Employer Appeal of Unpaid Wage Award Dismissed for Untimely Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn employer appealed a lower court decision that granted two former employees CHF 300 plus interest for unpaid wages for December 2005, as the employer failed to appear at the initial hearing where the employees' claims, supported by uncontested documentation, were accepted. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on November 29, 2007, exceeding the mandatory 10-day appeal deadline which began running on November 3, 2007, following the registered mail receipt of the lower court's October 30, 2007, judgment, and the appellant offered no justification for the delay.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 398 cpv. 1 CPC, Art. 418 CPC, Art. 398bis CPC, Art. 137 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Employer Appeal of Unpaid Wage Award Dismissed for Untimely Filing: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on November 29, 2007, exceeding the mandatory 10-day appeal deadline which began running on November 3, 2007, following the registered mail receipt of the lower court's October 30, 2007, judgment, and the appellant offered no justification for the delay.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section regarding the possibility for the Chamber to decide with brief motivation due to the inadmissibility of the appeal, which is relevant context for the procedural handling, although the final order itself doesn't explicitly cite the basis for inadmissibility.
Cited as the provision making Art. 313bis CPC applicable to the cassation appeal procedure.
Cited in the reasoning regarding the lack of grounds for restitution in integrum against the expiry of the deadline, which justified the inadmissibility ruling.
Cited in the reasoning to establish when the appeal deadline begins to run.
Cited in the reasoning to establish when the appeal deadline begins to run.
Cited as the provision applicable to the cassation appeal procedure in labor contract disputes via a reference.
Cited in the reasoning to establish that the deadline for cassation appeal is not suspended during judicial holidays.
Cited as the provision setting the 10-day deadline for filing a cassation appeal in labor contract cases.
Cited in the legal remedies section regarding admissibility of an appeal to the Federal Tribunal, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the legal remedies section regarding the grounds for appeal in civil matters to the Federal Tribunal, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the legal remedies section regarding the deadline to appeal to the Federal Tribunal, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the legal remedies section regarding admissibility of the appeal in civil matters to the Federal Tribunal, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the legal remedies section regarding when an appeal to the Federal Tribunal concerning fundamental legal questions is admissible, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the legal remedies section regarding the standing to appeal to the Federal Tribunal, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the legal remedies section regarding the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the legal remedies section regarding the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the legal remedies section regarding the standing to file the subsidiary constitutional appeal, but not explicitly in the dispositive orders.
Testo completo
Incarto n. 16.2007.109 · Lugano 11 gennaio 2008/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 29 novembre 2007 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 30 ottobre 2007 dal Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco nella causa inc. 29/2007/ (contratto di lavoro) promossa con istanza 22 giugno 2007 da
e CO 1, (rappresentati dall'RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che dal 1° settembre al 30 novembre 2005 CO 2 e CO 1 sono stati impiegati alle dipendenze della RI 1 quali addetti al servizio di portineria in uno stabile a Cadenazzo;
che con istanza 22 giugno 2007 CO 2 e CO 1 hanno convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Giubiasco per ottenere il pagamento di fr. 300.– oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 2005 rivendicati a titolo di salario per il mese di dicembre 2005;
che all'udienza del 13 luglio 2007 indetta per la discussione, si è presentata solo la parte istante, la quale si è riconfermata nell'istanza;
che statuendo il 30 ottobre 2007 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza ritenendo le pretese degli istanti provate sulla base della documentazione da loro prodotta e non contestata dalla convenuta;
che con ricorso per cassazione 29 novembre 2007, indirizzato alla Pretura del Distretto di Bellinzona e da questa trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1, giustificata l'assenza all'udienza di discussione, è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento e chiedendo la convocazione a una nuova udienza;
che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che per l'art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di 10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC);
che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie la sentenza, intimata dalla Giudicatura di pace per raccomandata il
30 ottobre 2007 è stata ritirata dalla convenuta il 2 novembre 2007 (‹www. posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________);
che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere il 3 novembre 2007 ed è scaduto lunedì 12 novembre 2007;
che nelle circostanze illustrate il ricorso, consegnato all'ufficio postale di __________ il 29 novembre 2007 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta tardivo;
che la ricorrente non accenna a motivi suscettibili di entrare in linea di conto per giustificare un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);
che il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile;
che giusta l'art. 313*bis* CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che il presente giudizio è esente da tasse e spese, mentre non si assegnano ripetibili agli istanti ai quali il ricorso non è stato notificato.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 novembre 2007 di RI 1 è irricevibile.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
-; -.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.