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16.2006.55 • TRAC TI 16.2006.55 Generato dall'IA

Debtor's Absence Due to Oversight Does Not Violate Right to Be Heard for Appeal

Numero d'incarto 16.2006.55
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision, which had granted a creditor's claim for unpaid service fees after the debtor failed to appear at the final hearing due to their own oversight, arguing a violation of the right to be heard. The appellate court dismissed the appeal because the appellant conceded that the lack of presence was due to their own mistake and did not assert any irregularity in the citation process, concluding that a self-induced absence does not constitute a violation of the right to be heard sufficient for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 148 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Debtor's Absence Due to Oversight Does Not Violate Right to Be Heard for Appeal: The appellate court dismissed the appeal because the appellant conceded that the lack of presence was due to their own mistake and did not assert any irregularity in the citation process, concluding that a self-induced absence does not constitute a violation of the right to be heard sufficient for cassation.

Parole chiave

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diritto di essere sentito violazione dei diritti di parte notificazione di atti assenza ingiustificata udienza fallimentare opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. e CPC

Although discussed in the reasoning, this provision concerning the annulment of a lower court decision based on violation of the right to be heard was implicitly the substantive basis for the appellant's request, which the court ultimately rejected.

art. 148 cpv. 1 CPC

This provision governs the imposition of costs in case of litigation loss, applied in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.55 · Lugano 22 maggio 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 maggio 2006 presentato da

RI 1 -Castione contro

la sentenza 21 aprile 2006 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile (inc. n. 77/2005) promossa con istanza 12 ottobre 2005 da

CO 1 rappr. da RA 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 913.05 oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che con istanza 12 ottobre 2005 il garage CO 1 ha convenuto __________ davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 863.05 rivendicati a saldo di una fattura emessa il 10 maggio 2004 per prestazioni eseguite sul veicolo di quest'ultimo, oltre a fr. 50.- per spese esecutive;

che la sentenza 27 ottobre 2005 con cui il Giudice di pace aveva accolto l'istanza è stata dichiarata nulla da questa Camera per violazione del diritto di essere sentito del convenuto con sentenza del 25 novembre 2005 (inc. 16.2005.133);

che all'udienza del 22 marzo 2006 le parti hanno deciso di rinviare la discussione a una successiva udienza per permettere alla parte istante di essere regolarmente rappresentata;

che all'udienza di discussione dell'istanza del 30 marzo 2006, l'istante, unica parte presente, ha confermato la sua pretesa;

che con sentenza 21 aprile 2006 il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta e alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all'udienza, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame, dal quale deve essere estromessa la documentazione allo stesso allegata, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento con conseguente rinvio degli atti al primo giudice per nuovo giudizio non avendo egli *potuto far valere le proprie ragioni poiché non era presente per dimenticanza di udienza;*

che con scritto 18 maggio 2006 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;

che giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che nella fattispecie __________ non contesta la regolarità della citazione, rispettivamente non sostiene di non averla ricevuta, ma si limita a giustificare la propria assenza alla discussione *per dimenticanza*;

che simile argomentazione non concretizza nessun titolo di cassazione, tantomeno quella della lesione del diritto di essere sentito, il ricorrente riconoscendo espressamente di essere il solo responsabile della sua mancata partecipazione all'udienza di discussione;

che in simile evenienza, ovvero in assenza di una qualsiasi censura nei confronti dell'operato del primo giudice, il ricorso deve essere respinto;

che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 2 maggio 2006 di RI 1è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente il quale rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 30.- per questa sede.

3. Intimazione:

- -; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La segretaria