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16.2006.85 • TRAC TI 16.2006.85 Generato dall'IA

Executive Secretary Unpaid Wages Appeal on Contract Validity

Numero d'incarto 16.2006.85
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An employee sued her former employer for unpaid final wages after being employed as an executive secretary for a short period before taking sick leave and subsequently being terminated. The employer contested the claim, arguing the employment contract was invalid due to essential error because the employee's illness predated the hiring date. The lower court ruled in favor of the employee, finding no evidence to support the employer's claim of pre-existing illness based on the evidence presented, including witness testimony. The appellate court dismissed the employer's appeal because it essentially sought a re-examination of the merits and failed to establish a recognized ground for cassation, such as a manifest violation of law or arbitrary evaluation of evidence, by not sufficiently challenging the factual findings supporting the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 327 CPC, Art. 321 CPC, Art. 417 cpv. 1 lett. e CPC, Art. 417 lett. e CPC; Executive Secretary Unpaid Wages Appeal on Contract Validity: The employer contested the claim, arguing the employment contract was invalid due to essential error because the employee's illness predated the hiring date. The lower court ruled in favor of the employee, finding no evidence to support the employer's claim of pre-existing illness based on the evidence presented, including witness testimony. The appellate court dismissed the employer's appeal because it essentially sought a re-examination of the merits and failed to establish a recognized ground for cassation, such as a manifest violation of law or arbitrary evaluation of evidence, by not sufficiently challenging the factual findings supporting the original judgment.

Parole chiave

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contratti di lavoro ferie non retribuite controversie di lavoro pagamento continuato del salario licenziamento abusivo fatture impagate

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 132 I 17
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

Cited in the reasoning (considerando 1) as the potential ground for annulling a decision, but this article is not explicitly used in the final orders (dispositive 1).

art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

Cited in the reasoning as the basis for the procedural ruling regarding exemption from court fees in labor law actions.

art. 417 lett. e CPC

Cited explicitly in the heading before the final orders ('visto sulle spese l'art. 417 lett. e CPC') which supports order 2 regarding exemption from fees.

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.85 · Lugano 5 dicembre 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 7 agosto 2006 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 26 luglio 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa (inc. n. DI.2006.696: contratto di lavoro) promossa con istanza 24 maggio 2006 da

CO 1 (rappresentata dall'RA 1)

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. CO 1 ha lavorato alle dipendenze della società RI 1 in qualità di segretaria di direzione dal 1° gennaio 2006 sino al 5 marzo 2006, ritenuto che dal 3 febbraio 2006 è rimasta assente dal lavoro per malattia, con uno stipendio mensile lordo di fr. 5000.- (per tredici mensilità) oltre a un rimborso spese forfetario di fr. 500.- mensili. Con istanza

24 maggio 2006 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 4981.05 oltre accessori, rivendicati a saldo delle proprie pretese salariali. All'udienza del 13 luglio 2006 indetta per la discussione, la convenuta si è opposta all'istanza sostenendo che la malattia della lavoratrice non era insorta durante il rapporto di lavoro ma sussisteva già prima della sua assunzione, per cui ha eccepito la validità del contratto di lavoro in quanto viziato da errore essenziale.

B.Con sentenza 26 luglio 2006 il Pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali nulla era emerso a sostegno della tesi della convenuta circa il sussistere della malattia della lavoratrice prima della stipulazione del contratto di lavoro, ha integralmente accolto l'istanza.

C. Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente contesta che le condizioni di lavoro indicate dalla lavoratrice corrispondessero alla realtà, e ribadisce la sussistenza della malattia già prima della sua assunzione. Nelle sue osservazioni del 22 agosto 2006 l'istante postula la reiezione del ricorso.

considerando

in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una

sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

2.

In concreto, la ricorrente, senza contestare il ben fondato del credito della lavoratrice, si limita a non condividere le conclusioni del primo giudice ma non spiega perché esse sarebbero arbitrarie. Essa, in sostanza, ribadisce che la malattia della lavoratricenon era insorta durante il rapporto di lavoro ma sussisteva già prima della sua assunzione. Sennonché, per tacere che tale censura è di natura appellatoria, ovvero non si attiene ai possibili motivi di cassazione previsti esaustivamente dalla legge (art. 327 CPC), la ricorrente pretende un riesame del merito della vertenza, insistendo sulla mancata assunzione testimoniale del medico curante dell'istante, senza però contestare le risultanze della testimonianza di __________, sulla quale si è fondato il

Pretore, che ha escluso la preesistenza della malattia (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, m. 5

ad art. 329). Quanto al fatto che la lavoratrice avrebbe dovuto reclamare le indennità di malattia direttamente presso __________ Assicurazioni e non avrebbe indicato in modo corretto la durata del suo precedente impiego, si tratta di nuove argomentazioni che sono irricevibili in questa sede poiché contrasto con l'art. 321 CPC, applicabile per analogia (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 331).

3.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

L'art.

417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro. Non si prelevano quindi tasse né spese, mentre all'istante deve essere riconosciuta un'equa indennità a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

visto sulle spese l'art.

417 lett. e CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 24 marzo 2005 di RI 1 è respinto.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. La ricorrente verserà alla controparte fr. 150.- per ripetibili.

3. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria