Tax Enforcement Challenge Regarding Military Exemption Taxes
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought cassation against two lower court decisions that rejected their objections to enforcement proceedings for military exemption taxes from 1999 and 2000, which were based on final administrative decisions. The appellate court found the cassation appeal null because it was filed by an individual who lacked the required legal standing or representation authority to challenge a Justice of the Peace ruling, as only the party themselves or an admitted lawyer can appeal, and the representative was neither; furthermore, even if admissible, the appeal lacked substantive legal grounds as the appellant failed to raise valid objections regarding evidentiary findings or legal application, specifically ignoring the fact that the appellant bore the consequence of not updating their address after moving abroad, which rendered the prior service valid.
Regesto Legislator
Ufficialerigetto definitivo - decisione pagamento tassa militare - legittimazione alla rappresentanza processuale - non data al fratello della parte - obbligo per la parte di notificare un suo recapito
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for nullity due to the lack of procedural standing of the representative filing the appeal.
Cited as the applicable procedural rule allowing the Chamber to decide with a brief motivation without notification to the counterparty because the appeal was manifestly ill-founded.
Cited in the preamble to the orders regarding the imposition of costs (although no costs were actually levied in order 2).
Testo completo
Incarto n. 16.2006.77 · Lugano 4 agosto 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 giugno 2006 presentato da
RI 1 RA 1 contro
le sentenze 31 maggio 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano nelle procedure sommarie in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 418a/06/S e inc. n. 419a/06/S) promosse con separate istanze
2 maggio 2006 da
CO 1 rappr. dall'RA 2
con le quali l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dall'escusso ai PE n. __________ e __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che con separate istanze 2 maggio 2006 lo CO 1, per il tramite __________, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 200.- rivendicato a titolo di tassa militare per il 1999, e al PE n. __________ emesso per lo stesso importo e concernente la tassa militare del 2000, oltre a fr. 30.- a titolo di spese esecutive;
che a valere quali titoli esecutivi l'istante ha prodotto le decisioni 20 dicembre 2001 relative alla tassa di esenzione dall'obbligo militare per il 1999 e il 2000, con l'attestazione del loro passaggio in giudicato;
che con sentenze 31 maggio 2006 il Giudice di pace, preso atto dell'assenza del convenuto al contraddittorio e accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto le istanze;
che con scritto 7 giugno 2006, indirizzato alla Giudicatura di pace, __________ è insorto, per conto del fratello __________, contro i predetti giudizi;
che l'atto in questione, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, è nullo, difettando a __________ __________ la legittimazione alla rappresentanza del convenuto RI 1, ossia mancando un presupposto processuale la cui presenza il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa (art. 97 cifra 4 CPC);
che infatti, legittimati a impugnare una sentenza del giudice di pace con ricorso in cassazione, oltre alla parte stessa (personalmente), sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);
che quindi, in considerazione della sanzione prevista dall'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso presentato da __________, per conto del fratello RI 1 nei confronti del quale sono state promosse le procedure esecutive, è nullo per carenza di legittimazione del rappresentante;
che, quand'anche fosse ricevibile, il ricorso sarebbe in ogni caso nullo siccome non contiene nessuna censura nei confronti della decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o all'applicazione di norme di diritto, nullità prevista dall'art. 329 cpv. 3 CPC;
che infatti per il ricorrente le autorità amministrative, ancorché debitamente informate, avrebbero commesso errori nell'intimazione delle decisioni destinate al fratello a un indirizzo inesatto;
che, per contro, da ricerche esperite da questa Camera presso l'Ufficio controllo abitanti di __________ risulta che il convenuto ha lasciato il suo domicilio in via __________
11 a __________ dal 1° maggio 2000 per recarsi all'estero senza notificare un nuovo recapito;
che, pertanto, egli sopporta le conseguenze di questa sua negligenza giacché spetta alla parte interessata adottare le misure appropriate affinché le comunicazioni dell'autorità, alla quale aveva precedentemente comunicato il suo recapito a __________, ove peraltro gli sono pure state notificate le decisioni del Giudice di pace, gli possano essere notificate al nuovo recapito o presso un suo rappresentante (cfr. Donzallaz, La notification
en droit interne suisse, 2002, n. 921);
che, dunque, anche nel merito il ricorso sarebbe sprovvisto di fondamento poiché dalla documentazione allegata al ricorso, e di principio inammissibile l'art.
321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi
fatti, prove o eccezioni, non risulta nessuna domanda di condono riferita alla tassa militare, domanda che secondo l'art. 37 cpv. 2 della [Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo
militare (LTEO)](http://www.admin.ch/ch/i/rs/661/index.html), doveva essere formulata per iscritto dall'interessato;
che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313*bis* CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv.
1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili all'istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 7 giugno 2006 di RI 1, in quanto presentato da __________, è nullo.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria