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16.2006.99 • TRAC TI 16.2006.99 Generato dall'IA

Employment Contract Dispute and Inadmissible Set-off Appeal

Numero d'incarto 16.2006.99
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged a lower court ruling, stemming from an employment contract dispute where the lower court had accepted the claimant's salary demand while rejecting the defendant's attempt to offset this claim with a counterclaim for damages, deeming the counterclaim an inadmissible reconvention beyond the court's competence and noting that compensation was generally barred for claims necessary for the worker's maintenance. The reviewing court dismissed the appeal, reasoning that while the lower court was incorrect in viewing the set-off as a reconvention exceeding competence, the appellant ultimately failed to substantiate their compensation claim with sufficient evidence, having renounced the presentation of witnesses during the hearing, rendering the final decision, despite any flaws in reasoning, not arbitrary in its outcome.

Regesto Legislator

Ufficiale

contratto di lavoro - compensazione pretese salariali con danno - presupposti - rinuncia alle prove offerte con la sottoscrizione del verbale del dibattimento finale senza nulla eccepire

Parole chiave

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contratto di lavoro compensazione dei crediti domanda riconvenzionale prestazioni dell'assicurazione infortuni annullamento del contratto diritto di sciopero

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

This provision dictates the exemption from fees and costs because the case originates from a labour contract.

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.99 · Lugano 20 febbraio 2007/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 29 settembre 2006 presentato da

RI 1 (patrocinata dall'avv. RA 1

contro la sentenza emessa il 20 settembre 2006 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa civile (inc. n. 50-2006-O: contratto di lavoro) promossa con istanza 24 agosto 2006 da

CO 1 (rappresentato dall'RA 2 );

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. AP 1

B.

Statuendo il 20 settembre 2006 il Giudice di pace, dopo avere ritenuto che la pretesa di risarcimento danni fatta valere dalla convenuta era in realtà una domanda riconvenzionale eccedente i limiti della sua competenza, ha accolto l'istanza, la convenuta avendo implicitamente riconosciuto la pretesa avversaria sollevando l'eccezione di compensazione. Egli ha poi altresì ritenuto che trattandosi di un credito necessario al mantenimento del lavoratore ai sensi dell'art. 125 n. 2 CO, una compensazione fosse improponibile.

C.

Con ricorso del 29 settembre 2006 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver considerato il credito dalla stessa opposto in compensazione ad integrale estinzione della pretesa avversaria. Al ricorso l'istante non ha formulato osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di

diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

2. La ricorrente rimprovera al Giudice di pace di aver ignorato l'eccezione di compensazione da lei sollevata con riferimento ai danni cagionati dal lavoratore. Il primo giudice ha considerato la domanda di risarcimento danni formulata dalla convenuta come domanda riconvenzionale eccedente i limiti della sua competenza (art. 172 CPC). Nondimeno la convenuta non ha inteso far valere una simile domanda ma ha semplicemente opposto in compensazione al credito per salari dell'istante un suo credito di pari importo corrispondente ai danni che il lavoratore le avrebbe cagionato (Rep. 1979 pag. 302). E che il datore di lavoro possa compensare il salario con un suo credito per danni cagionati intenzionalmente dal lavoratore è previsto espressamente dall'art. 323*b* cpv. 2 in fine CO (Brühwiler,

Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª edizione, n. 9 ad art. 323*b* CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 6 ad art. 323*b* CO).

3. Resta il fatto che l'annullamento di una sentenza si giustifica unicamente quando essa è arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (v. anche DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii). In concreto, spettava alla convenuta dimostrare il danno, la violazione degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, come pure l'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato fra i primi due elementi (Favre/Munoz/ Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.13 ad art. 321*e* CO; Brühwiler, op. cit., n. III ad art. 321e CO; Wyler, Droit du travail, 2002, pag. 101; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 4 ad art. 321*e* CO). Ora, la ricorrente ha bensì proposto l'audizione di alcuni testi e l'interrogatorio formale della controparte (cfr. risposta scritta), ma alla discussione del 13 settembre 2006 essa vi ha rinunciato. Dal verbale di quella udienza risulta che dopo la discussione, il giudice avrebbe emanato la sentenza non essendo stato raggiunto nessun accordo, la convenuta, nulla eccependo al riguardo, ha pertanto accettato la conclusione dell'istruttoria. Essa non può quindi dolersi in questa sede del suo stesso agire. Non essendovi alcuna prova a sostegno della pretesa posta in compensazione, le fatture dalla stessa prodotte non fornendo nessuna indicazione in tal senso trattandosi di prestazioni effettuate per conto terzi, la sentenza impugnata non appare errata e tantomeno insostenibile nel suo risultato.

4. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto. L'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro. Non si prelevano quindi tasse o spese, né si assegnano ripetibili all'istante che non ha formulato osservazioni al ricorso.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 settembre 2006 di RI

1 è respinto.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

- -

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.