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16.2007.13 • TRAC TI 16.2007.13 Generato dall'IA

Appeal Regarding Excessive Costs and Indemnity in Ancillary Expense Dispute

Numero d'incarto 16.2007.13
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court decision that ordered them to pay a landlord an outstanding balance for ancillary expenses from 2003 to 2005, plus court fees and attorney's fees, arguing that the assessed judicial tax, costs, and the indemnity awarded to the opposing party were excessive. The court dismissed the appeal, reasoning that the trial judge has wide discretion in setting costs and indemnities, and since the awarded amounts were within the legal maximums and the initial claim was entirely upheld, there was no basis to overturn the decision based on the appellant's unsubstantiated claim of excessiveness or any failure by the opposing party to justify a deviation from the principle of bearing costs based on defeat.

Regesto Legislator

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Art. 15 CPC, Art. 404 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF; Appeal Regarding Excessive Costs and Indemnity in Ancillary Expense Dispute: The court dismissed the appeal, reasoning that the trial judge has wide discretion in setting costs and indemnities, and since the awarded amounts were within the legal maximums and the initial claim was entirely upheld, there was no basis to overturn the decision based on the appellant's unsubstantiated claim of excessiveness or any failure by the opposing party to justify a deviation from the principle of bearing costs based on defeat.

Parole chiave

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spese accessorie spese legali potere d'apprezzamento del giudice principio generale del diritto precetto esecutivo mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

Cited to justify the court's ability to reject the appeal with a brief justification without notifying the opposing party because it was manifestly unfounded.

art. 331 cpv. 1 CPC

Cited, in conjunction with Art. 313bis CPC, regarding the procedure for this cassation appeal.

art. 15 CPC

Cited alongside Art. 36 LOG for treating the 'appeal' as a cassation appeal.

art. 36 LOG

Cited alongside Art. 15 CPC for treating the 'appeal' as a cassation appeal.

art. 404 CPC

Cited as the general rule governing the judge's discretion regarding costs and indemnities, forming the basis of the decision on the merits.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited to support the principle that costs should be borne by the losing party, as the landlord's claim was fully accepted.

art. 414 cpv. 2 CPC

Cited regarding the lack of 'just reasons' to deviate from the principle of assigning costs based on who lost.

art. 19bis LTG

Cited to confirm that the court fee of 100 CHF was the minimum provided for by the judicial tariff.

art. 331 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for applying Art. 313bis CPC to the cassation appeal procedure.

art. 331 cpv. 1 CPC

Cited to justify the court's decision not to award costs (ripetibili) to the opposing party because the appeal was not served to them.

art. 331 cpv. 1 CPC

Cited to justify the cancellation of the advance payment for presumed judicial costs.

art. 331 cpv. 1 CPC

Cited in the context of the ruling not to levy fees or costs and not to award costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.2007.13 · Lugano 14 marzo 2007/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 24 febbraio 2007 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 16 febbraio 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella procedura in materia di locazione (inc. n. DI.2005.230) promossa con istanza 28 novembre 2005 da

CO 1 (rappresentato dalla RA 1 );

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che in esito a un'istanza presentata il 28 novembre 2005 da CO

1 con sentenza 16 febbraio 2007 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha obbligato RI 1 al pagamento di fr. 349.70 oltre interessi, corrispondenti al conguaglio delle spese accessorie rivendicate dal locatore per il periodo dal 2003 al 2005;

che la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 95.– sono state poste a carico dei convenuti tenuti a rifondere all'istante un' indennità di 150.–;

che con “appello” del 24 febbraio 2007, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 36 LOG, RI

1 postulano l'annullamento del dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili ritenendo *esagerate le tasse di giustizia, le spese e l'indennità alla controparte*;

che secondo l'art. 404 CPC il giudice decide secondo il suo prudente criterio sulle spese e le ripetibili;

che nell'ambito della fissazione di questi importi il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, ragione per la quale se, come in concreto, gli stessi rientrano entro i limiti massimi definiti dalla legge, non vi è nessuno spazio di intervento da parte di questa Camera (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148);

che in concreto l'istanza del locatore è stata interamente accolta sicché a ragione il primo giudice si è dipartito dal principio che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili andassero poste a carico dei convenuti (v. anche art. 148 cpv.

1 CPC);

che i ricorrenti non pretendono soccorressero “giusti motivi” per derogare a tale principio (art. 414 cpv. 2 CPC) e nul­la nel comportamento processuale o in quello precedente la procedura giudiziaria dell'istante, giustifica una deroga al principio della soccombenza;

che, per il resto, la tassa di giustizia di fr. 100.– è il minimo previsto dalla tariffa giudiziaria (art. 19*bis* LTG), mentre l'indennità di fr. 150.– non appare frutto di un eccesso del potere di apprezzamento del primo giudice, la procedura avendo implicato quattro udienze;

che pertanto il ricorso, che non evidenzia nessun motivo di annullamento del giudizio pretorile, deve essere respinto;

che giusta l’art. 313*bis* CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che vista la particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;

che, ciò posto, la richiesta di anticipo per le presumibili spese giudiziarie 6 marzo 2007 di questa Camera deve essere annullata.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 1° marzo 2007 di RI 1 è respinto.

2. La richiesta di anticipo 6 marzo 2007 di questa Camera è annullata.

3. Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

4. Intimazione a:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.