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16.2006.51 • TRAC TI 16.2006.51 Generato dall'IA

Union Representative Standing Dismissal and Subsequent Appeal Withdrawal

Numero d'incarto 16.2006.51
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual, represented by a union, sought payment of outstanding salary claims against an employer in the lower court, which dismissed the claim as inadmissible because the union representative lacked standing, citing a local rule requiring domicile within the Canton for representation. The claimant appealed this decision, challenging the standing determination, but subsequently informed the appellate court that they were withdrawing the appeal, leading the court to strike the appeal from the roll due to the appellant's desistance, and consequently determining no fees or costs were due for the cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 417 cpv. 1 lett. e CPC; Union Representative Standing Dismissal and Subsequent Appeal Withdrawal: The claimant appealed this decision, challenging the standing determination, but subsequently informed the appellate court that they were withdrawing the appeal, leading the court to strike the appeal from the roll due to the appellant's desistance, and consequently determining no fees or costs were due for the cassation proceeding.

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere rappresentante sindacale sciopero abbandono definitivo del procedimento stralcio dai ruoli rinuncia a pretese di salario contratto di lavoro - stralcio del ricorso per ritiro

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 CPC

This article justified the striking of the appeal from the rolls due to the appellant's withdrawal (desistenza).

art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

This article was cited in relation to the costs/fees of the appeal procedure, which were waived.

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.51 · Lugano 5 luglio 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 maggio 2006 presentato da

RI 1 patr. dall' RA 1 contro

la sentenza 26 aprile 2006 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n. DI.2006.73) promossa con istanza 17 marzo 2006 nei confronti di

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'474.85 lordi oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda sulla quale il giudice non si è espresso, avendo dichiarato irricevibile l'istanza per carenza di legittimazione del rappresentante,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 17 marzo 2006 RI 1, rappresentato del Sindacato UNIA Ticino e Moesa, ha convenuto CO 1 davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 3'474.85 lordi rivendicati a saldo delle sue pretese salariali per la durata del rapporto di lavoro;

che con sentenza 26 aprile 2005 il segretario assessore ha dichiarato l'istanza irricevibile per carenza di legittimazione del rappresentante dell'istante, non riconoscendo al Sindacato UNIA la capacità di rappresentare in giudizio siccome non domiciliato nel Cantone Ticino così come richiesto dall'art. 64*a* cpv. 2 lett. b CPC;

che con il presente tempestivo gravame RI 1è

insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento con conseguente riconoscimento della rappresentanza processuale al Sindacato UNIA e rinvio degli atti al primo giudice affinché si esprima sul merito della lite;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che con scritto 3 luglio 2006 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso;

che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per desistenza del ricorrente (art. 352 cpv. 1 CPC);

che il presente giudizio è esente da tasse e spese mentre alla controparte non vengono assegnate ripetibili, non avendo formulato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.

417 cpv. 1 lett. e CPC

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 8 maggio 2006 di RI 1 è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria