Appeal Regarding Enforcement Order Fees and Erroneous Initial Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a lower court's decision that upheld the rejection of their objection to an enforcement order for various fees, including legal costs related to a prior conviction for property damage. The appellate court took note of the public entity's subsequent admission that there was no valid acknowledgment of debt, which constituted acquiescence to the appeal, leading to the case being struck from the roll and the prior ruling modified to reject the initial claim. Consequently, while the initial court fees remained the responsibility of the entity that initiated the action, the appellate court waived further taxes and expenses, ordering the public entity to reimburse the appellant for a set amount for costs, as the initial action was deemed erroneous.
Regesto Legislator
Ufficialerigetto - accoglimento dell'istanza nonostante l'assenza di un riconoscimento di debito - ricorso - adesione al ricorso - acquiescenza - ripartizione spese - stralcio
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to establish the court's authority to determine costs and indemnities following the acquiescence.
This article was the basis for filing the appeal, although the case was decided on procedural grounds (acquiescence).
Although the text cites literature referring to Art. 352 CPC regarding acquiescence, the specific article cited in the operative order regarding costs is Art. 151 CPC.
Testo completo
Incarto n. 16.2006.94 · Lugano 4 dicembre 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20 settembre 2006 presentato da
RI 1 (patrocinato dall'avv. RA 1)
contro la sentenza emessa l'11 settembre 2006 dal Giudice di pace del circolo del Ticino nella procedura sommaria in tema di rigetto dell'opposizione (inc. n. 91/06) promossa con istanza 24 luglio 2006 da
CO 1 (rappresentato dal Municipio);
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 24 luglio 2006 il CO
1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo del Ticino per ottenere il rigetto dell'opposizione da questi interposta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, notificatogli per l'incasso di fr. 477.95 rivendicati a titolo di *tasse diverse anno 2005 + tassa di diffida*;
che tale importo corrisponde, oltre a una tassa di diffida di fr. 20.–, alle spese di patrocinio sostenute dall'istante nell'ambito di una vertenza che lo ha opposto al convenuto in relazione al danneggiamento di una recinzione di sua proprietà, fatti per i quali questi è stato condannato con decreto di accusa 29 novembre 2004;
che all'udienza del 4 settembre 2006, indetta per il contraddittorio, il convenuto si è opposto all'istanza, contestando in particolare la richiesta di pagamento delle spese di patrocinio;
che con sentenza 11 settembre 2006 il Giudice di pace, deducendo la presenza di un valido riconoscimento di debito dalla documentazione prodotta dall'ente pubblico, ha accolto l'istanza e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dal convenuto;
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22 settembre 2006, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC;
che il ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione del rappresentante dell'istante, e contesta nel merito l'identità tra il titolo di credito indicato nel PE e quello indicato nell'istanza, così come la presenza di un valido riconoscimento di debito;
che il 26 ottobre 2006 l'istante ha comunicato la propria adesione al ricorso ammettendo l'assenza di un valido riconoscimento di debito;
che l'adesione al ricorso, equivale a acquiescenza, sicché la causa deve essere stralciata dai ruoli senza ulteriore formalità (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, appendice 2000/2004, m. 25 ad art. 352), fermo restando la modifica della sentenza impugnata;
che secondo l'art. 151 CPC quando la causa è tolta per acquiescenza, il giudice adito stabilisce e ripartisce a richiesta di parte le tasse, le spese e le ripetibili;
che, di regola, l'acquiescente è considerato come soccombente con obbligo di assumersi le spese processuali e le ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 12 ad art. 352 CPC);
che non v'è ragione di scostarsi da tale principio, l'odierno procedimento essendo dovuto all'iniziativa dell'ente pubblico, rivelatasi errata;
che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale non si prelevano tasse e spese per questa sede, mentre quelle di prima istanza devono essere addebitate alla parte che le cagionate;
che l'istante rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi
decreta: I. Si prende atto dell'adesione al ricorso per cassazione 20 settembre 2006 di RI 1. La causa è stralciata dai ruoli per acquiescenza.
II.La sentenza 11 settembre del Giudice di pace del Circolo del Ticino è così modificata:
*1. L'istanza è respinta.*
*2. La tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico.*
III.
Non si prelevano tasse o spese. Il CO 1 rifonderà al ricorrente fr. 250.– per ripetibili.
IV. Intimazione a:
-; -.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria