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16.2007.38 • TRAC TI 16.2007.38 Generato dall'IA

Tenant Appeal Dismissed: Failure to Timely Appeal Conciliation Decision on Security Deposit

Numero d'incarto 16.2007.38
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A tenant filed an appeal seeking the full return of a security deposit after a prior conciliation office decision partially released funds to the landlord for back rent and expenses following a lease termination for default. The appellate court dismissed the tenant's cassation appeal, reasoning that the tenant's challenges regarding the validity of the landlord's claims for retention of the deposit were inadmissible because these issues should have been raised via an appeal against the initial conciliation decision within the prescribed thirty-day period, meaning the conciliation decision had become final and binding.

Regesto Legislator

Ufficiale

locazione - disdetta per mora - decisione ufficio di conciliazionw di svincolo della cauzione - decisione definitiva se non impugnata nei 30 giorni dinanzi al pretore

Parole chiave

Generato dall'IA
disdetta del locatore garanzia di locazione non pagata coinquilino pigione iniziale prelazione del conduttore abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 313bis CPC

Cited as a basis for rejecting the appeal with a brief motivation without notification to the counterparty because it was inadmissible or clearly unfounded.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis for ordering the appellant to bear the procedural costs due to losing the case.

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Testo completo

Incarto n. 16.2007.38 · Lugano 21 maggio 2007/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 6 maggio 2007 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 16 aprile 2007 dal Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, nella causa a procedura speciale in materia di locazione (inc. n. DI.2006.195) promossa con istanza 18 novembre 2006 nei confronti di

CO 1 (rappresentata dalla RA 1 );

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che il 1° ottobre 2002 RI 1 ha concluso con la società Immobiliare dei CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest'ultima a __________ per una pigione mensile, compreso l'acconto per le spese accessorie, di fr. 1006.–, oltre al deposito di una garanzia di fr. 2000.–;

che il contratto è stato disdetto per mora del conduttore per la fine di gennaio 2005, mentre la restituzione dell'ente locato è avvenuta l'11 marzo 2005;

che con istanza 15 dicembre 2005 CO 1 si è rivolta all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso per ottenere lo svincolo del deposito di garanzia con contestuale liberazione a suo favore di fr. 829.45 corrispondente alla quota della pigione del mese di marzo 2005, al conguaglio spese accessorie 2004/2005 e alle spese di richiamo,

che con decisione del 3 marzo 2006 l'Ufficio di conciliazione ha accolto l'istanza;

che il 18 novembre 2006 RI 1 ha convenuto l'CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere la liberazione in suo favore dell'intero deposito di garanzia;

che con sentenza 16 aprile 2007 il Segretario assessore ha respinto l'istanza;

che con atto del 6 maggio 2007 RI 1 si duole dell'arbitraria valutazione delle prove effettuata dal primo giudice, dalle quali si evincerebbe l'inesistenza del credito rivendicato dalla locatrice e oggetto della trattenuta di fr. 829.45 sul deposito di garanzia;

che, come ritenuto dal Segretario assessore, tali contestazioni sono improponibili in questa procedura poiché andavano proposte al Pretore mediante ricorso contro la decisione dell'Ufficio di conciliazione nel termine di 30 giorni (art. 274*f* cpv. 1 CO);

che non essendo stata contestata, la decisione 3 marzo 2006 dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso è passata in giudicato, sicché il ricorrente non può più dolersi delle sorti del deposito di garanzia;

che giusta l'art. 313*bis* CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 6 maggio 2007 di RI 1 è respinto.

2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 50.–

b) spese fr. 50.–

fr. 100.–

sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

; .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.