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16.2007.12 • TRAC TI 16.2007.12 Generato dall'IA

Application for Correction of Decree Transferring Cassation Appeal Denied

Numero d'incarto 16.2007.12
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The applicant requested the correction of a previous decree, which had transferred their cassation appeal, stemming from a non-appealable judgment in a tenancy dispute, to a different chamber, seeking to rectify the stated opposing party's name. The court rejected the request, reasoning that the cited provision for correcting clerical errors in pleadings does not apply to alleged errors in the decision itself, and furthermore, a change in the opposing party's name does not constitute a mere clerical error unless it is easily recognizable and causes no doubt for either the court or the counterparty, which was not the case here, thus upholding the prior transfer order while waiving court costs and fees due to the case's particularity.

Regesto Legislator

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Art. 82 CPC, Art. 339 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Application for Correction of Decree Transferring Cassation Appeal Denied: The court rejected the request, reasoning that the cited provision for correcting clerical errors in pleadings does not apply to alleged errors in the decision itself, and furthermore, a change in the opposing party's name does not constitute a mere clerical error unless it is easily recognizable and causes no doubt for either the court or the counterparty, which was not the case here, thus upholding the prior transfer order while waiving court costs and fees due to the case's particularity.

Parole chiave

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cambiamento del nome trasferimento della locazione motivi di cassazione revoca della decisione amministrativa revisione di una decisione gara d'appalto infruttuosa

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the basis for imposing costs, although subsequently waived in the dispositive.

art. 82 CPC

Cited in the reasoning to define the scope of 'scrittura' errors that can be corrected, although the request itself was deemed not to fall under this provision.

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Testo completo

Incarto n. 16.2007.12 · Lugano 27 marzo 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sull'istanza 16 marzo 2007 presentata da

RI 1 riguardante il decreto emesso il 1° marzo 2007 da questa Camera (inc. 16.2007.12)

nella procedura che lo oppone alla

CO 1, Bellinzona · (rappresentata __________)

(rappresentata __________ Bellinzona);

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con decreto del 1° marzo 2007 questa Camera ha trasmesso per competenza alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello il ricorso per cassazione 15 febbraio 2007 presentato da RI 1 contro la sentenza emessa il 26 gennaio 2007 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, nelle cause civili inappellabili derivanti da contratto di locazione (inc. n. DI.2005. 529 e DI.2005.469) che lo oppongono alla CO 1;

che il 16 marzo 2007 AP 1 ha presentato a questa Camera una richiesta di rettifica di scrittura chiedendo di rettificare il nominativo della controparte in “__________”;

che l'istanza non ha formato oggetto di intimazione;

che gli errori di scrittura e di calcolo ai quali fa riferimento l'art. 82 CPC sono quelli commessi dalla parte nelle sue comparse scritte e che possono sempre essere rettificati (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 137 ad art. 82);

che per eventuali errori contenuti nella sentenza, la parte deve riferirsi all'art.

339 CPC (Cocchi/Trezzini, ibidem);

che contrariamente a quanto preteso dall'istante, la rettifica del nominativo della controparte da __________ in CO 1, non costituisce un errore di scrittura;

che infatti, come già indicato da questa Camera nella sentenza 19 dicembre 2006 tra le parti (inc.16.2006.13) nota all'interessato, l'errata indicazione della parte può essere rettificata d'ufficio ove possa essere agevolmente ravvisata e sulla quale non possano sorgere dubbi né nel giudice né nella controparte;

che, pertanto, non ravvisandosi alcun errore di scrittura atto a giustificare la correzione della decisione 1° marzo 2007, la richiesta deve essere respinta;

che le spese del giudizio odierno andrebbero a carico dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC);

che, tuttavia, data la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, cui l'istanza non è stata intimata e non ha causato costi presumibili;

per questi motivi,

pronuncia: 1. L'istanza di correzione della sentenza è respinta.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

- ; -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 e alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.

72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.