Appeal Dismissed: Rejection of Opposition to Court Fee Collection Based on Alleged Incapacity and Lack of Summons
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a lower court's decision to definitively reject their opposition to the collection of a court fee, which was based on a valid executive title, arguing the judgment was void due to their alleged incapacity and a violation of the right to be heard because they never received the summons for the contradictory hearing. The reviewing court dismissed the appeal, finding that the medical documentation did not establish a lack of legal capacity to stand trial, and that the claim of a missed hearing was manifestly unfounded because the appellant was personally present at the hearing and articulated their opposition, thereby demonstrating comprehension, leading to the rejection of the appeal and the imposition of costs on the appellant, with a referral of the appellant's legal representative to the Bar Disciplinary Commission for filing a brief based on a demonstrably false premise.
Regesto Legislator
Ufficialerigetto definitivo - diritto di essere sentito - escluso se la parte ha presenziato all'udienza - deferimento del legale alla Commissione di disciplina
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis general reference to the articles governing cassation appeal procedure is cited in the preamble to the decision which dismisses the appeal in point 1.
Cited in the preamble for the allocation of costs, which is executed in order 2.
Cited in the preamble for matters relating to the handling of the case, although no specific provision regarding OTLEF is explicitly detailed in the dispositive orders other than costs.
Although discussed in the reasoning regarding capacity to stand trial, this article is NOT cited in the final orders (dispositive points 1, 2, 3), so it must be excluded.
Although discussed in the reasoning for the summary rejection procedure, this article is NOT cited in the final orders (dispositive points 1, 2, 3), so it must be excluded.
Testo completo
Incarto n. 16.2006.65 · Lugano 3 luglio 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 giugno 2006 presentato da
o RI 1 patr. dall'avv. dr. Elio Guarino, Lugano contro
la sentenza 26 maggio 2006 del Giudice di pace del circolo di Capriasca, nella procedura sommaria in tema di rigetto dell'opposizione (inc. n. O6/31/S) promossa con istanza 1° febbraio 2006 da
CO 1 rappr. dall'RA 2
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 1° febbraio 2006 lo CO 1, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 400.- corrispondenti alla tassa di giustizia posta a carico di quest'ultimo con decisione 21 settembre 2004 del Consiglio di Stato, prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che all'udienza di contraddittorio del 5 maggio 2006 l'escusso ha confermato la sua opposizione al PE giustificando il mancato pagamento del credito avversario con le sue difficoltà finanziarie;
che con sentenza 26 maggio 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto la domanda di rigetto definitivo dell'opposizione;
che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC, eccependo inoltre la nullità della sentenza siccome *emessa contro persona malata ed incapace priva di rappresentanza*;
che, per quanto attiene alla pretesa nullità della sentenza poiché emanata nei confronti di persona incapace, dai certificati medici allegati al ricorso si evince un'effettiva sussistenza di problemi di salute del ricorrente, ma non una loro ripercussione sulla sua capacità di intendere, ragione per la quale è da escludere che al medesimo difettasse la capacità di stare in giudizio ai sensi dell'art. 97 CPC;
che a prescindere da questa contestazione il ricorso è incentrato sulla violazione del diritto di essere sentito del ricorrente per il mancato ricevimento della citazione all'udienza di contraddittorio del 5 maggio 2006;
che la censura, oltre che incomprensibile, è manifestamente infondata giacché come si evince dal verbale di udienza, il convenuto era personalmente presente e ha manifestato la propria opposizione all'istanza avversaria motivandola, dimostrando così di aver perfettamente compreso, a ulteriore comprova dell'infondatezza delle censura riferita alla sua pretesa incapacità, il senso della sua comparsa dinanzi al primo giudice;
che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313 bis, m. 2);
che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre all'istante, al quale il ricorso non è stato trasmesso per osservazioni, non vengono assegnate ripetibili per questa sede;
che il legale del ricorrente, che ha fondato il suo gravame sull'assenza del convenuto al contraddittorio nonostante tale fatto non corrispondesse al vero, come era facilmente verificabile dalla sentenza, deve essere deferito alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati, la quale verificherà la correttezza di tale comportamento dal profilo deontologico.
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 6 giugno 2006 di RI 1 è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.–, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca e alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria