Employer's Appeal of Unpaid Wages Dismissed for Untimely and Improper Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn employer appealed a lower court's decision that awarded an employee unpaid wages of a specified amount, arguing the employee had abandoned the job; however, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the ten-day deadline for filing a cassation appeal in labor disputes, which is not suspended by judicial holidays, had expired, given the notification date of the lower ruling and the subsequent filing date of the appeal, and further noted the appeal was procedurally flawed due to being filed via fax without an original signature, in the wrong language, and lacking specific challenges to the judgment.
Regesto Legislator
Ufficialelavoro - tempestività del ricorso - notifica raccomandata - ricorso in lingua tedesca - ricorso per fax irricevibile - requisito della firma
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders regarding the allocation of procedural costs.
Testo completo
Incarto n. 16.2006.53 · Lugano 15 maggio 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 maggio 2006 presentato da
RI 1 contro
la sentenza 4 aprile 2006 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna, nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n.
DI.2006.17) promossa con istanza 30 gennaio 2006 da
CO 1 rappr. da RA 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 7'703.50 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che con istanza 30 gennaio 2006 CO 1 ha convenuto davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna la società RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 7'703.50 netti quale corrispettivo del salario per i mesi di settembre e ottobre 2005;
che con sentenza 4 aprile 2005 il Segretario assessore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta, alla quale la convenuta non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all'udienza, ha accolto l'istanza;
che con atto ricorsuale del 5 maggio 2006 RI 1giustificata la propria assenza all'udienza di discussione con l'impedimento di ritirare la citazione per la chiusura dell'esercizio pubblico durante i mesi invernali, contesta le pretese avversarie avendo il dipendente abbandonato il posto di lavoro nel mese di settembre 2005;
che giusta l'art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di 10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC);
che l'invio giudiziario spedito per raccomandata, si ritiene notificato al destinatario nel momento della sua consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato all''ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. aa; 123 III 492; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);
che in concreto la sentenza è stata notificata alle parti il 4 aprile 2006, ragione per la quale, pur tenendo conto della decorrenza del periodo di giacenza di sette giorni, al momento dell'inoltro del ricorso per cassazione (7 maggio 2006), il termine ricorsuale di 10 giorni era già scaduto, motivo per cui il ricorso è tardivo;
che il ricorso sarebbe comunque stato irricevibile siccome presentato per fax, e quindi carente di una firma originale (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 309, m. 1 e N. 807), redatto in lingua tedesca, ovvero in contrasto con quanto dispone l'art. 117 CPC secondo il quale il processo deve svolgersi in italiano e gli allegati redatti nella stessa lingua (Cocchi/Trezzini, op. cit, ad art. 117, m. 2), e per di più senza allegare nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato, con conseguente nullità del medesimo ai sensi dell'art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che il presente giudizio è esente da tasse e spese, mentre non si assegnano ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è neppure stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso 5 maggio 2006 di RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria