Co-Owners' Maintenance Obligation Appeal Voided for Insufficient Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants sought to overturn a lower court decision that compelled them, as co-owners of certain land parcels, to pay a share of maintenance expenses amounting to CHF 904.70 plus accessories, a debt based on a land registry regulation. The appellate court declared the appeal void because the submitted written documents failed to specify the required grounds of fact and law, detailing specific criticisms of the lower court's factual findings or legal application, thereby preventing the court from reviewing the merits of the challenge as mandated by procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 313 bis CPC, Art. 327 segg. CPC; Co-Owners' Maintenance Obligation Appeal Voided for Insufficient Grounds: The appellate court declared the appeal void because the submitted written documents failed to specify the required grounds of fact and law, detailing specific criticisms of the lower court's factual findings or legal application, thereby preventing the court from reviewing the merits of the challenge as mandated by procedural rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the rule defining the formal requirements for a valid appeal, which the court applied to declare the appeal null.
Cited as the rule allowing the court to reject an inadmissible or manifestly ill-founded appeal with a brief justification.
Cited as the general basis for the cassation procedure under which the ruling is made.
Testo completo
Incarto n. 16.2006.71 · Lugano 3 luglio 2006/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8/30 maggio 2006 presentato da
RI 1 e RI 2 contro
la sentenza 1° aprile 2006 del Giudice di pace del circolo della Verzasca, nella causa civile inappellabile (inc. n. 04/2006) promossa con istanza 10 gennaio 2006 da
CO 1 CO 2 CO 3 CO 4 CO 5 CO 6 rappr. da RA 1
con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 904.70 oltre accessori e il rigetto delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che con istanza 10 gennaio 2006 RI 2hanno convenuto RI 2 e RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo della Verzasca per ottenere il pagamento di fr. 904.70, rivendicati quale quota a loro carico per le spese di gestione e manutenzione delle particelle __________ e __________ RFD di __________ (comproprietà coattive) della quale sono comproprietari in ragione di 1/5, pretesa alla quale i convenuti si sono opposti;
che con sentenza 1° aprile 2006 il Giudice di pace, accertato che l'impegno di pagamento delle spese inerenti la gestione della comproprietà coattiva è fondato su un regolamento iscritto a registro fondiario a carico dei tutti i fondi interessati compreso quello dei convenuti, ha accolto l'istanza;
che con scritti
8 e 30 maggio 2006, indirizzati alla Giudicatura di pace, RI 1 e RI 2 hanno ribadito la loro opposizione alla richiesta di pagamento;
che gli atti in questione, trasmessi a questa Camera per essere trattati quale ricorso per cassazione, sono nulli;
che infatti secondo l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto degli scritti dei ricorrenti non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che invece di indicare a questa Camera le loro critiche alla decisione del giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull’applicazione di norme di diritto, i ricorrenti si limitano a contestare la pretesa della parte istante;
che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il ricorso 8/30 maggio 2006 di RI 1 e RI 2 è nullo.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
-; -; -.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Verzasca.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria