Withdrawal of Appeal Due to Settlement; Costs Assigned to Appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision that partially granted a request to lift an opposition to execution, based on the lower court's finding of a valid acknowledgment of debt within an insertion contract. However, the appealing party subsequently informed the appellate court that the execution underlying the judgment had been withdrawn due to a settlement between the parties, requesting the appeal be struck from the rolls. The court acknowledged the withdrawal, striking the case due to the desistment, and ruled that the appeal costs remain with the appellant, denying indemnification for the opposing party because their late submissions following the appeal notification were untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 cpv. 2 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Withdrawal of Appeal Due to Settlement; Costs Assigned to Appellant: However, the appealing party subsequently informed the appellate court that the execution underlying the judgment had been withdrawn due to a settlement between the parties, requesting the appeal be struck from the rolls. The court acknowledged the withdrawal, striking the case due to the desistment, and ruled that the appeal costs remain with the appellant, denying indemnification for the opposing party because their late submissions following the appeal notification were untimely.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning before the dispositive, although not explicitly repeated in the orders, it provides the legal basis for taking note of the withdrawal and striking the case from the rolls due to desistance.
Cited in the preamble to the operative part regarding the consideration of costs.
Testo completo
Incarto n. 16.2006.95 · Lugano 30 gennaio 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 15 settembre 2006 presentato da
RI 1 (patrocinata dall' RA 1 )
contro la sentenza emessa il 5 settembre 2006 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2006.200) promossa con istanza 20 giugno 2006 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 20 giugno 2006 la CO
1 RI 1 che all'udienza del 17 agosto 2006, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando in particolare la presenza di un valido titolo di rigetto dell'opposizione;
che con sentenza 5 settembre 2006 il Pretore, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nel citato contratto di inserzione, ha parzialmente accolto l'istanza pronunciando il rigetto dell'opposizione limitatamente a fr. 5509.10 oltre interessi e spese esecutive;
che contro la sentenza appena citata RI 1 è insorta con un ricorso del 15 settembre 2006 per ottenerne l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente concluso alla presenza di un valido riconoscimento di debito;
che il 16 gennaio 2007 la ricorrente ha comunicato a questa Camera il perfezionamento di un accordo tra le parti in virtù del quale è stata ritirata l'esecuzione alla base del giudizio dedotto in cassazione, con conseguente richiesta di stralcio del ricorso;
che la desistenza di una parte pone fine alla lite e il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
che il ritiro del ricorso equivale, di principio, a desistenza, onde l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);
che non si giustifica attribuire ripetibili all'istante, le osservazioni del 25 ottobre 2006, introdotte dopo il termine di 10 giorni dalla notifica del ricorso, essendo tardive;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia:
1. Si prende atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata dai ruoliper desistenza.
2. Gli oneri processuali, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.