Tenants v. Landlord: Utility Overcharge Appeal Regarding Ancillary Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IATenants appealed a lower court decision that partially upheld their landlord's claim for utility cost overcharges, specifically challenging the inclusion of subscription fees for roof maintenance, garage door maintenance, and drain cleaning as chargeable ancillary costs under the lease agreement, arguing these were inherent costs of property use covered by the base rent. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the lower court's finding that these specific costs qualified as ancillary services, falling within an acceptable interpretation of the contract's generally worded clauses for "control and assistance subscriptions" and explicitly mentioned charges for sewage and cleaning, was not manifestly arbitrary, even though legal doctrine offers differing views on the precise definition of ancillary costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 CO, Art. 327 lett. g CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Tenants v. Landlord: Utility Overcharge Appeal Regarding Ancillary Costs: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the lower court's finding that these specific costs qualified as ancillary services, falling within an acceptable interpretation of the contract's generally worded clauses for "control and assistance subscriptions" and explicitly mentioned charges for sewage and cleaning, was not manifestly arbitrary, even though legal doctrine offers differing views on the precise definition of ancillary costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was the basis cited by the appellants for their cassation appeal, which was ultimately rejected.
This provision was used to order that the costs of the proceedings follow the event (the losing party pays).
Testo completo
Incarto n. 16.2008.113 · Lugano 14 luglio 2009/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 10 novembre 2008 presentato da
RI 1 e RI 2, e (rappresentati dall'PA 1, )
contro la sentenza emessa il 30 ottobre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa DI.2006.1475 (locazione) promossa con istanza 25 novembre 2006 nei confronti di
CO 1, (patrocinato dall'avv. RA 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
29 ottobre 1999 i coniugi RI 1 e RI 2 hanno sottoscritto un contratto per la locazione
di un appartamento nello stabile “Residenza al __________” di __________, ora appartenente a CO 1, per una pigione di fr.
1500.– mensili oltre a fr. 250.– quale acconto per le spese accessorie con conguaglio al termine dell'esercizio. Il 10 luglio 2006 il locatore ha notificato ai conduttori il conteggio per le spese accessorie per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2005 che, dedotti gli acconti pagati, presentava un residuo in suo favore di fr. 1454.90. Ancorché i conduttori abbiano parzialmente contestato il conteggio, essi hanno versato il saldo al locatore anche perché quest'ultimo, il 31 agosto 2006, li aveva diffidati a pagare lo scoperto con l'avvertenza che in caso di mancato versamento avrebbe notificato loro la disdetta del contratto.
B. Il 25 novembre 2006 RI 1 e RI 2, dopo aver adito senza esito l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Massagno, hanno convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere la restituzione sulla base dell'art. 62 CO di fr. 840.–. Essi, in particolare, hanno rimproverato al locatore di avere addebitato loro le spese degli abbonamenti per la manutenzione del tetto piano e del portone del garage così come i costi della pulizia delle canalizzazioni allorquando essi dovrebbero già essere compresi nella pigione. All'udienza del 19 febbraio 2007 indetta per la discussione, il convenuto
ha proposto di respingere l'istanza, sostenendo che i costi in questione sono connessi all'uso dell'ente locato sicché rientrano nelle spese accessorie
a carico dei conduttori.
C. Statuendo il 30 ottobre 2008 il Pretore, ammessa la proponibilità dell'azione per indebito arricchimento promossa dagli istanti, l'ha accolta limitatamente a fr. 708.35. Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto giustificata la pretesa del locatore per le spese di portineria per fr. 853.70 (pari a un
aumento del 20% e non del 53% come da questi preteso), e fr. 123.25 per la manutenzione del giardino (aumento riconosciuto nella
misura del 15% e non del 195% come rivendicato dal locatore). Egli ha pure ritenuto giustificata la richiesta di pagamento delle spese degli abbonamenti per la manutenzione tetto piano (fr. 54.95) e della porta del garage (fr. 41.05), così come per la pulizia delle canalizzazioni (fr. 152.10), oltre alle spese di amministrazione del 3% (fr. 109.10), per un totale di fr. 3746.55 dal quale vanno dedotti gli acconti di fr. 3000.– versati dai conduttori.
D. Con ricorso per cassazione del 10 novembre 2008 RI 1 e RI 2 sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale qualificando di spese accessorie da addebitare ai conduttori quelle relative agli abbonamenti per la manutenzione del tetto piano e della porta del garage, così come il costo per la pulizia della canalizzazioni. CO 1 non ha presentato osservazioni al ricorso.
Considerando
in diritto: 1.
Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).
2. Il Pretore ha ritenuto che i costi degli abbonamenti per la manutenzione del tetto piano e della porta del garage così come la pulizia delle canalizzazioni rientrassero tra le spese accessorie poiché non si trattava di interventi di riparazione ma di prestazioni eseguite nell'interesse dei conduttori. Per di più, ha soggiunto il primo giudice, queste spese accessorie sono menzionate nel contratto di locazione in vigore tra le parti. I ricorrenti contestano quest'accertamento e sostengono invece che si tratta di costi che esulano dal concetto di spese accessorie poiché intese a garantire l'utilizzo della cosa locata e quindi già comprese nella pigione.
Sennonché, così argomentando, i ricorrenti dimenticano che per motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di arbitrio nella motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato. In concreto, i ricorrenti si rivolgono a questa Camera come se adissero un'autorità di secondo grado munita di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Ciò premesso il ricorso, di natura spiccatamente appellatoria, è improprio a sostanziare una critica di arbitrio. Già per questo motivo andrebbe dichiarato inammissibile.
3. a) Sia come sia, nel concetto di spese accessorie rientrano quelle spese dovute per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in relazione all'uso della cosa locata, ovvero tutte quelle spese per interventi eseguiti dal locatore o da terzi, destinati a facilitare e migliorare le comodità di utilizzo della cosa locata e a evitare oneri di pulizia al conduttore (Kommentar Das schweizerische Mietrecht (SVIT), 3ª edizione, n. 12 ad art. 257–257*b* CO; Higi, Zürcher Kommentar, n. 7 ad art. 257*a*–257*b* CO), mentre sono escluse le spese di riparazione o sostituzione delle parti deteriorate e i costi che non sono in relazione con l'uso della cosa ma che il locatore deve sopportare nella sua qualità di proprietario della stessa (ad esempio le imposte sulla sostanza, i premi assicurativi e le tasse di allacciamento, cfr. FF 1985 I pag. 1237; SVIT, n. 13 e 14 ad art. 257–257*b* CO 14 e n. 3 ad art. 256*b* CO; Higi, op. cit., n. 11 ad art. 257*a*–257*b* CO; Lachat, Le bail à loyer, Losanna 2008, pag. 332 n. 8).
b) In concreto la conclusione del Pretore secondo cui tra le spese accessorie rientrano anche il costo dell'abbonamento del contratto con la S__________ SA per la manutenzione del tetto piano, la fattura 4 aprile 2005 della ditta R__________ __________ SA concernente le spese di pulizia delle canalizzazioni e controllo pozzo pompa lavanderia “come da abbonamento” e i costi concernenti il contratto di abbonamento per il controllo delle porte del garage con la ditta R__________ non può essere ritenuto arbitrario giacché trova sostegno in parte della dottrina (cfr. Richard, Les frais accessoires au loyer dans les baux d'habitations et de locaux commerciaux, in 12e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2002, pag. 8 segg. n. 26, 27 e 29; Lachat, op. cit., pag. 442, nota 111). In tutti e tre i casi senza incorrere in arbitro il primo giudice poteva ritenere che non si tratta di costi di riparazione o sostituzione di parti deteriorate, bensì di interventi di controllo regolari, basati su contratti di abbonamento, destinati a garantire al conduttore l'uso della cosa locata. Certo, altri autori escludono tali costi dalla nozione di spese accessorie (Higi, n. 8 ad art. 257*a*–257*b* CO), ma ciò non basta a ritenere manifestamente insostenibile il giudizio impugnato. Non va per altro dimenticato che la scelta del giudice di basare il proprio giudizio su una tesi dottrinale piuttosto che su un'altra in una fattispecie non espressamente regolamentata, come è il caso per il concetto di spese accessorie siccome soggetto a interpretazione, non costituisce motivo di arbitrio (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese annotato e massimato, Lugano 2000, n. 16 ad art. 327).
4. Quanto al fatto che il contratto di locazione sia troppo generico in merito ai costi di “abbonamenti di controllo e assistenza”, giovi ricordare che le spese accessorie sono a carico del conduttore soltanto se specialmente pattuito (art. 257*a* cpv. 2 CO), caso contrario le stesse si presumono comprese nella pigione. Di regola il contratto deve indicare in modo preciso quali sono le spese che il conduttore deve assumere oltre alla pigione (DTF
121 III 462 consid. 2a/aa; Cahiers du bail 2002 pag. 144, consid. 2.1; Higi, op. cit., n. 13 seg. ad art. 257*a*-257*b* CO; SVIT, n. 18 ad art. 257–257*b* CO). L'accordo in merito alle spese a carico del conduttore deve essere chiaro e preciso senza che sia assoggettato a una forma particolare (Tercier/ Favre, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, pag. 328 n. 2248; sentenza del Tribunale federale 4C.250/2006 del 3 ottobre 2006, consid. 1.1 con riferimenti).
Nella fattispecie, il contratto di locazione sottoscritto dalle parti elenca diverse
spese accessorie non comprese nella pigione, tra le quali gli “abbonamenti di controllo e assistenza”, ovvero gli abbonamenti per il controllo e
l'assistenza di apparecchi e istallazioni quali ad esempio le porte e barriere automatiche (cfr. contratto di locazione punto 5 e 12.1 lettera i). Che l'abbonamento per la manutenzione della porta del garage rientri in questa definizione e sia quindi dovuto in aggiunta alla pigione appare pacifico. Lo stesso dicasi per l'abbonamento di manutenzione del tetto piano che pure rientra nella definizione di abbonamenti di controllo delle parti comuni (cfr. contratto di locazione punto
5 e 12.1 lettera i). Anche per quanto attiene alle spese di pulizia delle canalizzazioni, il contratto di locazione sottoscritto dalle parti vi fa esplicito riferimento ponendo a carico del conduttore, le spese di fognatura, spazzatura e depurazione (cfr. contratto di locazione punto 5), ovvero le spese per la pulizia “dei sadi, delle fosse biologiche, dei contenitori e delle canalizzazioni interne ed esterne”(cfr. contratto punto 12.1 lett. g ).
5. Visto quanto precede, ritenuto che in assenza di una precisa norma che fornisca un elenco esaustivo di quelle che sono le possibili spese accessorie che il locatore può inserire nel contratto di locazione in aggiunta alla pigione, spetta al giudice valutare in ogni singolo caso se ai costi sostenuti dal locatore per un determinato intervento possa o meno essere attribuita la qualifica di spesa accessoria, non appare manifestamente insostenibile l'interpretazione data dal primo giudice al contratto di locazione sottoscritto dalle parti, con particolare riferimento alla qualifica di spese accessorie dallo stesso attribuita alle spese di manutenzione del tetto piano, della porta del garage e della pulizia delle canalizzazioni. La conclusione del Pretore, non essendo contraddetta dalle risultanze istruttorie e non essendo neppure contraria a una norma di diritto sostanziale o a un chiaro e indiscusso principio giurisprudenziale, non può quindi ritenersi arbitraria. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione tantomeno quello di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve essere respinto.
6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili alla controparte che ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– ;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.