Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Debt Enforcement Challenge
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought to overturn a lower court's decision that provisionally rejected the opposition to an execution proceeding for overdue rent, where the claim was based on a lease agreement identifying both the appellant and another individual as joint and several debtors. The reviewing court dismissed the appeal because the filing failed to meet the formal requirements for a recourse to the Court of Cassation under civil procedure rules, as the appellant merely reiterated arguments for opposing the debt—namely, reasons for non-payment under the joint liability—instead of specifying the factual and legal grounds for challenging the previous ruling concerning the application of debt enforcement law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 cpv. 1 LALEF, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 82 LEF, Art. 144 CO, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Debt Enforcement Challenge: The reviewing court dismissed the appeal because the filing failed to meet the formal requirements for a recourse to the Court of Cassation under civil procedure rules, as the appellant merely reiterated arguments for opposing the debt—namely, reasons for non-payment under the joint liability—instead of specifying the factual and legal grounds for challenging the previous ruling concerning the application of debt enforcement law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe articles are cited as the basis for the decision on the cassation appeal, which was rejected due to formal defects.
This article regarding costs is cited in the preamble to the final orders.
This abbreviation concerning costs is cited in the preamble to the final orders.
Testo completo
Incarto n. 16.2006.6 · Lugano 26 gennaio 2006/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 dicembre 2005 presentato da
RI 1 (F) contro
la sentenza 15 settembre 2005 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.292) promossa con istanza 6 luglio 2005 da
CO 1 rappr. da RA 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 6 luglio 2005 la CO 1, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da quest'ultimo al PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificatogli per l'incasso di fr. 8'756.- oltre interessi e spese, rivendicati a titolo di pigioni scadute per i mesi di giugno 2004, febbraio/ giugno 2005, per la locazione di un appartamento di sua proprietà a __________, pretesa ridotta successivamente a fr. 7'924 .- oltre interessi;
che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto un contratto di locazione sottoscritto il 14 maggio 2004 con __________ e RI 1 quali debitori solidali;
che con sentenza 15 settembre 2005 il segretario assessore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito per l'importo di fr. 7'924.- al quale l'escusso, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con scritto
16 dicembre 2005, confermato il 13 gennaio 2006, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;
che a prescindere dalla sua tempestività, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione essendo di 10 giorni (art. 22 cpv. 1 LALEF), il ricorso è nullo;
che infatti, secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 16 dicembre 2005 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti in particolare l'applicazione dell'art. 82 LEF, il ricorrente si limita a spiegare i motivi per i quali si è opposto al pagamento della pretesa avversaria avente per oggetto delle pigioni scadute e reclamate nei suoi confronti in virtù del vincolo di solidarietà che lo legava alla moglie, e che permette al creditore di agire a sua scelta nei confronti di un debitore piuttosto che dell'altro (art. 144 CO);
che sulla base di tale allegazioni è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313*bis* CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della fattispecie e a titolo eccezionale non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è neppure stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 16 dicembre 2005 di RI 1
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- (F); - .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria