Cassation Appeal Voided Due to Lack of Legal Representation Standing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal court considered a cassation appeal filed against a lower court's decision that definitively rejected an opposition to an enforcement order seeking collection of court-related costs previously imposed by final judgments. The court reasoned that the appeal was void because it was submitted by a representative who lacked the requisite legal standing to represent a party in cassation proceedings, as only the party themselves, or advocates admitted to professional practice, or persons with legal representation are authorized, whereas the representative did not fall into any of these permissible categories, rendering the appeal null due to a procedural defect concerning party capacity and representation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 97 cifra, Art. 301 CPC, Art. 64 CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 22 cpv. 1 LALEF, Art. 329 cpv. 3 CPC; Cassation Appeal Voided Due to Lack of Legal Representation Standing: The court reasoned that the appeal was void because it was submitted by a representative who lacked the requisite legal standing to represent a party in cassation proceedings, as only the party themselves, or advocates admitted to professional practice, or persons with legal representation are authorized, whereas the representative did not fall into any of these permissible categories, rendering the appeal null due to a procedural defect concerning party capacity and representation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to reject the appeal because it was considered null due to the lack of procedural representation.
Cited in the reasoning to support the declaration of nullity because the absence of a procedural prerequisite (legitimation to represent) nullifies the act.
Cited in the reasoning as the procedural requirement concerning capacity and legitimacy of representatives, which justifies the finding of nullity in order 1.
Cited in the motivation preceding the orders as the basis for imposing costs.
Cited in the motivation preceding the orders as the basis for imposing costs/fees.
Testo completo
Incarto n. 16.2006.54 · Lugano 22 maggio 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 maggio 2006 presentato da
RI 1 ) contro
la sentenza 5 aprile 2006 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. 46) promossa con istanza 24 gennaio 2006 da
CO 1 e CO 2
con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 24 gennaio 2006 CO 1 e CO 2 hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 900.- rivendicati a titolo di tasse, spese di giustizia e ripetibili poste a carico di quest'ultimo con sentenze 26 maggio 2004 del Pretore supplente del distretto di Lugano, sezione 4 e 17 settembre 2004 della seconda Camera civile del Tribunale d'appello, prodotte a valere quale titolo esecutivo;
che con sentenza 5 aprile 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nelle sentenze prodotte dagli istanti e alle quali il convenuto, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con atto 4 maggio 2006 RI 1, rappresentato da __________, è insorto contro il predetto giudizio;
che, come già indicato da questa Camera, __________ non è legittimato alla rappresentanza processuale in sede di ricorso (CCC, sentenza 16.2006.21 del 22 febbraio 2006);
che, comunque sia, tra i presupposti processuali che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64*a* cpv. 3 CPC), di modo che dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all'albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art.
301 CPC);
che, per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace con ricorso in cassazione, oltre alla parte medesima, sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 301, m. 2 ad art. 301);
che __________, ancorché munito di procura, non rientra in nessuna di queste categorie e non è quindi legittimato alla rappresentanza processuale in sede di ricorso davanti a questa Camera;
che poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera non può che constatare la nullità del ricorso 4 maggio 2006 siccome sottoscritto da persona priva di legittimazione alla rappresentanza processuale (art. 97 cifra 4 CPC);
che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua tempestività (il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione essendo di 10 giorni ex art. 22 cpv. 1 LALEF), deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell'art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che tasse e spese seguono la soccombenza, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 4 maggio 2006 di RI 1 è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- ; - Sigirino; - Sigirino.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria