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16.2007.93 • TRAC TI 16.2007.93 Generato dall'IA

Appeal on Court Fees for Uncontested Judgment Dismissed for Lack of Prejudice

Numero d'incarto 16.2007.93
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party that had prevailed in a lower court's decision awarding them payment of an outstanding invoice, but was subsequently charged court fees and costs, filed a cassation appeal seeking a reduction of those charges, arguing the amounts imposed did not reflect the minimal judicial effort required since the opposing party failed to appear. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appealing party, having won the main claim and not having had the costs imposed upon them directly rejected or appealed by the opponent, lacked concrete and personal prejudice, and further, failed to specify the exact monetary reduction sought in a pecuniary dispute, though the court waived its own fees due to the confusing procedural guidance provided by the lower court regarding appeal rights.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro tasse e spese - interesse a ricorrere solo della parte che subisce un pregiudizio - intervento della CCC solo in caso di abuso - la domanda di riduzione delle spese deve essere cifrata -

Parole chiave

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accollo delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario riduzione delle spese giudiziarie causa di carattere pecuniario mancato anticipo delle spese assistenza giudiziaria in materia civile

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the allocation of costs for the current proceeding based on the losing party principle.

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Testo completo

Incarto n. 16.2007.93 · Lugano 5 novembre 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul “ricorso per cassazione” 15 ottobre 2007 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 4 ottobre 2007 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa civile inappellabile (inc. n. 24/B/Ord) promossa con istanza 10 settembre 2007 nei confronti di

CO 1;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che con istanza 10 settembre 2007 la ditta RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Balerna per ottenere il pagamento di fr. 1958.30 oltre accessori a saldo di una fattura emessa il 6 dicembre 2006 per le prestazioni eseguite in favore di quest'ultimo;

che all'udienza del 4 ottobre 2007, indetta per la discussione, nessuno è comparso;

che il 4 ottobre 2007 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 295.– e le spese postali in fr. 30.–, da anticipare dall'istante, a carico del convenuto;

che il 15 ottobre 2007 RI 1 si è rivolta alla Divisione della giustizia chiedendo la riduzione della tassa di giustizia e delle spese, al fine di tener conto del “dispendio di energie effettivamente profuso dal primo giudice”;

che il 18 ottobre 2007 la Divisione della giustizia ha trasmesso l'atto a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione;

e considerando

in diritto: che l'art. 5 cpv. 1 della Legge sulla tariffa giudiziaria secondo cui, la parte cui le spese giudiziarie sono state imposte può interporre reclamo entro 15 giorni dal pagamento o dalla intimazione della bolletta, contro l'ammontare delle medesime al Dipartimento di giustizia la cui decisione è definitiva, è stato abrogato il 15 dicembre 2006 ;

che, pertanto, in materia di contestazioni sulle spese e sulla tassa di giustizia deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 5675 del 5 luglio 2005);

che in concreto ci si può chiedere se la ricorrente, alla quale non sono stati addebitati oneri processuali, sia legittimata a ricorrere, non derivandole alcun pregiudizio dalla decisione impugnata;

che, invero, la ricorrente potrebbe disporre di un interesse concreto e personale ove in caso di accoglimento di un ricorso avversario, questa Camera le addebiterebbe gli oneri processuali (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 307), ciò che non è il caso in concreto, la sentenza del Giudice di pace non essendo stata impugnata dal convenuto;

che, comunque sia, nella determinazione e nella suddivisione delle tasse, delle spese e delle ripetibili il primo giudice fruisce di notevole apprezzamento, che può essere censurato in appello, così come in cassazione, solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171).

che nella fattispecie ci si può chiedere se arrotondando la tassa di giustizia calcolata in base all'art. 14 cpv. 1 LTG (da fr. 293.70 a fr. 295.–), il Giudice di pace abbia abusato del suo potere di apprezzamento;

che nondimeno in caso di contestazioni patrimoniali il ricorrente non può limitarsi a contestazioni indeterminate ma deve cifrare le sue pretese (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 309);

che tale principio vale anche in materia di spese e ripetibili sicché la ricorrente deve esprimere la somma della riduzione postulata (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 309);

che in concreto la ricorrente chiede una generica riduzione senza indicare esattamente l'ammontare, ciò che rende il ricorso irricevibile;

che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che l'errata indicazione dei mezzi di ricorsi da parte del giudice di pace può avere indotto la ricorrente a interrogarsi sulle esigenze formali di un ricorso per cassazione sicché appare equo rinunciare a ogni prelievo, mentre non si pone questione di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso 15 ottobre 2007 di RI 1 è irricevibile.

2. Non si prelevano spese o tasse, né si assegnano ripetibili

3. Intimazione a:

-; -.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.