Contractor Payment Dispute and Appealability of Incidental Decrees
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA contractor sued a defendant for payment of an outstanding balance for carpentry work, which led to the defendant filing an opposition to an execution proceeding and later requesting the preliminary rejection of the claim due to alleged improper execution and completion of the works. The lower court judge's assessor issued a decree rejecting the defendant's preliminary request as inadmissible because it addressed a procedural issue without ruling on the merits of the case. The appellate court dismissed the ensuing appeal for cassation because the decree appealed was merely an incidental decision that did not finally dispose of the litigation, and thus, according to procedural law, was not separately appealable but could only be contested with the final judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Contractor Payment Dispute and Appealability of Incidental Decrees: The lower court judge's assessor issued a decree rejecting the defendant's preliminary request as inadmissible because it addressed a procedural issue without ruling on the merits of the case. The appellate court dismissed the ensuing appeal for cassation because the decree appealed was merely an incidental decision that did not finally dispose of the litigation, and thus, according to procedural law, was not separately appealable but could only be contested with the final judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is implicitly used as the main ground for declaring the appeal inadmissible, as the court discussed its scope regarding appealable decisions.
This procedural rule was cited to justify the rejection of the appeal without notification to the counterparty due to its inadmissibility.
This provision governs the allocation of procedural costs, which were imposed on the appellant in order 2.
Testo completo
Incarto n. 16.2007.98 · Lugano 28 novembre 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 19 novembre 2007 presentato nella forma dell'appello da
RI 1
contro il decreto 7 novembre 2007 emesso in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inc. IU.2007.182 (mercede dell'appaltatore) promossa con istanza 16 luglio 2007 da
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza 16 luglio 2007 la falegnameria CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 4991.15 oltre accessori, rivendicati a saldo di una fattura emessa il 7 maggio 2007 per le opere di falegname eseguite per conto della convenuta così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione da questa interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
che all'udienza del 18 ottobre 2007, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando la corretta esecuzione delle opere così come la loro ultimazione, donde l'inesigibilità della mercede e quindi l'assenza di un valido titolo per la notifica del citato precetto esecutivo;
che la convenuta ha postulato l'annullamento e l'immediata cancellazione dell'esecuzione e ha chiesto al Pretore di esprimersi preliminarmente su tale domanda;
che con decreto emesso il 7 novembre 2007 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto la domanda poiché inammissibile;
che con ricorso per cassazione (“appello”) del 19 novembre 2007 RI 1 è insorta contro il decreto appena citato postulandone l'annullamento;
e considerando
in diritto: che in virtù dell'art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei Giudici di pace e dei Pretori come istanza unica, ovvero solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di stralcio (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 327; Cocchi/ Trezzini, op. cit., Appendice 2000/2004, n. 34 e 35 ad art. 327);
che in concreto il decreto impugnato, con cui il primo giudice si è limitato a statuire su una domanda processuale formulata dalla convenuta senza esprimersi sul merito della lite, non costituisce una decisione finale ma è una semplice decisione incidentale;
che tale decisione non è quindi separatamente impugnabile ma potrà, se del caso, essere contestata con la decisione finale;
che ciò posto il ricorso si rivela di primo acchito irricevibile;
che giusta l'art. 313*bis* CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 19 novembre 2007 dell'avv. RI 1 è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, di complessivi fr. 100.–, sono posti a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili
3. Intimazione a:
- -.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.