Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.2007.65 • TRAC TI 16.2007.65 Generato dall'IA

Debt Acknowledgment Recognition in Enforcement Opposition Contest

Numero d'incarto 16.2007.65
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party, who had previously obtained a provisional rejection of an opposition against an enforcement order based on a debt acknowledgment, subsequently filed a claim to contest the debt, arguing that the creditor had failed to complete contracted fiscal documentation services. The lower court accepted the claim, ruling that the debt acknowledgment signed by the debtor only covered services rendered up to a date preceding a specific invoice. On appeal, the reviewing court overturned this decision, reasoning that the debtor signing a debt acknowledgment for a specific amount necessarily implied recognition of all services rendered by the creditor up to that date, including those covered by the disputed invoice, deeming the lower court's factual evaluation of the evidence as manifestly arbitrary.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 83 LEF, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Debt Acknowledgment Recognition in Enforcement Opposition Contest: The lower court accepted the claim, ruling that the debt acknowledgment signed by the debtor only covered services rendered up to a date preceding a specific invoice. On appeal, the reviewing court overturned this decision, reasoning that the debtor signing a debt acknowledgment for a specific amount necessarily implied recognition of all services rendered by the creditor up to that date, including those covered by the disputed invoice, deeming the lower court's factual evaluation of the evidence as manifestly arbitrary.

Parole chiave

Generato dall'IA
credito in esecuzione riconoscimento di debito riconoscimento e esecuzione credito contestato esecuzione della sentenza parte contraente Azione di disconoscimento del debito - onere della prova

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 132 I 211
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 327 lett. g CPC

This provision established the ground for admitting the appeal due to the manifestly arbitrary evaluation of evidence by the lower court.

art. 332 cpv. 2 CPC

This procedural rule mandated that the court issue a new decision after accepting the appeal.

art. 148 cpv. 1 CPC

This provision dictated the allocation of procedural costs (costs and compensation) following the outcome of the case.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.2007.65 · Lugano 11 gennaio 2008/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 14 giugno 2007 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 4 giugno 2007 dal Giudice di pace supplente del circolo di __________ nella causa inc. n. 86-9 (disconoscimento del debito) promossa con istanza 2 marzo 2007 da

CO 1;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Il

7 agosto 2006 lo RI 1, specializzato in consulenza aziendale e fiscale, ha trasmesso alla ditta __________, di cui CO 1 è amministratore unico, una nota di fr. 1398.80 per le proprie prestazioni professionali eseguite fino al 30 giugno 2006. Sulla base di un riconoscimento di debito sottoscritto il 7 settembre 2006 da CO 1, riconosciutosi debitore solidale con __________ nei confronti dello RI 1 per complessivi fr. 9681.70, quest'ultima ha notificato a CO 1 il PE n. __________ dell'UE di Lugano per l'incasso di fr. 1398.80 oltre interessi. Con sentenza del 5 febbraio 2007 il Giudice di pace del circolo di __________ ha poi rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da CO 1 al citato precetto esecutivo.

B. Con istanza 2 marzo 2007 CO 1 si è rivolto al medesimo Giudice di pace postulando il disconoscimento del debito di fr. 9681.70 e contestando il diritto di RI 1 di chiedere il pagamento di tale importo, non avendo la stessa adempiuto al mandato ricevuto, ovvero non avendo allestito la necessaria documentazione fiscale per il biennio 2004/2005. All'udienza del 18 aprile 2007, indetta per la discussione, e durante la quale l'istante ha contestato di aver mai ricevuto la fattura 7 agosto 2006, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza richiamando i riconoscimenti di debito sottoscritti il 14 marzo e il 7 settembre 2006 dall'istante.

C. Statuendo il 4 giugno 2007 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza ritenendo che il riconoscimento di debito sottoscritto dall'istante il 7 settembre 2006 coprisse unicamente le prestazioni svolte dalla convenuta fino al 30 aprile 2006 e quindi antecedenti l'emissione della fattura 7 agosto 2006 mai ricevuta dall'istante.

D. Con ricorso per cassazione 14 giugno 2007 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ritenendo che il riconoscimento di debito sottoscritto dall'istante il 7 settembre 2006 si riferisse unicamente alle prestazioni dalla stessa svolte fino al 30 aprile 2006. Al ricorso il convenuto non ha formulato osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. I documenti prodotti con il ricorso (e non davanti al primo giudice) sono irricevibili, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.

2. Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 211 consid. 2.1).

3. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ritenendo che il riconoscimento di debito sottoscritto dall'istante il 7 settembre 2006 si riferisse unicamente alle prestazioni dalla stessa svolte fino al 30 aprile 2006. Ora l'istante, a prescindere dal fondamento della sua contestazione circa l'effettiva ricezione della fattura 7 agosto 2006 nemmeno sollevata nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione basata proprio sull'incasso di detta fattura, sottoscrivendo il 7 settembre 2006 un riconoscimento di debito per fr. 9681.70 non può che avere inteso riconoscere le prestazioni svolte della convenuta fino a tale data e quindi comprese quelle oggetto della fattura 7 agosto 2006 per fr. 1398.80. La diversa valutazione delle prove effettuata del primo giudice appare pertanto insostenibile e quindi arbitraria.

E siccome in un'azione di disconoscimento del debito spetta al creditore/convenuto dimostrare il fondamento del proprio credito, ciò che la convenuta ha fatto sulla base del menzionato riconoscimento di debito, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice il debitore/istante non ha dimostrato l'inesistenza del debito (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG 1, 1998, n. 55 ad art. 83 LEF). Ciò posto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove documentali ad opera del primo giudice, deve essere accolto.

4. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza. Gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 14 giugno 2007 di RI 1 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 4 giugno 2007 del Giudice di pace supplente del circolo di __________ è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 25.85, da anticiparsi dall'istante, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 120.–

b) spese fr. 30.–

fr. 150.–

già anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1 che rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 80.–.

III. Intimazione a:

; .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezai.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.