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16.2006.5 • TRAC TI 16.2006.5 Generato dall'IA

Appeal Regarding Summary Judgment on Lease Debt Involving VAT and Undocumented Fees

Numero d'incarto 16.2006.5
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellate court reviewed a challenge to a summary judgment that partially granted the opposition rejection request, where the original claim sought payment for overdue rent and garbage fees based on a lease agreement. The court upheld the lower court's finding that the failure of the appellant to receive the hearing summons, sent via registered mail that was not collected, did not violate the right to be heard because notification was presumed complete according to established jurisprudence. However, the court found the lower court erred in applying substantive law (Article 82 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Act) by including VAT on rent, which is exempt for property leases, and by including garbage fees which were not documented as a debt obligation in the lease agreement; consequently, the appeal was partially granted, overturning the original judgment to recognize the debt only for the overdue rent amount of 825 plus contractual interest, while costs were shared between the parties.

Regesto Legislator

Ufficiale

rigetto provvisorio - contratto di locazione quale riconoscimento di debito solo per le pigioni e le spese espressamente menzionate - inammissibile la richiesta di pagamento dell'IVA sulle pigioni - diritto di essere sentito - notifica citazione

Parole chiave

Generato dall'IA
credito in esecuzione pagamento del canone di locazione udienza fallimentare leasing diritti e obblighi contrattuali diritto di proprietà

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 LEF

The main ground for partially granting the appeal and modifying the lower court's decision was the erroneous application of this article regarding the existence of a valid debt acknowledgment.

art. 104 cpv. 1 CO

This provision was cited in the final orders to determine the applicable default interest rate on the recognized debt.

art. 148 cpv. 2 CPC

This article governs the allocation of costs in the first instance proceedings (following the partial success of the appeal).

art. 327 segg. CPC

This section was cited in the preamble to the decision as the procedural basis for reviewing the cassation appeal.

art. 148 CPC

This article governs the allocation of costs for the first instance proceedings (referenced in the preamble to the final orders).

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.5 · Lugano 17 febbraio 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 dicembre 2005 presentato da

RI 1 contro

la sentenza 16 dicembre 2005 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 172b/05/S) promossa con istanza 17 ottobre 2005 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che con istanza 17 ottobre 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 1'856.15 oltre interessi e spese rivendicati a titolo di pigioni scadute per i mesi da maggio a settembre 2005 e quale tassa rifiuti per gli anni 2003-2005;

che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto un contratto di locazione avente per oggetto dei locali ad uso commerciale di sua proprietà a Grancia sottoscritto il 23 dicembre 2003 dall'escussa;

che con sentenza 16 dicembre il Giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito al quale l'escussa, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; la ricorrente lamenta la lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare al contraddittorio, non essendole pervenuta la relativa citazione;

che con scritto 9 febbraio 2006 l'istante ha sollevato perplessità sulle giustificazioni addotte dalla ricorrente;

che, per quanto riguarda la violazione del diritto di essere sentita, secondo costante giurisprudenza, se l'invio raccomandato avviene regolarmente, lo stesso si ritiene notificato al momento del ritiro da parte del destinatario o l'ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l¿ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);

che in concreto, con ordinanza 23 novembre 2005, spedita mediante invio raccomandato n. 98.00.690001.01385390, il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza del

7 dicembre 2005 per il contraddittorio;

che la raccomandata destinata a RI 1 non è stata ritirata dall'interessata e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;

che la ricorrente non contesta la regolarità della notifica, né sostiene di non aver ricevuto l'avviso di ritiro, sicché essa non può dolersi della sua mancata partecipazione al contraddittorio;

che, ciò nondimeno, la sentenza del giudice di pace deve essere censurata siccome frutto di un'errata applicazione del diritto sostanziale, in particolare dell'art. 82 LEF;

che secondo l'art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell¿opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;

che nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 190);

che trattandosi di un contratto di locazione, questo costituisce valido riconoscimento di debito per le pigioni scadute e per eventuali spese accessorie nello stesso espressamente contemplate (D. Staehelin, op. cit.,n. 114 ad art. 82 LEF);

che nella fattispecie il contratto di locazione sottoscritto dalle parti prevede il pagamento di una pigione mensile di *fr. 165.- + IVA*;

che, quindi, lo stesso costituisce valido riconoscimento di debito per le pigioni arretrate per i mesi da maggio a settembre 2005, per complessivi fr. 825.-, mentre è inammissibile, siccome contraria all'art. 18 cifra 21 della Legge sull'IVA che esclude espressamente dall'assoggettamento a quest'imposta i contratti di locazione di immobili (cfr. Rivier/Rochat, Droit fiscal suisse, La taxe sur la valeur ajoutée, 2000, pag. 209), la richiesta di pagamento dell'IVA su queste pigioni;

che, per quanto attiene alla richiesta di pagamento della *tassa spazzatura per l'anno 2003, 2004 e 2005,*la stessa non trova nessun riscontro nel contratto di locazione, silente su questo titolo, sicché per l'importo di fr. 968.40 (*fr.

322.80 x 3)* non sussiste alcun valido riconoscimento di debito;

che di conseguenza la sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione dell'art. 82 LEF e di un'arbitraria valutazione delle prove documentali, dev'essere cassata, con conseguente nuova pronuncia da parte di questa Camera;

che, per finire, l'istanza deve essere accolta limitatamente all'importo di fr. 825.- a titolo di pigioni arretrate, oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO, in difetto di una diversa pattuizione) calcolati a decorrere da ogni singola scadenza mensile, avendo le parti pattuito il pagamento anticipato delle pigioni (cfr. punto 4 contratto di locazione);

che, visto l'esito, tasse e spese per entrambe le sedi seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC) e sono dunque poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l¿art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 22 dicembre 2005 di RI 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 16 dicembre 2005 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza*

*l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente all'importo di fr. 825.- oltre interessi del 5% dal 1° maggio 2005 su fr. 165.-, dal 1° giugno 2005 su fr. 165.-, dal 1° luglio 2005 su fr. 165.-, dal 1° agosto 2005 su fr. 165 e dal 1° settembre 2005 su fr. 165.-.*

*2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 175.-, da anticipare come*

*di rito, sono suddivise tra le parti in ragione di un mezzo*

*ciascuna, compensate le ripetibili.*

II. Tasse e spese per il presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, da anticipare dalla ricorrente, sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili.

III. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano e all'Ufficio esecuzione di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d¿appello

La presidente La segretaria