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16.2007.106 • TRAC TI 16.2007.106 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Failure to State Specific Grounds Against Debt Collection Order for Municipal Tax Arrears

Numero d'incarto 16.2007.106
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant filed a criminal appeal against a lower court's decision which granted a definitive rejection of opposition to a debt collection order for municipal tax arrears, interest, and penalty fees, based on tax assessment documents deemed a valid executive title; the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to state specific grounds of fact or law against the contested judgment, instead only criticizing the lower court's conduct, though the court further noted that the original decision was legally sound as the tax assessment constituted a valid title for debt collection, and the appellant's dispute over the tax calculation factors belonged before the tax authority, not in opposition proceedings.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo - imposte comunali - titolo di rigetto - ricevibilità del ricorso - contestazione dei fattori di calcolo dell'imposta improponibile nella procedura di rigetto

Parole chiave

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esecuzione per crediti fiscali opposizione opposizione al precetto esecutivo autorità fiscale sanzione penale legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 329 cpv. 2 CPC
in diritto: che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l'atto è nullo (cpv.
Art. 80 LEF
This provision was cited in the reasoning to confirm that the documentation produced constituted a valid enforcement title, supporting the conclusion regarding the merits, although the final order relied on inadmissibility.
Art. 295 LT
This provision was cited in the reasoning regarding the necessary elements in the municipal tax assessment notice.
Art. 81 cpv. 1 LEF
This provision was cited in the reasoning concerning the grounds for final rejection of opposition if no exceptions are raised.
Art. 331 cpv. 1 CPC
313*bis* CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Art. 148 cpv. 1 CPC
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
Art. 100 cpv. 1 LTF
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
Art. 76 LTF
La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313*bis* CPC

This provision was applied to dismiss the appeal as inadmissible without notifying the opposing party.

art. 80 LEF

This provision was cited in the reasoning to confirm that the documentation produced constituted a valid enforcement title, supporting the conclusion regarding the merits, although the final order relied on inadmissibility.

art. 81 cpv. 1 LEF

This provision was cited in the reasoning concerning the grounds for final rejection of opposition if no exceptions are raised.

art. 295 LT

This provision was cited in the reasoning regarding the necessary elements in the municipal tax assessment notice.

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Testo completo

Incarto n. 16.2007.106 · Lugano 14 dicembre 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 7 dicembre 2007 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 30 novembre 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione(inc. n. EF.2007.2893) promossa con istanza 17 ottobre 2007 da

CO 1 (rappresentato dal PA 1

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che con istanza 17 ottobre 2007 il CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 3167.20 oltre accessori, corrispondenti all'imposta comunale 2002 (fr. 2913.15), agli interessi di mora (fr. 224.05) e alla tassa di diffida (fr. 30.–);

che quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la notifica della tassazione relativa all'imposta cantonale 2001/02 del 29 marzo 2004 e il calcolo del conguaglio dell'imposta comunale 2002 del 30 marzo 2004 passati in giudicato, oltre la diffida di pagamento 7 marzo 2006 e il calcolo degli interessi di ritardo del 17 ottobre 2007;

che all'udienza del 30 novembre 2007, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza poiché ”la tassazione in oggetto contiene dei fattori di reddito che non ho mai avuto“;

che statuendo il 30 novembre 2007 il Pretore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza;

che con ricorso per cassazione del 7 dicembre 2007 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio criticando il comportamento del Pretore e contestando il passaggio in giudicato delle notifiche di tassazione;

e considerando

in diritto: che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);

che in concreto il contenuto dello scritto 7 dicembre 2007 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a censurare il comportamento del Pretore;

che mancando una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure richiesto dal ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 329);

che comunque sia il Pretore ha correttamente valutato le prove documentali e applicato correttamente il diritto sostanziale sicché la decisione impugnata resiste a qualsiasi tipo di censura;

che infatti la documentazione prodotta dall'istante è sicuramente titolo idoneo per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art.

80 LEF, in particolare la bolletta del calcolo del conguaglio dell'imposta comunale 2002 dalla quale risultano tutti gli elementi necessari al calcolo dell'importo dovuto (cfr. art. 295 LT; ammontare imposta cantonale, moltiplicatore d'imposta, imposta personale), così come l'indicazione dei

rimedi di diritto proponibili contro la medesima (A. Staehelin/Bauer/ D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998,

n. 120 ad art. 80 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 303 ad a);

che a fronte di un valido titolo esecutivo il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione, a meno che l'escusso dimostri con documenti l'estinzione del debito dopo la sentenza, una proroga del termine di pagamento del credito e o la sua prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF);

che nella fattispecie il convenuto non ha sollevato nessuna di queste eccezioni, la contestazione sui fattori utilizzati per il calcolo dell'imposta dovendo se del caso essere proposta davanti all'autorità fiscale;

che giusta l'art. 313*bis* CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che si giustifica, per questa volta, di rinunciare, il ricorrente è sprovvisto di cognizioni giuridiche e ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.

Per questi motivi

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC

pronuncia: 1.Il ricorso per cassazione 7 dicembre 2007 di RI 1 è inammissibile.

2.Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

–; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.