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16.2006.41 • TRAC TI 16.2006.41 Generato dall'IA

Trained Employee Wage Dispute

Numero d'incarto 16.2006.41
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An employee, holding a federal qualification certificate, sued a former employer for unpaid wages based on the minimum salary stipulated in the collective labor agreement for a skilled worker, but the employer contended the lower salary paid corresponded to the agreed-upon insertion/training period. The appellate court upheld the lower court's decision dismissing the claim, reasoning that although the employee possessed the necessary qualification, the evidence, specifically the final activity report signed by the employee, supported the finding that the employment was for a training period, meaning the initial court's factual assessment was not manifestly erroneous or arbitrary under the relevant procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 14 CCL, Art. 417 cpv. 1 lett. e CPC, Art. 417 lett. e CPC; Trained Employee Wage Dispute: The appellate court upheld the lower court's decision dismissing the claim, reasoning that although the employee possessed the necessary qualification, the evidence, specifically the final activity report signed by the employee, supported the finding that the employment was for a training period, meaning the initial court's factual assessment was not manifestly erroneous or arbitrary under the relevant procedural law.

Parole chiave

Generato dall'IA
controversia collettiva di lavoro arretrati di salario salario minimo salario determinante valutazione delle prove attestazione di salario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 327 lett. g CPC
Used to reject the appeal because no ground for cassation was demonstrated.
Art. 14 CCL
Egli ribadisce che si trattava di lavoro per il quale egli possedeva il necessario certificato di capacità e quindi da remunerare quale operaio qualificato ai sensi dell'art. 14 del CCL.
Art. 417 cpv. 1 lett. e CPC
Basis for declaring the proceedings free of taxes and costs due to the labor law nature of the action.
Art. 417 lett. e CPC

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 132 I 17
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 327 lett. g CPC

Used to reject the appeal because no ground for cassation was demonstrated.

art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

Basis for declaring the proceedings free of taxes and costs due to the labor law nature of the action.

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.41 · Lugano 27 novembre 2006/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 11 aprile 2006 presentato da

RI 1 (rappresentato dal sindacato RA 1 )

contro la sentenza emessa il 4 aprile 2006 dal Giudice di pace del circolo della Riviera, nella causa (inc. n. 11c/06: contratto di lavoro) promossa con istanza 15 febbraio 2006 nei confronti di

CO 1 ora in Sant'Antonino (patrocinata dall' RA 2 );

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Il 29 settembre 2005 RI 1 ha sottoscritto con la CO 1 un contratto di lavoro con il quale è stato assunto in qualità di addetto al trattamento termico per uno stipendio mensile di fr. 3550.– per tredici mensilità. Il rapporto di lavoro, che ha avuto inizio il 3 ottobre 2005, si è concluso il successivo 31 dicembre.

B. Il

15 febbraio 2006 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo della Riviera per ottenere il pagamento di fr. 1597.90 rivendicati quale differenza tra il salario effettivamente percepito e quello di sua spettanza sulla base del CCL al quale la convenuta è assoggetta, essendo egli in possesso di un certificato federale di capacità quale polimeccanico, e dovendo quindi essere remunerato quale operaio qualificato. All'udienza del 28 febbraio 2006, indetta per la discussione, la convenuta si è opposta all'istanza rilevando di aver assunto l'istante non come operaio qualificato ma solo per permettergli di completare la sua formazione professionale, tant'è che essa ha chiesto all'Ufficio cantonale delle misure attive un bonus di inserimento, ragione per cui il salario corrisponde a quello dovuto a una persona in formazione.

C. Con sentenza 4 aprile 2006 il Giudice di pace, basandosi sulle prove documentali che hanno confermato la tesi della convenuta, ha respinto le pretese salariali del lavoratore avendo questi percepito uno stipendio conforme all'attività svolta in seno alla convenuta.

D. Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il

diritto sostanziale non riconoscendo il carattere vincolante dei salari minimi previsti dal CCL al quale era assoggettata la convenuta e non considerando la documentazione dallo stesso prodotta a comprova del fatto che le mansioni a lui affidate rientravano tra quelle oggetto della sua formazione professionale di operaio qualificato e non semplicemente in formazione come preteso dalla convenuta. Nelle sue osservazioni del 2 maggio 2006 la convenuta postula la reiezione del ricorso.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una

sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

2. Il ricorrente contesta l'accertamento del Giudice di pace secondo cui il salario pattuito corrispondeva a quello per un periodo di formazione. Egli ribadisce che si trattava di lavoro per il quale egli possedeva il necessario certificato di capacità e quindi da remunerare quale operaio qualificato ai sensi dell'art. 14 del CCL. Ora, di fronte alle due tesi contrapposte non può dirsi che quella condivisa dal primo giudice sia arbitraria, ovvero insostenibile, già per il fatto che non risulta essere in contraddizione con le risultanze istruttorie. Al riguardo, è vero che l'art. 14 CCL definisce operaio qualificato colui che è in possesso di un attestato di capacità federale di fine tirocinio, quale è indubbiamente l'attestato prodotto dall'istante, tuttavia, in concreto, dal rapporto finale d'attività, sottoscritto dall'istante medesimo, si evince che questi era stato assunto per un periodo di inserimento, quindi per un periodo di formazione (doc. 1). Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, tantomeno quello di cui all'art.

327 lett. g CPC, deve essere respinto.

3. L'art.

417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro. Non si prelevano quindi tasse né spese, mentre alla convenuta, che ha presentato osservazioni per il tramite di un avvocato, deve essere riconosciuta un'indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visto sulle spese l'art.

417 lett. e CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 11 aprile 2006 di RI 1 è respinto.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Il ricorrente verserà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

3. Intimazione a:

- __________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria