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16.2006.58 • TRAC TI 16.2006.58 Generato dall'IA

Loan Contract Sufficiency of Proof Appeal

Numero d'incarto 16.2006.58
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A litigant sought reimbursement of a purported loan amount from a defendant, but the lower court dismissed the claim because the existence of a loan contract was not sufficiently proven by the conflicting witness testimonies. The appellant challenged this decision, alleging arbitrary evaluation of evidence, specifically pointing to a witness who seemed to confirm the loan agreement. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the crucial witness's testimony was primarily based on hearsay and, although a conversation suggesting a loan occurred, it lacked any precise details regarding the contract's agreed-upon content, thereby affirming that the initial judge's conclusion that the claim was unproven was not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 8 CC, Art. 312 en, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 72 LTF, Art. 76 LTF; Loan Contract Sufficiency of Proof Appeal: The appellant challenged this decision, alleging arbitrary evaluation of evidence, specifically pointing to a witness who seemed to confirm the loan agreement. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the crucial witness's testimony was primarily based on hearsay and, although a conversation suggesting a loan occurred, it lacked any precise details regarding the contract's agreed-upon content, thereby affirming that the initial judge's conclusion that the claim was unproven was not arbitrary.

Parole chiave

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contratto di mutuo sufficienza della testimonianza conclusione del contratto interpretazione della sentenza incitamento a violare o a rescindere un contratto truffa in materia di credito contratto di mutuo - onere della prova - valore probatorio di una testimonianza

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 132 I 17
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

This provision was the legal ground cited by the appellant for annulment, and the decision implicitly addresses its applicability in dismissing the appeal.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article was cited to rule on the allocation of procedural costs following the dismissal of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.58 · Lugano 9 gennaio 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18 aprile 2006 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 7 aprile 2006 dal Giudice di pace del circolo di Pregassona, nella causa civile inappellabile (inc. n. 76/2005/O) promossa con istanza 26 ottobre 2005 nei confronti di

CO 1 ;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 26 ottobre 2005 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Pregassona per ottenere il pagamento di fr. 1000.- oltre accessori, a titolo di restituzione di un mutuo. All'udienza del 1° febbraio 2006 indetta per la discussione, la convenuta ha concluso per il rigetto dell'istanza contestando di aver ricevuto l'importo rivendicato.

B.

Con sentenza 7 aprile 2006 il Giudice di pace supplente, in considerazione delle versioni discordanti fornite dai testi proposti dalle parti, non ha ritenuto provata la conclusione di un contratto di mutuo tra le stesse e ha quindi respinto l'istanza.

C.

Con il presente tempestivo ricorso RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver ignorato la deposizione di __________ che ha confermato il perfezionamento del contratto di mutuo. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una

sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

2. Il primo giudice, in sintesi, ha respinto l'istanza poiché l'istante non aveva dimostrato la conclusione di un contratto di mutuo con la convenuta. In particolare, le testimonianze fornite dalle parti non erano sufficientemente probanti dell'avvenuto prestito. Il ricorrente contesta tale conclusione rimproverando al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, segnatamente la deposizione di __________ che ha confermato il perfezionamento del contratto di mutuo.

Nella fattispecie, premesso che incombeva all'istante dimostrare la concessione di un mutuo alla convenuta (art. 8 CC; Schärer/ Maurenbrecher in: Basler Kommentar, OR I, 3ª edizione, n. 11 ad art.

312 en. 34 ad art. 318), egli ha proposto l'escussione di un teste. Ora, dal verbale di audizione risulta che in un primo tempo __________ ha semplicemente riferito quanto raccontatogli dall'istante, ciò che esclude, su questo punto, qualsiasi valore probatorio alla sua deposizione (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 237). Il teste ha poi precisato di aver assistito a un colloquio tra le parti durante il quale l'istante, in modo scherzoso, ha affermato "ti ho fatto un prestito, non ho neanche la ricevuta" al che la convenuta ha risposto "è una somma modesta, potresti anche regalarmela" (verbale del 22 marzo 2006). Se ciò basta per ammettere l'esistenza di un accordo, nulla è dato di sapere con un minimo di precisione quanto al contenuto dello stesso, né tanto meno nel senso asserito dall'istante. Mancando ogni elemento affidabile circa il contenuto del contratto, la conclusione del primo giudice non può essere, quanto meno nel risultato, ritenuta arbitraria.

3.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato alcun titolo di cassazione, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Alla convenuta, che non ha presentato osservazioni, non si attribuiscono ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 18 aprile 2006 RI 1 è respinto.

2.Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo a carico. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione a:

- ; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF) solo se il valore litigioso ammonta ad almeno a 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.