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16.2006.61 • TRAC TI 16.2006.61 Generato dall'IA

Employee Wage Claim Appeal Regarding Proper Service of Process

Numero d'incarto 16.2006.61
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An employee sued a former employer for unpaid wages totaling CHF 1,599.30, which the Justice of the Peace granted based on the employee's documented claims and the employer's non-attendance at the hearing. The employer filed an appeal, claiming they never received the citation for the hearing, thereby violating their right to be heard. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the citation was properly sent via registered mail, and under established jurisprudence, notification is considered complete either upon actual delivery or after seven days of deposit at the post office if unclaimed; since the appealing party did not dispute the proper dispatch or the lack of notification advice, the failure to appear was attributable to the appellant, meaning their right to be heard was not violated.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. e CPC, Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 417 cpv. 1 lett. e CPC; Employee Wage Claim Appeal Regarding Proper Service of Process: The employer filed an appeal, claiming they never received the citation for the hearing, thereby violating their right to be heard. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the citation was properly sent via registered mail, and under established jurisprudence, notification is considered complete either upon actual delivery or after seven days of deposit at the post office if unclaimed; since the appealing party did not dispute the proper dispatch or the lack of notification advice, the failure to appear was attributable to the appellant, meaning their right to be heard was not violated.

Parole chiave

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notificazione di atti corretta notificazione retribuzione non pagata diritto di essere sentito condanna al pagamento pecuniario diritto al deposito contratto di lavoro - mancato ritiro citazione - diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. e CPC

Cited as the legal basis for the potential annulment of the lower court's decision based on a violation of the right to be heard, although ultimately the appeal was rejected on the merits of this claim.

art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

Cited in the reasoning preceding the orders regarding the exemption of judicial fees and costs for this judgment.

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.61 · Lugano 9 giugno 2006/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 maggio 2006 presentato da

RI 1 contro

la sentenza 11 maggio 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura per azioni derivanti da contratto di lavoro (inc. n. 41b/06/Osm) promossa con istanza 29 marzo 2006 da

CO 1 (I) rappr. dall'RA 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'599.30 netti oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 29 marzo 2006 CO 1 ha convenuto dinanzi al Giudice di pace del Circolo di Lugano RI 1, gestore del __________ a Lugano, alle dipendenze della quale ha lavorato come cameriera, per ottenere il pagamento di fr. 1'599.30 rivendicati a saldo del salario di sua spettanze per i mesi da ottobre a dicembre 2005;

che con sentenza 11 maggio 2006 il giudice di pace ha accolto l'istanza, avendo la lavoratrice sufficientemente comprovato il suo credito sulla base della documentazione prodotta e che la convenuta, assente alla discussione, non ha contestato;

che con scritto 17 maggio 2006, indirizzato alla giudicatura di pace e denominato ricorso, RI 1 sostiene di non aver ricevuto la citazione e quindi di non aver potuto presenziare all'udienza di discussione;

che l'atto in questione è stato trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione;

che giusta l¿art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall¿art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che nella fattispecie con ordinanza 27 aprile 2006, spedita mediante invio raccomandato n. 98.00.690001.__________, il giudice di pace ha citato le parti all¿udienza dell'11 maggio 2006 per la discussione dell'istanza;

che la raccomandata destinata alla RI 1 non è stata ritirata dall¿interessata e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata alla giudicatura;

che per costante giurisprudenza del Tribunale federale un atto dell¿autorità spedito per lettera raccomandata è notificato al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l¿invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l¿ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l¿ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);

che nel caso concreto, poiché la ricorrente non contesta la regolarità della notifica della citazione, in particolare di non aver ricevuto l'avviso di ritiro della raccomandata contenente l'invio, ella non può che imputare a sé stessa l'assenza alla discussione dell'istanza, ragione per la quale il suo

diritto di essere sentita non è stato violato;

che il ricorso, fondato esclusivamente su questa censura, deve così essere respinto;

che giusta l'art. 313*bis* CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all¿art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia (art. 417 cpv. 1 lett. e CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 17 maggio 2006 di RI 1 è respinto.

2. Il presentegiudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d¿appello

La presidente La segretaria