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16.2006.93 • TRAC TI 16.2006.93 Generato dall'IA

Fence Restoration Cost Dispute and Malicious Prosecution

Numero d'incarto 16.2006.93
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An entity initiated summary proceedings to compel payment for fence restoration costs and a penalty fee, which the opposing party opposed, arguing they only damaged a small section of the fence. The lower court granted the entity's request based on what it perceived as a valid debt acknowledgment, but the case reached the appellate court upon the opposing party's cassation appeal, which cited several grounds including lack of standing and dispute over the debt's identity and acknowledgment. Because the initial claiming entity subsequently admitted in the cassation proceedings that there was no valid debt acknowledgment, the court took note of this acquiescence, struck the case from the roll, overturned the lower court's decision to reject the opposition, ordered the initial claiming entity to bear the costs of the first instance due to their erroneous claim, and ordered the initial claiming entity to pay the opposing party's legal costs in the appeal.

Regesto Legislator

Ufficiale

rigetto - accoglimento dell'istanza nonostante l'assenza di un riconoscimento di debito - ricorso - adesione al ricorso - acquiescenza - ripartizione spese - stralcio

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento del danno pagamento dell'emolumento opposizione legittimazione a ricorrere motivi di cassazione lite temeraria

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 151 CPC

Cited in the reasoning regarding the power of the court to determine costs and fees when the case is removed due to acquiescence, which informs the final cost orders.

Art. 327 lett. g CPC

This provision was the basis for the appeal filed, although the appeal was ultimately decided on procedural grounds (acquiescence).

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly referenced by the procedure regarding court costs, specifically Order II.2, where the justice fee remains charged to the issuing party.

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.93 · Lugano 4 dicembre 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20 settembre 2006 presentato da

RI 1 (patrocinato dall'avv. RA 1)

contro la sentenza emessa l'11 settembre 2006 dal Giudice di pace del circolo del Ticino nella procedura sommaria in tema di rigetto dell'opposizione (inc. n. 90/06) promossa con istanza 24 luglio 2006 da

CO 1 (rappresentato dal Municipio)

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 24 luglio 2006 il CO

1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo del Ticino per ottenere il rigetto dell'opposizione da questi interposta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, notificatogli per l'incasso di fr. 698.30 rivendicati a titolo di *tasse diverse anno 2005 + tassa di diffida*;

che tale importo corrisponde, oltre a una tassa di diffida di fr. 20.–, alle spese di ripristino della recinzione di una proprietà comunale danneggiata dal convenuto, danno per il quale quest'ultimo era stato condannato con decreto di accusa del 29 novembre 2004 al pagamento di una multa di fr. 200.–;

che all'udienza del 4 settembre 2006, indetta per il contraddittorio, il convenuto si è opposto all'istanza, contestando in particolare la richiesta di pagamento delle spese di ripristino dell'intera recinzione avendo egli tagliato un solo anello della catena per poter accedere alla sua proprietà;

che con sentenza 11 settembre 2006 il Giudice di pace, deducendo la presenza di un valido riconoscimento di debito dalla documentazione prodotta dall'ente pubblico, ha accolto l'istanza e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dal convenuto;

con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22 settembre 2006, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC;

che il ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione del rappresentante dell'istante, e contesta nel merito l'identità tra il titolo di credito indicato nel PE e quello indicato nell'istanza, così come la presenza di un valido riconoscimento di debito;

che il 21 novembre 2006 l'istante ha comunicato la propria adesione al ricorso ammettendo l'assenza di un valido riconoscimento di debito;

che l'adesione al ricorso equivale ad acquiescenza, sicché la causa deve essere stralciata dai ruoli senza ulteriore formalità (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, appendice 2000/2004, m. 25 ad art. 352), fermo restando la modifica della sentenza impugnata;

che secondo l'art. 151 CPC quando la causa è tolta per acquiescenza, il giudice adito stabilisce e ripartisce a richiesta di parte le tasse, le spese e le ripetibili;

che, di regola, l'acquiescente è considerato come soccombente con obbligo di assumersi le spese processuali e le ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 12 ad art. 352 CPC);

che non v'è ragione di scostarsi da tale principio, l'odierno procedimento essendo dovuto all'iniziativa dell'ente pubblico, rivelatasi errata;

che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale non si prelevano tasse e spese per questa sede, mentre quelle di prima istanza devono essere addebitate alla parte che le ha cagionate;

che l'istante rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

decreta: I. Si prende atto dell'adesione al ricorso per cassazione 20 settembre 2006 di RI 1. La causa è stralciata dai ruoli per acquiescenza.

II.La sentenza 11 settembre del Giudice di pace del Circolo del Ticino è così modificata:

*1. L'istanza è respinta.*

*2. La tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico.*

III.

Non si prelevano tasse o spese. Il CO 1 rifonderà al ricorrente fr. 250.– per ripetibili.

IV. Intimazione a:

-; -.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria