Contract Cancellation Refund Dispute Remanded for Insufficient Judicial Reasoning
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual who contracted for an intensive English course and paid the associated fee subsequently canceled the arrangement, receiving a partial refund, and sued to recover the remaining difference, including airfare costs, after the provider contested the cancellation due to lack of written notice as required by contract clause four. The appellate court accepted the cassation appeal, ruling that the lower court's decision was null because it failed to provide the necessary factual and legal reasoning required by procedural law, specifically omitting any explanation for rejecting the claim despite acknowledging the contract clauses and correspondence; consequently, the original judgment was annulled, and the case was remanded for a new ruling that includes a proper justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 285 cpv. 2 lett. e CPC, art. 332 CPC; Contract Cancellation Refund Dispute Remanded for Insufficient Judicial Reasoning: The appellate court accepted the cassation appeal, ruling that the lower court's decision was null because it failed to provide the necessary factual and legal reasoning required by procedural law, specifically omitting any explanation for rejecting the claim despite acknowledging the contract clauses and correspondence; consequently, the original judgment was annulled, and the case was remanded for a new ruling that includes a proper justification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was accepted based on this provision, which allows for the annulment of a decision when a rule of substantive or procedural law has been manifestly violated (cited in the context of the lack of motivation).
This article, requiring the statement of factual and legal grounds in judgments, was implicitly used to establish the deficiency (lack of motivation) that led to the nullity, although it is mentioned in the reasoning leading up to the dispositive.
This article (referenced via commentary) mandates the remittal of the case to the first instance judge for a new decision when the original judgment is annulled due to defective motivation, justifying Order 1's consequence.
Testo completo
Incarto n. 16.2006.66 · Lugano 20 dicembre 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 8 giugno 2006 presentato da
RI 1 (patrocinato dall' PA 1 )
contro la sentenza emessa il 18 maggio 2006 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile (inc. n. 87-2005) promossa con istanza 2 novembre 2005 nei confronti di
CO 1, ;
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che nell'aprile 2005 RI 1 ha sottoscritto con __________ di __________ un contratto per la prenotazione di un corso intensivo di inglese a Londra per 9 settimane dal 18 luglio al 16 settembre 2006, versando in seguito fr. 6169.50;
che a seguito della mancata comunicazione del luogo ove RI 1 avrebbe alloggiato a Londra, questi ha annullato il soggiorno linguistico ricevendo dalla __________fr. 4798.80;
che con istanza 2 novembre 2005 RI 1 ha convenuto la __________ davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 1815.60 corrispondenti alla differenza di quanto versato per il soggiorno oltre al costo del biglietto aereo e gli interessi di mora;
che all'udienza del 20 dicembre 2005 indetta per la discussione, la convenuta si è opposta all'istanza rilevando di non aver mai ricevuto dall'istante una comunicazione scritta della sua rinuncia al contratto così come previsto dall'art. 4 del medesimo;
che con sentenza 18 maggio 2006 il Giudice di pace, accertata preliminarmente la propria competenza, ha respinto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC per carenza di motivazione;
che la controparte non ha presentato osservazioni;
che, preliminarmente, la __________ non risulta avere la personalità giuridica, la quale appartiene alla RI 1 (v. anche doc. B e C);
che non sussistendo dubbi né nel giudice né nella controparte, quest'ultima avendo discusso la lite, la denominazione della convenuta deve essere rettificata di conseguenza;
che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che
secondo l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC le sentenze devono contenere, “a pena nullità”, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto;
che, senza disattendere i requisiti minimi di motivazione discendenti dal diritto federale, il giudice può anche limitarsi a enunciare le circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio;
che, per quanto riguarda i motivi di diritto, il giudice deve indicare sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, m. 2 ad art. 285);
che, in sostanza, il destinatario della sentenza deve poter capire perché il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro, così come l'autorità di ricorso deve essere in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 132 I 198 consid. 3, 131 I 20 consid. 3, 129 I 236 consid. 3.2 con richiamo);
che in concreto il giudice di pace, dopo aver richiamato il contenuto della clausola n. 4 e 5 del contratto sottoscritto dalle parti, così come lo scambio di corrispondenza intercorso tra le medesime, non ha dedotto nessuna conseguenza, in particolare non ha indicato il motivo per il quale ha respinto l'istanza;
che il ricorrente, dunque, non aveva alcun elemento per capire come mai il giudice abbia deciso in tal senso;
che pertanto la sentenza, priva di valida motivazione, così come correttamente evidenziato dal ricorrente, deve essere dichiarata nulla;
che in considerazione del limitato potere di cognizione di questa Camera e al fine di garantire alle parti il doppio grado di giurisdizione, si impone il rinvio degli atti al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio adducendo i motivi della sua decisione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 332);
che a dipendenza dell'esito del gravame e della particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tassa di giustizia;
che, per quanto riguarda le ripetibili, la controparte non ha postulato la reiezione del ricorso sicché non può ritenersi soccombente, né lo Stato del Cantone Ticino è parte al procedimento per cui non può essere tenuto al versamento di indennità (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4).
Per questi motivi,
pronuncia: 1.
Il ricorso per cassazione 8 giugno 2006 di RI 1 è accolto.
Di conseguenza è accerta la nullità della sentenza 18 maggio 2006 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona.
2. Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria