Appeal Nullified for Insufficient Grounds of Cassation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision, which partially granted a medical professional's claim for payment of outstanding fees based on documents presented, as the appellant did not contest the claim at the initial hearing. The reviewing court declared the appeal null because the filing did not specify the grounds for cassation, failing to articulate critiques regarding factual findings, evidence, or the application of law, instead merely reiterating reasons for opposing the initial debt, which were inadmissible as new arguments under appeal procedure rules, thus precluding the court from finding grounds to annul the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 136 cpv. 2 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Nullified for Insufficient Grounds of Cassation: The reviewing court declared the appeal null because the filing did not specify the grounds for cassation, failing to articulate critiques regarding factual findings, evidence, or the application of law, instead merely reiterating reasons for opposing the initial debt, which were inadmissible as new arguments under appeal procedure rules, thus precluding the court from finding grounds to annul the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited in the preamble to the ruling as the basis for the decision regarding the appeal itself, which was declared null.
This provision is cited as the basis for imposing court costs on the appellant (loser pays rule).
Testo completo
Incarto n. 16.2006.48 · Lugano 11 maggio 2006/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 maggio 2006 presentato da
RI 1 contro
la sentenza 24 aprile 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n. 18a/07/O) promossa con istanza 6 febbraio 2006 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 928.50 oltre interessi e il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande parzialmente accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 6 febbraio 2006 il dott. med. CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 928.50 rivendicati a saldo di una fattura emessa il 4 marzo 2003 per prestazioni effettuate a favore del convenuto, oltre agli interessi di mora e alle spese sostenute per il recupero del suo credito;
che con sentenza 24 aprile 2006 il Giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all'udienza, ha accolto l'istanza;
che con scritto 3 maggio 2006, indirizzato alla Giudicatura di pace, RI 1__________ che l'atto in questione, dal quale deve essere estromessa la documentazione allo stesso allegata poiché l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, è nullo;
che infatti, giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 3 maggio 2006 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita ad indicare i motivi per i quali si oppone al pagamento della pretesa avversaria, motivi che peraltro non possono essere considerati ostandovi l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, peraltro corretto dal punto di vista dell'ossequio del diritto di essere sentito del ricorrente il quale, regolarmente citato all'udienza del 5 aprile 2006, non vi ha partecipato presentando il successivo 10 aprile una richiesta di rinvio improponibile siccome tardiva (art. 136 cpv. 2 CPC), questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria
pronuncia:
1. Il ricorso 3 maggio 2006 di RI 1 è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria