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16.2007.7 • TRAC TI 16.2007.7 Generato dall'IA

Appeal Struck for Non-Payment of Judicial Fee

Numero d'incarto 16.2007.7
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The Civil Cassation Chamber of the Court of Appeal struck a filed appeal from the docket because the appellant failed to pay the required advance judicial fee within the specified deadline, as mandated by the court's invitation which warned the appeal would be declared deserted upon non-payment.

Regesto Legislator

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Art. 312 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Appeal Struck for Non-Payment of Judicial Fee: decreta: 1. Il ricorso 26 gennaio 2007 di RI 1 , contro la decisione 18 gennaio 2007 del Giudice di pace del circolo di Lugano, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

Parole chiave

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pagamento dell'emolumento assistenza giudiziaria in materia civile violazione dei doveri d'ufficio anticipo delle spese mercede del perito motivi di cassazione stralcio per mancato versamento anticipo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 312 CPC

The appeal was struck from the rolls (declared defunct) due to the failure to pay the advance payment, as threatened by this provision.

art. 66 cpv. 1 LTF

This provision governs the imposition of court costs (tassa di giustizia) on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 16.2007.7 · Lugano 13 marzo 2007/kc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni

visto il ricorso 26 gennaio 2007 presentato da

RI 1 contro

la decisione 18 gennaio 2007 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa promossa dalla ricorrente contro

CO 1

richiamato l’invito per anticipo 1° febbraio 2007 del presidente di questa Camera mediante il

quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 26 febbraio 2007 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del

Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 190.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;

decreta: 1. Il ricorso 26 gennaio 2007 di RI 1 , contro la decisione 18 gennaio 2007 del Giudice di pace del circolo di Lugano, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.