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16.2007.91 • TRAC TI 16.2007.91 Generato dall'IA

Employee Wage Deductions for Property Damage Upheld

Numero d'incarto 16.2007.91
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An employee appealed the decision to uphold deductions from their wages made by the employer to cover damages caused to third-party property (a vehicle and a gate) during the execution of work, as well as an additional counterclaim by the employer for an insurance deductible. The court reasoned that the lower court's finding of negligence, based on the employee's failure to follow explicit parking instructions given by the employer, was not arbitrary, thus justifying the deductions under the relevant labor code provisions concerning employee liability for damage caused through negligence; furthermore, the employee failed to demonstrate that the salary deductions compromised their essential means of subsistence, thereby validating the employer's right to offset the claims.

Regesto Legislator

Ufficiale

Contratto di lavoro - trattenuta sul salario per danno cagionato dal lavoratore - presupposti della responsabilità del lavoratore - danno con veicoli - rischio professionale - disobbedienza alle istruzioni del datore di lavoro - compensazione danno con pretese salariali

Parole chiave

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trattenuta domanda riconvenzionale indennità per perdita guadagno assicurazione del patrimonio violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro obbligo di riduzione del danno

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

This provision was cited as the procedural basis under which the appellant's grounds for cassation could be classified.

art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

Cited in the reasoning about the general rule that proceedings in labor disputes are free of charge, unless the case involves recklessness (temerarietà), although no tax was levied in the operative part.

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Testo completo

Incarto n. 16.2007.91 · Lugano 26 marzo 2008/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 17 ottobre 2007 presentato da

RI 1 (patrocinato dall'RA 1)

contro la sentenza emessa l'11 ottobre 2007 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona, nella causa inc. n. DI.2007.150 (contratto di lavoro) promossa con istanza 29 maggio 2007 nei confronti di

CO 1;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. RI

1 ha lavorato alle dipendenze della ditta CO 1 di __________, specializzata nelle pulizie generali, come apprendista pulitore di edifici. Il contratto di tirocinio, iniziato il 2 novembre 2005, si è concluso il 31 ottobre 2006 e prevedeva un salario mensile di fr. 1160.– lordi. Il 28 marzo e il successivo

29 luglio 2006, nell'ambito dell'esecuzione delle proprie prestazioni lavorative, RI 1 ha danneggiato due veicoli e un portone di uno stabile di proprietà di terzi. La datrice di lavoro ha quindi trattenuto sugli stipendi di spettanza dell'apprendista fr. 1938.10 per il danneggiamento del furgone (trattenute effettuate sui salari dei mesi da marzo a luglio 2006) e fr. 1000.– per la franchigia dalla stessa pagata per il secondo incidente (trattenute effettuate sui salari dei mesi da agosto a ottobre 2006).

B. Il

29 maggio 2007 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere la restituzione di fr. 2938.10 trattenuti dalla datrice di lavoro. All'udienza del 3 settembre 2007, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza e in via riconvenzionale ha fatto valere un'ulteriore pretesa di fr. 1500.– per la “franchigia giovani” da lei sopportata.

C. Statuendo l'11 ottobre 2007 in luogo e vece del Pretore il Segretario assessore, accertata la responsabilità dell'istante per i danni cagionati alla convenuta, ha respinto l'istanza ritenendo giustificate le trattenute effettuate dalla datrice di lavoro, alla quale ha pure riconosciuto il diritto al risarcimento di fr. 1500.– fatti valere in via riconvenzionale.

D. Con ricorso per cassazione del 17 ottobre 2007 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato l'art. 321*e* CO ed arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, attribuendo i danni lamentati dalla convenuta a una sua negligenza. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 133 I 149 consid. 3.1).

2. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver ritenuto giustificate le trattenute effettuate dalla datrice di lavoro per danni da lui cagionati nello svolgimento delle

proprie mansioni, intravedendo nel suo agire una negligenza ai sensi dell'art. 321*e* CO. Secondo questa norma il lavoratore è

responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al suo datore di lavoro. Questa responsabilità è subordinata a quattro condizioni: il danno, una violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 4 ad art. 321*e* CO). Mentre al datore di lavoro incombe l'onere della prova della violazione degli obblighi contrattuali, del danno e del nesso di causalità (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 13 ad art. 321*e* CO; Favre/ Munoz/Tobler, Le contrat de travail annoté, 2001, n. 1.13 ad art. 321*e* CO), spetta al lavoratore addurre e provare le circostanze che escludono la sua colpa (Streiff/von Kaenel, loc. cit.; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 17 ad art. 321*e* CO). La misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado d'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, così come alle capacità e attitudini del lavoratore che il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere (art. 321*e* cpv. 2 CO; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.1 ad art. 321*e* CO), fermo restando che il lavoratore risponde del danno che cagiona anche a seguito di una negligenza lieve (Brühwiler, op. cit., n. 5c ad art. 321*e* CO).

3. Nella fattispecie il primo giudice ha accertato una violazione dei doveri di diligenza del lavoratore nel fatto di aver danneggiato due veicoli e un portone non prestando la necessaria attenzione alle manovre di posteggio da lui poste in atto. Contrariamente a quanto pretende il ricorrente simile accertamento, ancorché severo nei suoi confronti e fors'anche opinabile, non è arbitrario. A prescindere dal fatto che i due incidenti siano da ricondurre a un errore di valutazione nell'eseguire le manovre di posteggio, non è contestato che il ricorrente ha chiaramente contravvenuto alle direttive della datrice di lavoro che, in entrambi i casi, gli aveva espressamente indicato dove posteggiare il veicolo della ditta (cfr. risposta di cui al verbale 3 settembre 2007 pag. 2 e 3). Quindi, già il solo fatto di aver disobbedito alle istruzioni della datrice di lavoro costituisce una negligenza che il primo giudice ha considerato all'origine dei danni lamentati, senza che tale accertamento possa essere considerato arbitrario ovvero insostenibile.

Per quanto attiene al richiamo del ricorrente al rischio professionale, derivante in particolare dall'uso a titolo professionale di un veicolo, è vero che lo stesso permette di effettuare una riduzione del danno o addirittura di rinunciare alla pretesa risarcitoria, tuttavia ciò si avvera solo nel caso in cui l'incidente avviene in una normale situazione di pericolo della strada (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 9b ad art. 321*e* CO), ciò che non è il caso in concreto i due incidenti essendo da ricondurre a un’errata manovra di posteggio. Ne discende che l'accertamento del primo giudice circa la negligenza dell'istante, e quindi la violazione da parte sua dell'art. 321*e* CO, non è manifestamente insostenibile.

4. Per quel che riguarda la trattenuta sul salario del lavoratore dell'importo rivendicato per i danni da quest'ultimo cagionati, una compensazione di crediti del lavoratore, cui vanno assimilate non solo le pretese salariali ma anche tutte le forme di rimunerazione delle prestazioni lavorative (Rehbinder, op. cit., n. 11 ad art. 323*b* CO; Brühwiler, op. cit., n. 7 ad art. 323*b* CO), con crediti del datore di lavoro è possibile. Vale tuttavia la limitazione secondo cui questi può compensare il salario con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile ai sensi dell'art. 93 LEF (art. 125 n. 2 CO, art. 323*b* cpv. 2 CO; Rehbinder, op. cit., n. 9 ad art. 323*b* CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 5 ad art. 323*b* CO;Brühwiler, op. cit., n. 8 ad art. 323*b* CO). Siffatta limitazione non è però data quando si tratta di crediti del datore di lavoro per danni cagionati intenzionalmente dal lavoratore. Non rientrano in questa categoria i danni cagionati da negligenza, anche grave (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 6 ad art. 323*b* CO; Brühwiler, op. cit., n. 9 ad art. 323*b* CO), ciò che non è il caso in concreto.

Dal punto di vista processuale se, come in concreto, la compensazione effettuata dal datore di lavoro è contestata dal lavoratore, spetta a quest'ultimo provare che la stessa è improponibile in quanto lesiva del suo minimo esistenziale (Rehbinder, op. cit., n. 17 ad art. 323b

CO). Il solo richiamo a una retribuzione “palesemente molto bassa”(cfr. ricorso pag. 3 punto 7), non basta a dimostrare che la

compensazione proposta dalla convenuta fosse tale da compromettere il minimo vitale dell'istante sulla cui situazione personale e finanziaria nulla risulta dagli atti. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

5. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC ) e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel giudicare sulle spese del sindacato odierno. Non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, la quale ha rinunciato a presentare osservazioni.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 17 ottobre 2007 di RI 1 è respinto.

2. Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

- RA 1,; - CO 1,.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.