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16.2008.13 • TRAC TI 16.2008.13 Generato dall'IA

Slimming Treatment Contract Termination Dispute and Debt Collection Reversal

Numero d'incarto 16.2008.13
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A party, having terminated a slimming treatment contract citing health issues and subsequently filing an action to contest a debt collection proceeding based on that contract, appealed a lower court's decision that upheld the debt by deeming the termination untimely and awarding damages to the creditor. The appellate court overturned the ruling, reasoning that since the relationship was correctly identified as a mandate contract, which is terminable at any time by law, the burden was on the creditor to prove the termination was untimely and caused them a specific economic prejudice, which the creditor failed to substantiate; consequently, the lower court's finding of untimeliness and assessment of damages constituted an arbitrary evaluation of evidence, leading the appellate court to grant the appeal and dismiss the debt claim.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 404 cpv. 2 CO, Art. 83 LEF, Art. 404 CO, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Slimming Treatment Contract Termination Dispute and Debt Collection Reversal: The appellate court overturned the ruling, reasoning that since the relationship was correctly identified as a mandate contract, which is terminable at any time by law, the burden was on the creditor to prove the termination was untimely and caused them a specific economic prejudice, which the creditor failed to substantiate; consequently, the lower court's finding of untimeliness and assessment of damages constituted an arbitrary evaluation of evidence, leading the appellate court to grant the appeal and dismiss the debt claim.

Parole chiave

Generato dall'IA
disdetta apprezzamento arbitrario delle prove incasso contratto di mandato ricorso per risarcimento danni diritto economico

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 134 I 148
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 332 cpv. 2 CPC

Applied to impose a new ruling by the appellate chamber after accepting the appeal.

Art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to determine that court costs follow the outcome of the case (loser pays).

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Testo completo

Incarto n. 16.2008.13 · Lugano 20 novembre 2008/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 13 novembre 2007 presentato da

RI 1 (patrocinata dall' PA 1)

contro la sentenza emessa il 30 ottobre 2007 dal Giudice di pace del circolo di Agno nella causa n. 2/2007 (azione di disconoscimento del debito) promossa con istanza 2 dicembre 2006 nei confronti di

CO 1 (patrocinata dall'avv. dott. __________,);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Il

14 aprile 2004 RI 1 ha sottoscritto con la CO 1 un contratto avente per oggetto

30 trattamenti dimagranti per un costo complessivo di fr. 3860.–. Dopo aver seguito alcune sedute RI 1 ha disdetto il contratto per problemi di salute. Visto il rifiuto della cliente di procedere a ulteriori pagamenti, CO 1 le ha notificato il PE n. __________ dell'UE di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 1810.– oltre interessi. L'opposizione interposta da RI 1 è stata rigettata in via provvisoria dal Giudice di pace del circolo di Agno con sentenza del 14 novembre 2006

B. Il 2 dicembre 2006 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Giudice per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 1810.–, sostenendo di nulla dovere alla società con la quale aveva concluso un contratto di mandato disdicibile in ogni momento. Essa ha inoltre eccepito la nullità del contratto e la carenza di legittimazione attiva della procedente non essendovi identità tra la stessa e la S__________ persona priva di personalità giuridica. All'udienza del 31 gennaio 2007, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza.

C. Statuendo il 5 novembre 2007 il Giudice di pace, qualificato di mandato il contratto concluso tra le parti e accertato che controparte contrattuale dell'istante fosse la CO 1, ha respinto l'istanza ritenendo intempestiva la disdetta notificata dall'istante alla quale la convenuta aveva peraltro proposto trattamenti alternativi che questa non aveva accettato. Egli ha quindi posto a carico dell'istante l'obbligo di assumersi il danno cagionato alla controparte e pari all'importo da questa posto in esecuzione.

D. Con ricorso per cassazione del 13 novembre 2007 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale concludendo all'intempestività della disdetta del contratto da parte sua e riconoscendo alla controparte un danno da questa mai fatto valere. Con decreto 7 febbraio 2008 il presidente di questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 17 marzo 2008 la controparte conclude per il rigetto del ricorso.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una

sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).

2.La ricorrente rimprovera in sostanza al primo giudice di non aver dedotto le corrette conseguenze dall'accertamento circa l'intervenuto perfezionamento tra le parti di un contratto di mandato, ovvero di aver erroneamente applicato l'art. 404 cpv. 2 CO ritenendo intempestiva la sua disdetta del contratto e riconoscendo alla controparte un danno di fr. 1810.– da questa mai fatto valere.

Ora, in un'azione di disconoscimento del debito come quella in concreto, spetta al creditore/convenuto l'obbligo di dimostrare il fondamento del proprio credito mentre il debitore/istante deve sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza del debito (Rep. 1986 p. 89; A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 1998, n. 55 ad art. 83 LEF). Nella fattispecie, posto di fronte alla disdetta del contratto di mandato da parte dell'istante, che come già ricordato dal primo giudice può intervenire in qualsiasi momento non potendo essere limitata da nessuna clausola in quanto di natura imperativa (Weber, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4ª edizione, n. 9 e 13), spettava alla convenuta dimostrare che questa fosse intempestiva poiché intervenuta in un momento sfavorevole e tale da averle cagionato un qualsiasi pregiudizio economico (Weber, op. cit., n. 16 e 17 ad art. 404 CO). Sennonché essa nulla ha sostanziato non allegando nemmeno di aver subìto un qualsiasi pregiudizio a dipendenza della disdetta del contratto di mandato, peraltro motivata dall'istante con problemi di salute. La diversa conclusione cui è giunto il Giudice di pace è pertanto frutto di un'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie e deve essere cassata. Ciò posto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere accolto.

3. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza. Gli oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 cpv. 1 CPC). CO 1 rifonderà inoltre alla ricorrente un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto, la sentenza 30 ottobre 2007 del Giudice di pace del circolo di Agno è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è accolta.

Di conseguenza è accertata l'inesistenza del debito di fr. 1810.– di cui al PE n. __________dell'UE di Lugano con conseguente annullamento dell'esecuzione.

2. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 25.– sono a carico della convenuta.

II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 140.–

b) spese fr. 50.–

fr. 190.–

già anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico della resistente la quale rifonderà alla ricorrente fr. 400.– per ripetibili.

III. Intimazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.