (beneficiario di servitù o locatario; cfr. messaggio citato, pag. 130).
Trattandosi, come in concreto, di un'azione proposta da un titolare di una proprietà per piani, va rilevato che la comunione dei comproprietari non gode di personalità giuridica, ma per ragioni pratiche, per sicurezza del diritto e per economia di giudizio, la legge le riconosce una certa capacità processuale. La Comunione acquista così in proprio nome i beni risultanti dalla sua amministrazione, in particolare i contributi dei comproprietari e le disponibilità che ne risultano, come il fondo di rinnovazione (art. 712*l* cpv. 1 CC). Essa può, in proprio nome, stare in giudizio come attrice o convenuta, nonché escutere o essere escussa (art. 712*l* cpv. 2 CC). Da parte loro i comproprietari rimangono liberi di disporre, usare, amministrare, sistemare e strutturare i locali che formano oggetto del loro diritto esclusivo (art. 712*a* cpv. 2 CC). L'insieme dei comproprietari non si identifica, quindi, con la Comunione dei comproprietari; al contrario, l'uno si distingue giuridicamente dall'altra (RVJ 21/1987 pag.
326 consid. 8a con rinvii).
Nel caso in cui si tratti di far valere o di salvaguardare diritti reali inerenti a parti comuni, la facoltà di introdurre un'azione fondata sull'art. 641 cpv. 2 CC (rivendicazione, azione negatoria), sull'art.
679 CC (tutela da immissioni) o sull'art. 975 CC (rettifica del registro fondiario), spetta alla Comunione dei comproprietari, chiamata a tutelare gli interessi comuni. Identico principio vale per le azioni possessorie (art. 928 e 929 CC; Wermelinger, La propriété par étages, Friburgo 2002, n. 187 ad art. 712l CC con riferimenti). Trattandosi invece di far valere o di salvaguardare diritti reali inerenti a parti
esclusive, le azioni citate spettano al relativo comproprietario (Wermelinger, op. cit., n. 193 ad art. 712*a* e n. 211 ad art. 712*l* CC; SJ 128/2006 I 143 consid. 3.6). Questi, conserva inoltre la sua legittimazione
ad agire anche qualora si tratti di far valere o di salvaguardare diritti reali inerenti a parti che, pur essendo comuni, gli sono concesse in uso *riservato* (o “particolare”, come ad esempio un giardino, una terrazza o un posteggio all'aperto: cfr. I CCA sentenza inc. 11.2004.70 del 19 novembre 2007 consid. 4).
In concreto, trattandosi in sostanza di un'azione intesa alla protezione del possesso di una parte concessa in uso all'istante quale posteggio secondo il piano di assegnazione (cfr. piano dell'assegnazione delle parti comuni), quest'ultima era senz'altro legittimata a proporre l'azione intesa a inibire l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli.
4. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dei ricorrenti (art. 148 cpv. 1 CPC). In concreto si può tuttavia prescindere – eccezionalmente – dal prelevare spese, i ricorrenti risultando sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si giustifica nemmeno di assegnare ripetibili all'istante, la quale non si è vista notificare i ricorsi e non ha quindi sopportato costi per l'eventuale stesura di osservazioni.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 5 marzo 2008 di RI 1 ed RI 2 è irricevibile.
2. Il ricorso per cassazione 5 marzo 2008 di RI 3 e RI 4 è irricevibile.
3. Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
–; –; –.
Comunicazione al Giudice di pace del circolo della Magliasina.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.