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16.2007.3 • TRAC TI 16.2007.3 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Procedural Defects in Annulment Recourse Against Water Fee Judgment

Numero d'incarto 16.2007.3
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A case was brought against an individual seeking payment for public water pipe installation costs, where the defendant failed to appear at the scheduled hearings, leading the lower court to grant the claim based on the documentation provided. The appeal court dismissed the subsequent recourse for annulment because the filing did not adhere to procedural requirements, specifically lacking the necessary specification of factual or legal grounds for cassation against the prior judgment, instead merely contesting the public entity's actions, thus rendering the recourse null and void under the relevant civil procedure code provisions.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Appeal Dismissed for Procedural Defects in Annulment Recourse Against Water Fee Judgment: The appeal court dismissed the subsequent recourse for annulment because the filing did not adhere to procedural requirements, specifically lacking the necessary specification of factual or legal grounds for cassation against the prior judgment, instead merely contesting the public entity's actions, thus rendering the recourse null and void under the relevant civil procedure code provisions.

Parole chiave

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ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione nullità procedurale articolo del CPC spese di procedura insinuazione del credito fabbisogno idrico ricevibilità del ricorso per cassazione - ricorso nullo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

The court applied this article to rule on the nullity of the appeal with a brief justification, without notifying the opposing party.

art. 313 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for the applicability of art. 313bis CPC to the cassation appeal procedure.

art. 329 cpv. 2 CPC

This article establishes the formal requirements for an appeal in cassation, which the court implicitly used to determine the nullity of the appeal (though the nullity ruling itself is based on art. 313bis CPC, the non-compliance with art. 329 is the underlying reason).

art. 313bis CPC

Used by the court to justify the decision not to levy court fees or award costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.2007.3 · Lugano 30 gennaio 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 4/12 dicembre 2006 presentato da

RI 1 (rappresentata dal padre RI 1, )

contro la sentenza emessa il 27 novembre 2006 dal Giudice di pace del circolo di Onsernone nella causa civile inappellabile (inc. n. 03/2006) promossa con istanza 2 ottobre 2006 dal

CO 1 (rappresentato dal Municipio);

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 2 ottobre 2006 il CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del Circolo di Onsernone per ottenere il pagamento di fr. 925.– oltre accessori, così come il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, rivendicati a saldo della fattura emessa il 24 giugno 2004 per i lavori di posa di una nuova condotta dell'acqua potabile per l'allacciamento alla sua proprietà;

che alle udienze del 24 ottobre e 7 novembre 2006, indette per la discussione, la convenuta non è comparsa ed è rimasta preclusa;

che con sentenza 27 novembre 2006 il Giudice di pace ha accolto l'istanza ammettendo il fondamento della pretesa dell'istante sulla base della documentazione agli atti;

che con scritti 4 e 21 dicembre 2006 RI 1, rappresentata dal padre __________, è insorta contro il predetto giudizio;

che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto degli scritti 4 e 21 dicembre 2006 della ricorrente, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che, infatti, la ricorrente invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, si limita a contestare l'operato dell'ente pubblico,;

che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che giusta l'art. 313*bis* CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per questi motivi

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 4/21 dicembre 2006 di RI 1 è nullo.

2. Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– ; .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Onsernone.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.