Dismissal of Appeal for Failure to Pay Advance Court Fee
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court dismissed a civil appeal against a Justice of the Peace decision because the appellant failed to deposit the required CHF 100 advance court fee by the prescribed deadline, even though the notification of this requirement via registered mail was deemed effective according to established jurisprudence once the seven-day retention period at the post office had expired. Consequently, the appeal was struck from the rolls, and the appellant was ordered to pay the resulting procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 CPC, CPC–TI App., ad art. 124, m. 19; Dismissal of Appeal for Failure to Pay Advance Court Fee: Consequently, the appeal was struck from the rolls, and the appellant was ordered to pay the resulting procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural article was cited as the legal basis for declaring the appeal deserted due to the failure to pay the required advance for judicial costs.
This procedural rule concerning notification jurisprudence was cited to justify the validity of the notification regarding the cost advance deadline.
Testo completo
Incarto n. 16.2006.42 · Lugano 7 giugno 2006/kc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney–Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni
visto il ricorso 4 aprile 2006 presentato da
RI 1 contro
la decisione 22 marzo 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa da
CO 1
richiamata la diffida 21 aprile 2006 della presidente di questa Camera mediante
la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 15 maggio 2006 per effettuare sul c.c.p. 69–10370–9 del
Tribunale d’appello –introiti AGITI– un deposito di fr. 100.– a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso nonostante la raccomandata contenente la richiesta di anticipo, ancorché non ritirata dalla ricorrente, le sia stata regolarmente notificata ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale un invio raccomandato si reputa notificato l'ultimo dei sette giorni di giacenza presso l'ufficio postale (Cocchi/Trezzini, CPC–TI App., ad art. 124, m. 19);
decreta 1. Il ricorso 4 aprile 2006 di RI 1 , avverso la decisione 22 marzo 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.– sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello
La presidente La segretaria