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16.2006.81 • TRAC TI 16.2006.81 Generato dall'IA

Heating System Contract Renewal and Termination Dispute Appeal

Numero d'incarto 16.2006.81
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a lower court decision that partially rejected an opposition to a payment order, where the dispute centered on the validity and interpretation of a four-year automatic renewal contract for heating system cleaning services, following the debtor's purported early termination notice. The appellate court reasoned that while the lower court's interpretation of the contract's duration and the timeliness of the termination notice was flawed, the underlying debt recognition document only supported a claim for one installment of 100 currency units, rendering the lower court's ultimate decision, which largely upheld the opposition, not arbitrarily incorrect in result regarding the larger claim, thus leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

Ufficiale

rigetto provvisorio - contratto di abbonamento pulizia prodotto a valere quale riconoscimento di debito - eccezioni atte ad inficiare il riconoscimento di debito

Parole chiave

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risoluzione di contratto prestazioni erogate validità del riconoscimento di debito violazione dell'obbligo di mantenimento legittimazione a ricorrere ordine di pagamento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 132 I 17
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

This provision was cited in the body of the decision as the ground for appeal, and the appeal was ultimately rejected based on the analysis related to this ground.

art. 148 cpv. 1 CPC

This procedural rule was applied in the dispositive order regarding the allocation of court costs based on the outcome.

art. 150 CPC

This provision is implicitly referenced in the order regarding the reimbursement of fair compensation for observations (costs).

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.81 · Lugano 4 dicembre 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 13 luglio 2006 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 30 giugno 2006 dal Giudice di pace del circolo di Capriasca nella procedura sommaria in tema di rigetto dell'opposizione (inc. n. 06/20/S) promossa con istanza 10 gennaio 2006 nei confronti di

CO 1 ;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 10 gennaio 2006 la ditta RI 1, attiva nel settore della pulizia di apparecchi di riscaldamento e di camini, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr.

430.40 oltre accessori. A valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto un contratto di abbonamento sottoscritto il 27 marzo 2001 con la convenuta, che prevedeva la pulizia periodica dell'impianto di riscaldamento al costo difr. 100.- *per volta.* All'udienza del 28 aprile 2006 indetta per il contraddittorio, la convenuta si è opposta all'istanza sostenendo di aver disdetto il contratto il 18 gennaio 2005 siccome insoddisfatta delle prestazioni dell'istante.

B. Con sentenza 30 giugno 2006 il Giudice di pace, ritenendo di dover interpretare il contratto concluso tra le parti circa la sua durata, non ha ritenuto automatico il rinnovo di quattro anni nello stesso previsto e ha quindi considerato valida la disdetta notificata dalla convenuta, ragione per la quale ha parzialmente accolto l'istanza, rigettando l'opposizione limitatamente a fr. 100.–.

C.

Con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il

diritto sostanziale, in particolare per aver fornito un'interpretazione del contratto in merito alla sua durata non conforme al chiaro tenore del medesimo. Nelle sue osservazioni del 21 e 23 agosto 2006 la convenuta ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerando

in diritto: 1. La documentazione prodotta dalla convenuta con le osservazioni al ricorso è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.

2. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

3. Nella fattispecie, il Giudice di pace, accertato che il contratto di pulizia periodica dell'impianto di riscaldamento sottoscritto il 27 marzo 2001 prevedeva una durata di quattro anni ed era rinnovabile tacitamente per quattro anni, ha ritenuto che lo stesso fosse scaduto nel 2005. Egli ha soggiunto che la rescissione formulata dalla convenuta il 18 gennaio 2005 era tardiva, ma che la stessa doveva valere per la successiva scadenza, ovvero per il 27 marzo 2006. Donde il parziale accoglimento limitatamente all'intervento del 2006 (recte: 2005). La ricorrente ribadisce che il contratto è chiaro e che ove lo stesso non sia disdetto deve ritenersi rinnovato per ulteriori quattro anni.

Ora, l'istante ha indicato quale titolo di credito, il *contratto di lavoro per la pulizia periodica all'impianto di riscaldamento* sottoscritto dalle parti il

27 marzo 2001 (doc. A). Questo contratto costituisce, di principio, valido riconoscimento di debito per l'importo indicato di fr. 100.– ove *per volta* si deve intendere una volta l'anno, e segnatamente nel mese di marzo. Ciò detto, la pretesa di fr. 400.– posta in esecuzione, che si riferisce alle spese per la pulizia dell'impianto di riscaldamento per gli anni 2005/2009, non è coperta dal riconoscimento di debito e non è in ogni caso esigibile, ritenuto che nel contratto non è previsto nessun termine di pagamento della quota fissa annua di fr. 100.– prevista per la pulizia dell'impianto da eseguirsi nel mese di marzo.

4. Di fronte a simile riconoscimento di debito, che l'escussa non contesta di aver personalmente firmato, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). In questo contesto spetta all'escusso dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio, ovvero sostanziarle in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle sue allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 87 seg. ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurigo 2000, pag. 350 con riferimenti).

In concreto, a fronte del testo del contratto, che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice non necessita di essere interpretato indicando chiaramente la sua durata iniziale di quattro anni (quindi dal 27 marzo 2001 al

27 marzo 2005), con rinnovo tacito di ulteriori quattro anni salvo disdetta da notificarsi con il preavviso di sei mesi, è indubbio che la disdetta notificata dalla convenuta il 18 gennaio 2005 non può essere considerata tempestiva e tale da inficiare la validità del riconoscimento di debito, anche perché con scritto

21 gennaio 2005 l'istante ha chiaramente indicato la sua volontà di mantenere in vigore il contratto assicurando la sua prestazione. I motivi addotti dalla convenuta a sostegno della sua decisione di porre fine anzitempo al contratto esulano quindi da una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione e dovranno se del caso essere verificati nell'ambito di una procedura ordinaria. Tuttavia, come si è visto in precedenza, il titolo di credito fatto valere costituisce valido riconoscimento di debito solo per fr. 100.–. E siccome la decisione impugnata, ancorché fondata su una motivazione insostenibile, non è arbitraria nel risultato, essa non deve essere annullata (Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 14 ad art. 327).

5. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La ricorrente rifonderà alla controparte un equo indennizzo per le spese dovute alla redazione delle osservazioni (v. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 150).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: 1. Ilricorso per cassazione 13 luglio 2006 di RI 1 è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con obbligo di rifondere alla controparte un equo indennizzo di fr. 50.–.

3. Intimazione a:

- __________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria