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16.2006.42 • TRAC TI 16.2006.42 Generato dall'IA

Dismissal of Appeal for Failure to Pay Advance Court Fee

Numero d'incarto 16.2006.42
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellate court dismissed a civil appeal against a Justice of the Peace decision because the appellant failed to deposit the required CHF 100 advance court fee by the prescribed deadline, even though the notification of this requirement via registered mail was deemed effective according to established jurisprudence once the seven-day retention period at the post office had expired. Consequently, the appeal was struck from the rolls, and the appellant was ordered to pay the resulting procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 312 CPC, CPC–TI App., ad art. 124, m. 19; Dismissal of Appeal for Failure to Pay Advance Court Fee: Consequently, the appeal was struck from the rolls, and the appellant was ordered to pay the resulting procedural costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
anticipo delle spese precetto esecutivo termine processuale perentorio notificazione della decisione giudice di pace assistenza giudiziaria in materia civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 312 CPC
This procedural article was cited as the legal basis for declaring the appeal deserted due to the failure to pay the required advance for judicial costs.
CPC–TI App., ad art. 124, m. 19
This procedural rule concerning notification jurisprudence was cited to justify the validity of the notification regarding the cost advance deadline.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 312 CPC

This procedural article was cited as the legal basis for declaring the appeal deserted due to the failure to pay the required advance for judicial costs.

CPC–TI App., ad art. 124, m. 19

This procedural rule concerning notification jurisprudence was cited to justify the validity of the notification regarding the cost advance deadline.

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.42 · Lugano 7 giugno 2006/kc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney–Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni

visto il ricorso 4 aprile 2006 presentato da

RI 1 contro

la decisione 22 marzo 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa da

CO 1

richiamata la diffida 21 aprile 2006 della presidente di questa Camera mediante

la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 15 maggio 2006 per effettuare sul c.c.p. 69–10370–9 del

Tribunale d’appello –introiti AGITI– un deposito di fr. 100.– a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso nonostante la raccomandata contenente la richiesta di anticipo, ancorché non ritirata dalla ricorrente, le sia stata regolarmente notificata ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale un invio raccomandato si reputa notificato l'ultimo dei sette giorni di giacenza presso l'ufficio postale (Cocchi/Trezzini, CPC–TI App., ad art. 124, m. 19);

decreta 1. Il ricorso 4 aprile 2006 di RI 1 , avverso la decisione 22 marzo 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.– sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello

La presidente La segretaria